Decreto cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2025, proposto da
AN AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI IE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto ministeriale del 28.2.2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.M. 19 maggio 2022; della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 17.2.2025, prat. n. 29/VP/2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico di Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pistoia; del giudizio di inidoneità espresso in data 18.10.2024 dalla commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di Pistoia in merito all’esito del colloquio orale svolto, ai sensi dell’art. 29, comma 4 d.lgs. 116/2017, in relazione ai parametri indicati nella scheda di valutazione allegata al verbale del 18.10.2024; del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2024, avente ad oggetto “procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15-08-2017, abbiano maturato meno di 12 anni di servizio”; della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 24.4.2024, prot. P 8709/2022, avente ad oggetto “ procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato meno di 12 anni di servizio ”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione notificata il 19.7.2025 dal Ministero della Giustizia, il dott. AN AC ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 28.2.2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.M. 19 maggio 2022; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura approvata il 17.2.2025, prat. n. 29/VP/2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico di Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pistoia; del giudizio di inidoneità espresso in data 18.10.2024 dalla commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di Pistoia in merito all’esito del colloquio orale svolto, ai sensi dell’art. 29, comma 4 d.lgs. 116/2017, in relazione ai parametri indicati nella scheda di valutazione allegata al verbale del 18.10.2024; del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2024, avente ad oggetto “ procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15-08-2017, abbiano maturato meno di 12 anni di servizio ”; della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 24.4.2024, prot. P 8709/2022, avente ad oggetto “ procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato meno di 12 anni di servizio ”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto alla “ permanenza in servizio ex lege del ricorrente fino al settantesimo anno di età a causa dell’illegittimità dell’intera procedura valutativa prevista dall’art. 1 commi 629 e seguenti L. n. 234/2021, senza che egli subisca alcun pregiudizio di stato giuridico o economico a seguito del mancato superamento delle stesse ”.
Il ricorrente ha premesso si essere stato “ vice procuratore onorario (VPO) in servizio presso la Procura della Repubblica di Pistoia (dal 17 giugno 2015 al 28 febbraio 2025)”; di aver “svolto incarichi triennali o quadriennali ripetutamente confermati da parte del CSM per oltre dieci anni attraverso un’approfondita valutazione di professionalità recepita ogni volta in un decreto del ministero ”; che nonostante fosse stato “ confermato fino al 31 maggio 2024 nell’esercizio delle funzioni di VPO, con Delibera del CSM del 16 dicembre 2020 e successivo D. M. del 21 maggio 2021, (…), l’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 ne ha previsto la cessazione dell’incarico qualora non avesse sostenuto una procedura valutativa ”: prova sostenuta dal ricorrente in data 18.10.2024, il cui esito ha determinato l’adozione dell’impugnato provvedimento, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 4 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 – previsione di un numero di domande diverso da quello previsto dall’art. 7 comma 4 della Delibera CSM 24 aprile 2024 e dell’art. 7 comma 4 DM 15 maggio 2024 – previsione di un numero di quesiti eccedente quello consentito dalla legge nella prova valutativa del 18 ottobre 2024 – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “ dal verbale della prova del 18 ottobre 2024 non risulta che i quesiti posti dalla commissione siano stati predisposti “immediatamente prima” della prova valutativa e, inoltre, sono in numero eccedente quello massimo previsto, ossia ventisei invece di otto, in quanto alla prova partecipavano quattro magistrati onorari ”, soggiungendo che “ i quesiti in materia penale avrebbero dovuto essere massimo sei, poiché dei quattro partecipanti svolgevano funzioni penali – oltre al ricorrente – solo il Dott. Corsani (VPO) e la Dott. Bizzarri (GOP), mentre il Dott. Cintelli (GOP) svolgeva e svolge funzioni di giudice dell’esecuzione immobiliare ”: pertanto, “ l’aumento di oltre il triplo del numero dei quesiti da sorteggiare incrementava esponenzialmente la possibilità di ricevere quesiti ai quali era particolarmente complesso fornire una risposta ” (cfr. pag. 7).
2°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 4 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 – indicazione di una domanda non consentita dalla legge nella prova valutativa del 18 ottobre 2024 – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Con tale motivo il ricorrente ha lamentato che uno dei quesiti sottoposti (il n. 19), riguardante “ l’impugnazione della parte civile agli effetti civili – prevista dall’art. 576 cod. proc. pen. come oggetto principale del quesito – esula completamente dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato onorario requirente, in quanto è un atto di competenza esclusiva della parte civile e non del pubblico ministero, con la conseguenza che esula dalla previsione dell’art. 29 comma 4 cit. ” (cfr. pag. 8).
3°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 motivazione carente del giudizio negativo del 18 ottobre 2024 – uso di valutazioni generiche ed apodittiche – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto che “ il giudizio impugnato è privo di qualsiasi specifica motivazione su tre dei quattro parametri e contrasta, peraltro, con i venti minuti di durata dell’esame nel corso dei quali non è dato sapere cosa abbia riferito il ricorrente, essendo necessario un numero di gran lunga inferiore di minuti per prendere atto della circostanza che il ricorrente avrebbe fatto, in sostanza, “scena muta” ” (cfr. pag. 9).
4°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 – previsione di criteri di valutazione generici e non previsti dalla legge – omessa previsione della valutazione della pregressa esperienza professionale – previsione di una Delibera discrezionale del CSM e di un DM non previsti dalla legge per la conferma dopo le procedure – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente ha, ancora, contestato la genericità dei criteri di valutazione, lamentando che “ di particolare gravità (…) appare la totale omissione tra i criteri valutativi della pregressa esperienza professionale, poiché a fronte di dieci anni di esercizio di funzioni giurisdizionali requirenti e di una recente valutazione di conferma è quanto meno singolare che si “scopra” che il ricorrente è inidoneo a svolgere funzioni che ha esercitato fino alla forzata cessazione dal servizio, sulla base di un colloquio orale del tutto improvvisato, con una motivazione fondata su un’inespressa “inidoneità” non riferita in concreto ad alcun elemento specifico, senza che per oltre dieci anni nessun magistrato giudicante davanti al quale il ricorrente ha svolto le funzioni di Pubblico ministero abbia segnalato alcuna criticità o inidoneità, con conseguente grave eccesso di potere ” (cfr. pag. 11).
5°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021 – emissione del DM 3 marzo 2022 oltre il termine di legge – adozione della Delibera del 20 aprile 2022 del CSM con DM invece che con D. P. R. controfirmato dal ministro – previsione dell’adozione delle delibere di conferma dei magistrati onorari con DM invece che con D. P. R. controfirmato dal ministro – eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza – ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che “ gli atti impugnati sono viziati ulteriormente per violazione dello stesso art. 29 suddetto. Il comma 4 della disposizione prevede che il DM che dispone le misure organizzative delle procedure sia emanato entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. 234/2021. Detto termine scadeva il 2 marzo 2022, mentre il DM risulta emanato il 3 marzo 2022, con la conseguenza che si tratta di un atto emesso in violazione del termine di legge ed in carenza assoluta di potere ” (cfr. pag. 12).
6°) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione in riferimento alla violazione del diritto di partecipazione al procedimento ”.
Il ricorrente ha, poi, dedotto di non aver “ mai avuto cognizione né dell’istruttoria in commissione ottava del CSM della sua conferma né della fissazione in plenum del CSM della data in cui era fissato all’ordine del giorno in cui sarebbe stata discussa (e purtroppo approvata) l’illegittima inammissibilità “ora per allora” della domanda di partecipazione alla detta procedura di valutazione, con la conseguenza che non solo egli partiva dal ragionevole presupposto che il giudizio di idoneità sarebbe stato pienamente recepito dal CSM, che invece ha vanificato ex tunc una siffatta decisione, ma che non è stato messo in condizione di partecipare in alcun modo al procedimento che ha ritenuto erroneamente l’inammissibilità della sua domanda di partecipazione alle procedure di valutazione per la conferma come magistrato onorario fino al 70° anno di età ” (cfr. pag. 13).
7°) “ Eccesso di potere per omessa previsione di una rinnovazione del colloquio davanti alla Commissione ”.
La procedura oggetto del contendere è stata, altresì, censurata per la mancata previsione di “ alcun meccanismo di rinnovazione del colloquio. (…) Questa modalità è stata più volte effettuata de facto per decisione dello stesso CSM, in diversi casi che avevano evidenziato – come in quello presente – anomalie e violazioni di legge tali da causare l’invalidità della valutazione effettuata dalla Commissione ” (cfr. pag. 13).
8°) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 31 CDFUE in relazione alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE – contrasto dell’art. 29 D. Lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1 comma 629 L. n. 234/2021, con le menzionate disposizioni di diritto eurounitario – previsione di procedure aleatorie per la stabilizzazione – previsione di indennità inadeguate perché non parametrate alla retribuzione dei magistrati ma a quelle del personale amministrativo – cessazione immediata dal servizio in caso di mancata partecipazione alle procedure valutative – rinuncia alle “pretese” comunque connesse al rapporto di servizio onorario in caso di presentazione della domanda di partecipazione o di percezione dell’indennità sostitutiva – eccesso di potere e incompetenza – richiesta di disapplicazione del detto art. 29, o in via subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE ”.
Da ultimo, il ricorrente ha fatto richiamo “ alla procedura di infrazione 2016_4089 nella quale la CE ha emesso le già menzionate lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2021 e lettera complementare di messa in mora del 15 luglio 2022 ” (cfr. pag. 15): e ciò per sostenere che “ il legislatore ha colto l’occasione per formulare una disposizione di apparente ossequio alla direttiva sulla precarizzazione che, invece, ha il dichiarato fine eliminare il diritto del ricorrente al risarcimento su direttive completamente estranee alla misura della stabilizzazione, che notoriamente compensa solo il precariato e non certo la mancata attuazione di direttive che disciplinano altri diritti lavorativi e previdenziali dei lavoratori a tempo determinato ” (cfr. pagg. 17 - 18).
Ha, quindi, chiesto la disapplicazione dell’art. 29 del d.lgs. 116/2017 (o, in alternativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per contrasto con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) sull’assunto che tale disposizione “ oltre a contrastare con il diritto eurounitario, non è imposta da alcuna norma costituzionale perché i magistrati onorari non vengono “assunti” come i magistrati ordinari, ma solo “stabilizzati” per un periodo lievemente più lungo di quello quadriennale previsto che, in realtà, con altre tre conferme era di altri sedici anni. (…) Questa stabilizzazione è stata già effettuata senza alcuna “procedura valutativa” per i vicepretori onorari incaricati e reggenti, rispettivamente, con la L. 18 maggio 1974, n. 217 e con la L. 4 agosto 1977, n. 516 e la L. 26 luglio 1984 n. 417 ” (cfr. pag. 19).
Ha, ancora, stigmatizzato l’illegittimità della disciplina legislativa per contrasto con il diritto comunitario poiché la “ rinuncia ex lege ad ogni altra pretesa comunque connessa al rapporto di servizio onorario pregresso in caso di mancata presentazione della domanda di partecipazione alle procedure valutative, anche nei casi in cui lo Stato nazionale sia stato condannato al risarcimento dei danni per violazione di direttive europee o vi sia causa pendente tra le parti private e lo Stato italiano ” (cfr. pag. 20)
Il ricorrente si è, infine, riservato di proporre domanda di “ risarcimento dei danni provocati dall’azione illegittima del legislatore e dell’amministrazione sia con riferimento ai diritti soggettivi, per i quali il presente atto costituisce espressamente costituzione in mora ed interruzione della prescrizione, che con riferimento agli interessi legittimi di cui all’art. 30 cod. proc. amm .” (cfr., ancora, pag. 20).
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia (4.9.2025).
In vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per il 25 febbraio 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.
In particolare:
- nella memoria del 19.9.2025 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità, per tardività, del ricorso sull’assunto che il ricorrente non ha impugnato nei termini l’atto presupposto immediatamente lesivo, ovvero “ il giudizio finale di inidoneità espresso in data 18 ottobre 2024 dalla Commissione di valutazione ” e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso “ per carenza di interesse, nella parte volta a contestare i provvedimenti consequenziali a tale atto lesivo non impugnato nei termini ” (cfr. pagg. 4 – 5); che la disciplina delineata dall’art. 29 del d.lgs. 116/2017 attiene ad una valutazione di professionalità strutturata su criteri previsti da disposizioni di applicazione coordinata con la predetta norma e, quindi, sarebbe “ evidente che lungi dall’essere aleatori e non previsti da alcuna disposizione, detti criteri costituiscono piena e necessaria applicazione delle indicazioni provenienti dal legislatore sulla valutazione della professionalità con riferimento al parametro della capacità ” (cfr. pagg. 11 - 12); che, ancora, con riferimento alla regolamentazione ministeriale, il termine di 60 giorni invocato dal ricorrente “ non è evidentemente perentorio, ma meramente ordinatorio, sicché il suo decorso non ha determinato l’esaurimento dei poteri normativamente attribuiti al Ministro ” (cfr. pag. 14); hanno, poi, opposto – con riguardo agli effetti del predetto art. 29 – che “ l’equiparazione (…) del magistrato onorario che non abbia superato la prova valutativa a quello che non abbia chiesto di essere confermato appare rispondente a criteri di ragionevolezza: in tutti e due i casi, infatti, non potendo aver luogo il risarcimento in forma specifica, attraverso la conversione del rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto di servizio a tempo indeterminato, è stata rimessa al magistrato onorario la scelta di accettare un ristoro forfettario, e per equivalente, dei danni subiti, ovvero di rinunciarvi, con possibilità di agire nelle sedi competenti per far valere le proprie pretese ” (cfr. pag. 19); che “ l’ordinamento, interno e sovranazionale, riconosce, infatti, la legittimità di misure volte non solo a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ma anche a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, purché esse assicurino garanzie effettive ed equivalenti di tutela ” (cfr. pag. 23); che “ avendo riguardo al diritto interno, sono plurimi, precisi e concreti gli elementi che contraddistinguono la condizione di impiego del magistrato onorario e che rendono giustificato il loro diverso regime con riferimento all’aspetto dell’inquadramento del rapporto di lavoro come servizio onorario, e non di pubblico impiego a carattere subordinato, e del connesso profilo del diverso trattamento retributivo ” (cfr. pag. 27);
- nella memoria di replica del 26.1.2026 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del ricorso, opposta dalle Amministrazioni resistenti, costituendo il giudizio di non idoneità un atto (appunto) di giudizio a valenza endoprocedimentale, inidoneo ex se a sostanziare l’effetto realmente lesivo per la situazione del ricorrente, costituito dal diniego di conferma, del resto espresso dalla delibera del CSM del 17.2.2025 e dal conseguenziale decreto ministeriale del 28.2.2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, posto che l’art. 7, comma 4 del DM 19 maggio 2022 (“ procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15.8.2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio ”) prevede che “ il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto previa sua estrazione a sorte ”.
Nella specie, pertanto, non è predefinito (o, peggio, contingentato) il numero dei casi pratici da elaborare in vista della prova orale; né, tantomeno, è istituita una limitazione dei casi pratici in funzione della materia delle prove o della “specializzazione” dei commissari; l’unica prescrizione attiene, infatti, alla proporzione (il doppio) dei casi pratici rispetto ai candidati da esaminare.
Né, ancora, il ricorrente ha provato che i casi pratici elaborati dalla commissione per la seduta del 18.10.2024 (“ sono stati preparati n. 26 quesiti di materia penale chiusi in busta chiusa con sopra indicata la materia ed il numero della busta ”) abbiano violato la predetta proporzione, che è da considerare come parametro quantitativo minimo per garantire che, a ciascuno dei candidati destinati a sostenere la prova (nella specie, quattro nella predetta seduta), fosse sottoposto un elenco numericamente congruo di casi prativi per assicurare la par condicio .
Il che, nella specie, è avvenuto facendosi in modo che ciascun candidato potesse sorteggiare un caso pratico da un novero di quesiti numericamente rilevante e, quanto più, probabilisticamente indifferente; diversamente opinando, se cioè i casi pratici fossero stati limitati e contenuti al doppio (8) del numero dei concorrenti da esaminare (4), la possibilità che potesse determinarsi una disparità di trattamento sarebbe stata, sotto il profilo probabilistico, significativamente più elevata.
L’operato dell’Amministrazione risulta, pertanto, legittimo e razionale.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo, posto che il caso pratico sorteggiato (“ con sentenza emessa il 13.4.2023 il Giudice di pace di… ha assolto IO dal reato ascritto ai sensi dell’articolo 590 del Codice penale per avere cagionato a Tizio lesioni personali per imprudenza, negligenza ed imperizia tenuta alla guida del proprio motociclo AM (rectius YAMAHA) durante la gara denominata Coppa nazionale all'interno dell'Autodromo di M. tamponando il mezzo della persona offesa che cercava di condurlo, dopo essere andato in folle nell'affrontare la curva verso la zona di sicurezza sita all'esterno della pista. La parte civile propone appello verso la sentenza impugnata. Ricostruisca il candidato la disciplina della impugnazione e le sue conclusioni nel caso di specie ”) è da ricondurre alla materia penale, ossia alla prevalente disciplina oggetto dell’attività del ricorrente.
Il terzo e quarto motivo, tematicamente affini, possono essere esaminati in modo congiunto.
Neppure questi, però, possono essere accolti.
In particolare, per quanto concerne la “ capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto ”, la commissione ha rilevato che il ricorrente “ non ha saputo nemmeno individuare le norme di riferimento ”; il che ha, inevitabilmente, condotto a giudicarlo inadeguato per quanto concerne la “ capacità di applicare al caso esaminato le norme sostanziali e procedurali di riferimento ”, per la “ preparazione giuridica e grado di chiarezza e competenza espositiva ”, nonché, ancora, per la “ chiarezza e padronanza lessicale e semantica ”.
Si tratta di criteri – quelli previsti dall’art. 7 del DM 19 maggio 2022 – senz’altro congrui ad una valutazione approfondita dei candidati: parametri che, nel caso controverso, hanno consentito la formulazione di giudizi che, in ragione della perentorietà dell’apprezzamento tecnico – discrezionale espresso dalla predetta commissione, non avrebbero potuto costituire oggetto di revisione in autotutela a seguito della domanda del ricorrente, tale potere, comunque, restando facoltativo dal momento che il suo proposto esercizio “ non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere ”, ma ha mera valenza sollecitatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420; id., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).
Parimenti infondato è l’assunto con cui si è lamentata la “ totale omissione tra i criteri valutativi della pregressa esperienza professionale, poiché a fronte di venti anni di esercizio di funzioni giurisdizionali giudicanti e requirenti e di una recente valutazione di conferma (…) è quanto meno singolare che si “scopra” che il ricorrente è inidoneo a svolgere funzioni che ha esercitato fino alla forzata cessazione dal servizio ” (cfr. pag. 11): un assunto da respingere in quanto la commissione di valutazione ha espresso un giudizio riferito alle capacità evidenziate dal ricorrente nel momento della prova, senza aver di contro, e in alcun modo, messo in discussione le capacità e la preparazione profuse dal ricorrente negli anni passati.
Del resto, se dovesse avere valore dirimente – come ha sotteso il ricorrente – l’analisi della carriera pregressa (in altri termini: la pregressa conferma), non sarebbe stato previsto un “ colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, (…) relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie ” (art. 7, comma 4 del DM 19.5.2022).
Infondati sono, altresì, il quinto e sesto motivo, anche questi connotati da comunanza tematica.
L’art. 29, comma 4 del d.lgs. 116/2017 ha previsto, tra l’altro, che “ le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ”.
Come già statuito dalla Sezione (sentenza 15 ottobre 2025, n. 17799, non appellata) “ la regolamentazione sopra richiamata è, nella specie, intervenuta al 61° giorno (compresi tra l’1.1.2022 ed il 3.3.2022), ma, comunque, la predetta norma non ha correlato al superamento del termine di 60 giorni alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria del potere e neanche l’apertura di un procedimento sollecitatorio: da ciò dovendosi, a maggior ragione, concludere che non si trattasse di un termine perentorio, ma meramente ordinatorio (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio 2020, n. 4288) ”.
Non è, pertanto, fondatamente contestabile la violazione del principio di legittimità procedimentale se il predetto termine non sia da reputare come perentorio.
Quanto al settimo motivo, la ripetizione della prova orale non è contemplata dal DM 19.5.2022, né – alla luce del giudizio pesantemente negativo riportato dal ricorrente – si può affermare che siano emerse in seno alla commissione contraddizioni valutative tali da giustificare una rimeditazione del giudizio di inidoneità oggetto di contestazione.
Infondato è, infine, anche l’ottavo motivo.
La Sezione ha già statuito, in altro contenzioso (29 gennaio 2024, n. 1617):
- che “ l'intervento, in particolare, vuole assicurare ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della cd. “riforma Orlando”, le garanzie proprie di un lavoro subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, previo superamento di una valutazione positiva. Si tratta di una procedura di “stabilizzazione”, in linea con le pronunce della Corte costituzionale che hanno affermato la possibilità di ricorrere a tale forma di procedimento, in deroga al principio del concorso pubblico previsto dall'articolo 97 della Costituzione, allorquando tale opzione sia funzionale al buon andamento dell'amministrazione e laddove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (ferma la garanzia che il personale assunto assicuri un'adeguata professionalità) (cfr. sentenze nn. 40/2018, 110/2017, 7/2015, 134/2014 e 225/2010). In particolare, è stato richiamato l’analogo fenomeno del “precariato” nella scuola e la sentenza della Corte Costituzionale n.187/2016, con la quale l'Alta Corte, posto che lo Stato si era reso responsabile di violazione del diritto UE (come accertato dalla nota sentenza della Corte di giustizia nel caso “Mascolo”) per la reiterazione dei contratti a termine, ha osservato che l'illecito poteva essere eliminato con la previsione di un adeguato ristoro per il personale interessato ”;
- che, inoltre, “ la lettera di messa in mora non ha però censurato la disciplina prevista per i magistrati onorari immessi nelle funzioni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, per i quali l'articolo 18 prevedeva che l'incarico di magistrato onorario ha durata di quattro anni e che, alla scadenza, può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio, nei limiti degli otto anni complessivi. Dunque, tale durata complessiva, già così geneticamente conformata dalla nuova norma, non costituisce una violazione della normativa euro unitaria e non pone in discussione l'obiettivo dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a differenza di quanto accade per i giudici onorari già in servizio. Quanto alla seconda questione e cioè all'assenza di sanzioni per gli abusi già perpetrati dagli Stati membri, la Commissione ha ritenuto una violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro predetto, nella misura in cui ai magistrati onorari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 contenente misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il decreto legislativo 116/ 2017 non conteneva indicazioni sul risarcimento (che poteva essere richiesto da coloro che avevano subito la ridetta reiterazione abusiva dei contratti). Secondo la Commissione, non è chiaro se i magistrati potevano o meno agire per ottenere un risarcimento e di quale tipologia esso potesse essere. L'Unione ha dunque richiesto al governo italiano di chiarire se esistono misure per assicurare un ristoro del danno subito e quale sia la natura di tale ristoro. In tale ambito, osserva il Collegio, si è dunque mosso lo Stato e la relazione illustrativa alla novella del 2021 ha spiegato che la finalità della riforma è quella di assicurare ai magistrati, già in servizio al momento dell'entrata in vigore della “riforma Orlando”, le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa che accerti la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Si tratta una sorta di “stabilizzazione”, che, proprio in base ai principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, garantisce il soddisfacimento delle istanze provenienti dalla Commissione europea. Ed infatti, il Giudice delle leggi ha spiegato che, in presenza di un ricorso abusivo a successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, le misure applicabili possono essere o la sanzione del risarcimento del danno per equivalente oppure il risarcimento in forma specifica, eventualmente integrato dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha ritenuto sufficiente una disciplina che garantisca chance di stabilizzazione del rapporto per mazzo di graduatorie oppure per selezioni “blande” (del tipo di selezioni riservate) ”;
- che, sul piano retributivo, “ si tratta (…) di un trattamento necessariamente differente rispetto a quello che spetta ai magistrati professionali. Gli istanti certo non possono essere equiparati ai magistrati ordinari che hanno superato il concorso. Un conto è l'ingresso stabile in magistratura, che presuppone il superamento di un impegnativo concorso per esami e per titoli, un conto è la misura compensativa di cui si verte e che consente ai ricorrenti, all'esito della ridetta valutazione, di continuare a svolgere le funzioni giudiziarie. Si aggiunga che il ricorrente può anche esercitare altre attività e che le sue funzioni sono connotate, in genere, da minor grado di complessità rispetto a quelle svolte dai giudici ordinari. Pienamente ragionevole è dunque la differenza di trattamento economico tra le due categorie. Sul punto, va ricordata la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte evidenziato la differenza tra le due categorie di magistrati (distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio, ed un'appartenenza meramente funzionale, legata alle funzioni giudiziarie in concreto svolte) e l’ontologica differenza di condizione giuridica tra i magistrati professionali e quelli onorari, per ritrarne una coerente differenza di trattamento. Del resto nulla vietava all’istante di partecipare al concorso in magistratura, ben più difficile rispetto alla procedura de qua, e di divenire giudici professionali. La stessa Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il giudice di pace non è equiparabile ad un pubblico dipendente in senso proprio, perché mancano gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento stabile nell’amministrazione, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto tipico del pubblico impiego. Quanto al profilo retributivo, la Corte di Cassazione ha sempre rimarcato la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace e la non estensibilità del trattamento previsto per i giudici togati che svolgono professionalmente in via esclusiva le funzioni giurisdizionali. Nè possono trarsi argomenti della nota pronuncia della Corte di Giustizia del 2020 in materia di ferie annuali retribuite, che ha toccato solo uno specifico profilo, ma ha contestualmente ammesso che differenze di trattamento siano consentite e giustificate da vari elementi (temporaneità dell'incarico, diverse mansioni, maggiori responsabilità che incombono sui giudici togati). Le stesse sentenze della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 che del 7 aprile 2022, giustificano un trattamento differenziato e rendono conto dell'adeguatezza del compenso oggi stabilito per i magistrati onorari stabilizzati, considerando la sussistenza proprio di quelle ragioni oggettive e peculiari che legittimano un trattamento differenziato tra le due categorie. Le due pronunce, se ben lette, lungi dal portare punti alla tesi di parte ricorrente, confermano l'ontologica differenza tra i giudici onorari e i giudici togati e ribadiscono che la mera qualificazione dei magistrati come lavoratori, se implica il diritto alle ferie e alla tutela assistenziale e previdenziale, non può comportare, ipso iure, una piena equiparazione sotto il profilo retributivo alla posizione dei magistrati togati. Le stesse contestazioni contenute nella lettera della Commissione del 15 luglio 2021 non escludono la possibilità che si diano ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento ”.
Cosicché, impregiudicato l’esito del pendente giudizio avviato a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di L’Aquila (di cui il Consiglio di Stato, sez. VII, ha dato atto con ordinanza 27 marzo 2025, n. 2571, a sua volta disponendo la sospensione impropria del giudizio di appello avverso la sentenza della Sezione 23 gennaio 2024, n. 1243), non sono, allo stato, ravvisabili pronunciamenti tali da invalidare la disciplina controversa per disparità di trattamento con quella attualmente applicabile alla magistratura togata.
Senza contare, comunque, che il tema del decidere, sebbene afferente alla disciplina di cui al predetto art. 29, esula dall’ambito di cognizione recentemente valutato dal Consiglio di Stato come suscettibile di rendere necessaria la delibazione del giudice comunitario, e ciò in relazione al rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2575/2025; tale ordinanza, infatti, ha dato conto dei “ medesimi dubbi di contrasto con il diritto UE che sono stati dedotti dagli odierni appellanti, assumendo rilevanza nel presente giudizio ”, richiamando, in particolare, il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Appello di L’Aquila in data 4.4.2024, con cui sono state sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni: “ se gli art. 31(1) e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostano ad una normativa nazionale che prevede che un giudice onorario, qualificabile come “lavoratore” e “lavoratore a tempo determinato”, che venga confermato nell’incarico fino a 70 anni di età, perda il diritto alle ferie retribuite in relazione al periodo precedente la conferma ”; “ se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta ad una normativa interna che, come misura volta a sanzionare l’utilizzo abusivo di rapporti a tempo determinato, prevede la conferma del giudice onorario fino al raggiungimento di 70 anni di età, previo superamento di una procedura valutativa di natura non concorsuale, e – in caso di mancato superamento della procedura valutativa – prevede una indennità pecuniaria, con rinuncia in entrambi i casi a qualsiasi diritto pregresso ”.
Questioni, con tutta evidenza, radicalmente diverse da quella oggetto di controversia.
L’infondatezza di tutti i motivi depone per il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro genericamente proposta.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in euro 2.500,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere al Ministero della Giustizia; restano compensate le spese nei confronti del CSM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori, in favore del Ministero della Giustizia; compensa le spese processuali nei confronti del CSM.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
AN ZA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZA | BE LI |
IL SEGRETARIO