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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. NC Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 8388/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.10.2021, iscritto al n. 824/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
NC MB (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Via Arnaldi n. 31, in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1 suo legale rapp.te, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Collaruvolo (c.f. CP_3 [...]
e dall'avv. Fabio Musto (c.f. ), con studio in C.F._3 CodiceFiscale_4 Pt_1
Via dei Mille n. 40, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 25.2.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 8388/2021, pubblicata in data 14.10.2021, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore della dell'importo di 121.702,90 €, oltre Controparte_2
interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno dell'anno 2017.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che non era stata data prova di una comunicazione di esaurimento presumibile del tetto di spesa, per Cont cui l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese extra budget.
Cont Con un prolisso atto di appello, reiterava nuovamente l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1
programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato non essere stato svolto correttamente il procedimento in ordine al tetto di spesa. Evidenziava la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento, la tardività della sottoscrizione del contratto, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, la partecipazione ai tavoli tecnici delle associazioni di categoria e la loro conoscenza delle date di superamento dei budget, e ribadiva quindi la irrilevanza della comunicazione tempestiva degli sforamenti e la comunque non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget. Deduceva altresì che per il primo trimestre del 2017 l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo in una data successiva (6.3.2017) rispetto a quella comunicata (4.3.2017) di previsione di esaurimento del tetto di spesa del primo trimestre, per cui quantomeno per dette prestazioni era corretta la integrale decurtazione in luogo della applicazione della regressione tariffaria.
Con un terzo motivo richiamava la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e con un quarto motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, nonostante il loro richiamo nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto, procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 17.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello svolti (con esclusione di quello inerente la prova della esecuzione delle prestazioni di cui è chiesto il pagamento, sollevato solo in comparsa conclusionale e da ritenersi quindi inammissibile) sono infondati e vanno quindi respinti.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondato e in parte anche inammissibile è il secondo motivo di appello. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi CP_1
ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato precedentemente alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate. Il richiamo infine, effettuato dalla appellante in comparsa conclusionale, alle recenti pronunce della Suprema Corte n. 25184/2024 e n. 31364/2024, appare irrilevante, avendo dette pronunce respinto i ricorsi presentati dai centri sanitari in fattispecie in cui era stato provato sia il superamento del tetto di spesa sia l'applicazione della regressione tariffaria.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa o che dai verbali del tavolo tecnico emergerebbe la conoscenza del detto superamento, dette affermazioni apparendo generiche e non essendo collegate ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta (cfr. anche Cass. n.
3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Deve respingersi la richiesta di distrazione delle spese formulata dall'avv. Fabio Musto, non essendo essa stata svolta a nome dell'intero collegio difensivo e non avendo il codifensore dichiarato anch'egli di non aver riscosso i compensi (cfr. Cass. n. 21281/2018, secondo cui “Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo”).
Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8388/2021, in contraddittorio con la Parte_3
così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo