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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1603/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7111/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024038221412721182818 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 5.7.2024 alla società Municipia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1
impugnava il preavviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 6.5.2024, (di fermo amministrativo di automezzi di proprietà di esso ricorrente, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del preavviso, della somma di € 2.164,33 dovuta per omesso versamento di IMU per l'anno 2015, comprensiva di interessi e sanzioni, come da prodromico avviso di accertamento e relativa comunicazione di pagamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica degli atti presupposti;
2. per difetto di competenza territoriale, della società resistente, Municipia s.p.a, avente la sede legale a
Trento;
3. per difetto di firma dell'atto opposto da parte del funzionario competente;
4. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
5. per intervenuta prescrizione del credito azionato;
6. per illegittima attivazione della procedura cautelare su beni strumentali all'attività commerciale svolta dal ricorrente.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
Municipia s.p.a., costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate da controparte attinenti al merito delle pretese creditorie azionate, chiedendo integrarsi il contraddittorio nei confronti del comune di Catania, quale ente impositore e, comunque, contestando nel merito il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'udienza dell'11.12.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, a norma dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, onerando parte ricorrente per la notifica del ricorso al comune di Catania entro la data del 15.1.2026.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente, in esito all'esame della documentazione in atti, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile a norma del disposto di cui all'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, non avendo parte ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, legittimato passivamente rispetto alla sollevata eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici, in violazione dell'ordinanza apposita emessa da questo decidente all'udienza dell'11.12.2025.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Municipia s.p.a. resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00, oltre IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in data 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7111/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024038221412721182818 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 5.7.2024 alla società Municipia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1
impugnava il preavviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 6.5.2024, (di fermo amministrativo di automezzi di proprietà di esso ricorrente, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del preavviso, della somma di € 2.164,33 dovuta per omesso versamento di IMU per l'anno 2015, comprensiva di interessi e sanzioni, come da prodromico avviso di accertamento e relativa comunicazione di pagamento ivi indicati), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica degli atti presupposti;
2. per difetto di competenza territoriale, della società resistente, Municipia s.p.a, avente la sede legale a
Trento;
3. per difetto di firma dell'atto opposto da parte del funzionario competente;
4. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
5. per intervenuta prescrizione del credito azionato;
6. per illegittima attivazione della procedura cautelare su beni strumentali all'attività commerciale svolta dal ricorrente.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
Municipia s.p.a., costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate da controparte attinenti al merito delle pretese creditorie azionate, chiedendo integrarsi il contraddittorio nei confronti del comune di Catania, quale ente impositore e, comunque, contestando nel merito il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'udienza dell'11.12.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, a norma dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, onerando parte ricorrente per la notifica del ricorso al comune di Catania entro la data del 15.1.2026.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente, in esito all'esame della documentazione in atti, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile a norma del disposto di cui all'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, non avendo parte ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, legittimato passivamente rispetto alla sollevata eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici, in violazione dell'ordinanza apposita emessa da questo decidente all'udienza dell'11.12.2025.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• dichiara inammissibile il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Municipia s.p.a. resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00, oltre IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in data 19.2.2026