Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16786 del 2023, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sterrantino, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Murra, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di “Decadenza - ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a) , e) e f) del Regolamento regionale n. 1/2022 - della concessione rilasciata con Determinazione n. G-OMISSIS-”, adottato con determinazione n. -OMISSIS- del 5.10.2023 della Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio, e trasmesso in data 6.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 il dott. IE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5.12.2023 (dep. il 21.12) la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la Regione Lazio ha disposto la decadenza, ai sensi dell’art.27, co. 1, lett. a) , e) ed f) del regolamento regionale n.1/2022, della concessione rilasciata alla società con determinazione n. -OMISSIS-dell’11.11.2013, per le seguenti motivazioni:
- “violazione dell’art. 27 (cause di decadenza e revoca) comma 1 lettera e) del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 03/01/2022, che vieta il comodato d’uso, la subconcessione o la sublocazione a terzi a qualsiasi titolo”;
- “violazione dell’art. 27 comma 1 lettera a) del R.R. n. 1/2022 per parziale modifica della destinazione d’uso rispetto a quella concessa (attività socio-ludico-sportive), ovvero attività di ristorazione ed uso residenziale (come testimoniato dalle determinazioni n. -OMISSIS- del Municipio Roma XI), contravvenendo agli obblighi del concessionario di cui all’art. 2 (utilizzo del bene) punto 2 del Disciplinare di concessione”;
- “violazione dell’art. 27 comma 1 lettera f) del R.R. n. 1/2022, per la mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 8.1.3 del disciplinare di concessione, avendo posto in essere attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica e edilizia”.
1.1. A sostegno dell’impugnativa la parte ha dedotto i seguenti motivi:
(i) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co. 1 lettera f) del Regolamento Regionale n. 1 del 03/01/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Disciplinare di concessione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d’istruttoria”: le violazioni urbanistico-edilizie rilevate da Roma Capitale e poste a fondamento dell’atto gravato [“1. realizzazione di campi da ‘padel’ di cui alla SCIA prot.-OMISSIS-e SCIA prot. -OMISSIS- considerate inefficaci da questa direzione Tecnica; pertanto, interventi privi di titolo. 2. Realizzazione di una copertura (databile anno 2012 circa) a chiusura di uno dei campi polivalenti, non retrattile e costruita con materiali tessili installati in modo permanente su struttura geodetica, pertanto, si configura un aumento di SUL non supportata dalle istanze DIA, SCIA ecc. depositate in atti di questa amministrazione. 3. Cambio parziale di destinazione d’uso dei locali polivalenti dell’edificio A da categoria servizi a residenziale, pertanto si tratta di un cambio d’uso rilevante. È stata constatata inoltre una difformità di Superficie territoriale dell’area golenale demaniale concessa alla -OMISSIS-di cui è necessario un riscontro dell’Ente concessionario, Autorità Idraulica della Regione Lazio”] sono state contestate dinanzi al Tribunale con autonomo ricorso, dove sono state articolate le seguenti censure:
- “Totale estraneità, vuoi in termini di responsabilità che d’azione, della -OMISSIS- ai presunti abusi commessi. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta”: gli abusi contestati farebbero parte di un vero e proprio “disegno criminoso” posto in essere in danno della -OMISSIS- e di -OMISSIS- (definito nel ricorso quale “figura intorno alla quale ruota l’intera attività della -OMISSIS-”) da tale -OMISSIS-, legale rappresentante della società al tempo degli abusi, il quale “avrebbe per l’appunto operato un’abusiva trasformazione del centro sportivo in concessione” e avrebbe consentito, unitamente a tali -OMISSIS- alla -OMISSIS-(società che sarebbe riferibile ai predetti) di “impossessarsi” dell’area in concessione; vicenda, quella appena riportata, che sarebbe stata già sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria con apposita querela e avverso cui la -OMISSIS- e il -OMISSIS- avrebbero prontamente reagito, intimando alla -OMISSIS- l’immediato rilascio della struttura e di rimuovere “i campi di padel costruiti con false attestazioni che sono oggetto di apposito procedimento penale, e da Voi utilizzati”;
- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento repressivo e sanzionatorio”;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di motivazione”
- “Violazione e falsa applicazione, sotto più profili del D.P.R. n. 380/2001 e della Legge Regione Lazio n. 15/2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 delle NTA al PRG vigente di Roma Capitale. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto assoluto d’istruttoria”: la contestata realizzazione di una copertura a chiusura di uno dei campi polivalenti, non retrattile e costruita con “materiali tessili installati in modo permanente su struttura geodetica” risalerebbe al 2012, quindi prima del rilascio della concessione in favore dell’odierna ricorrente, e comunque non sarebbe abusiva, in quanto si tratterebbe di un’opera precaria, non comportante aumento di s.u.l. e tale da coprire solo parzialmente la struttura; quanto al contestato cambio parziale di destinazione d’uso dei locali polivalenti dell’edificio A da categoria servizi a residenziale, all’interno del centro sportivo non sussisterebbe alcun manufatto dotato di “autonomia abitativa e/o residenziale”, non potendo attribuirsi rilevanza alcuna al locale adibito a uso “guardiania”, fermo restando che si tratterebbe eventualmente dell’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno di un’unità immobiliare nei limiti consentiti dall’art. 6 delle Nta al Prg vigente di Roma Capitale;
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co. 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 1 del 03/01/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Disciplinare di concessione. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 235/ 2001, nonché del D.M. 17.12.1992 n. 564, come modificato dal D.M. 05.08.1994, n. 534. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d’istruttoria”: alcuna “attività di ristorazione” ovvero alcun “uso residenziale” sarebbe mai stato esercitato dalla -OMISSIS- in seno al circolo sportivo e pertanto alcuna parziale modifica della destinazione d’uso rispetto a quella concessa (attività socio-ludico-sportive) si sarebbe mai verificata; in particolare, non rileverebbe la scrittura privata del 10.5.2021 tra la -OMISSIS- e tale -OMISSIS- per la cogestione degli spazi destinati all’esercizio dell’attività di ristorazione, in quanto un circolo sportivo potrebbe comunque essere autorizzato a determinate condizioni alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci e a chiunque acceda al circolo, sicché al più il soggetto concedente avrebbe potuto comminare le sanzioni previste in relazione all’attività di somministrazione, ma non disporre la decadenza della concessione;
(iii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co. 1 lettera e) del Regolamento Regionale n. 1 del 03/01/2022. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto d’istruttoria”: la scrittura privata del 23.2.2021 tra la -OMISSIS-, -OMISSIS- e la -OMISSIS-, non potrebbe giustificare la decadenza, in quanto essa non avrebbe comportato alcuna “gestione separata di aree affidate a soggetti terzi”, ma semplicemente “la cogestione di parte delle strutture del circolo al proprio coordinatore sig. -OMISSIS- e conferendo allo stesso - al fine di compensare l’importante anticipazione monetaria dallo stesso effettuata e/o prevista per la realizzazione dei capi da padel, una percentuale sull’utile di gestione”, “[c]onservando comunque, ovviamente, la cogestione di ogni singolo impianto e la complessiva responsabilità della conduzione della concessione in essere e delle attività del circolo sportivo”.
2. La Regione Lazio e Roma Capitale si sono costituite in resistenza, replicando alle doglianze articolate dalla -OMISSIS-.
3. Con ordinanza n. 165 del 18.1.2024 è stata respinta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
4. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5.1. L’impugnativa muove da un presupposto erroneo, ossia che ai fini della legittimità o meno della decadenza possa in qualche modo rilevare la circostanza che l’attuale legale rappresentante della società sia diverso da quello che operava per il medesimo ente all’epoca delle violazioni e degli abusi contestati dall’amministrazione.
5.2. È invece sin troppo evidente che nei confronti del concedente rileva la condotta tenuta dalla società per come è stata concretamente svolta dai relativi organi, indipendentemente da chi fossero le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione e rappresentanza e delle loro ipotetiche responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi eventualmente lesi.
5.3. E quanto a tale condotta, risulta per tabulas che l’odierna ricorrente, senza interessare in alcun modo la parte concedente, ha consentito a terzi di cogestire e ampliare le infrastrutture sportive presenti sull’area in concessione dietro pagamento di un corrispettivo, in parte fisso e in parte parametrato agli utili derivanti dalla cogestione.
5.3.1. In particolare, la scrittura privata conclusa nel febbraio del 2021 (all. 11 ric.) tra l’odierna ricorrente e -OMISSIS- personalmente nonché quale legale rappresentante della -OMISSIS-, oltre a dare atto della cogestione di sette campi da padel già dal 30.6.2020 e dell’avvenuta realizzazione sulla proprietà demaniale da parte del -OMISSIS-di ulteriori infrastrutture sportive, affida al predetto, “personalmente o a società da quest’ultimo nominata”, la cogestione di sette campi da padel, di alcuni campi di calcetto con spogliatoi, di uno spazio denominato “sala bridge” nonché la “cogestione esclusiva dell’area dettagliatamente evidenziata in azzurro nella planimetria allegata”. Viene poi espressamente stabilito che “i campi da padel di cui al punto A dell’oggetto, congiuntamente all’area anzidetta di cui al punto B dell’oggetto, vengono amministrati in via esclusiva dal sig. -OMISSIS- il quale viene nominato direttore dell’intera superficie sportiva oggetto del presente accordo”.
5.3.2. La cogestione degli impianti e degli spazi è poi confermata dalla missiva inviata dalla -OMISSIS- alla Presidenza della Regione Lazio il 21.6.2022 (doc. 3 res.), dove si dà atto sia che “[d]a diverso tempo con accordi di cogestione ‘l’impianto’ è cogestito per ciò che concerne la maggior parte dei campi sportivi da altre Società Sportive tra le quali la -OMISSIS- SSD a r.l. ed in passato anche da -OMISSIS-” sia del sopravvenuto “grave rapporto conflittuale con la -OMISSIS-”.
5.3.3. Ancora, in termini analoghi si esprime la nota spedita in pari data dalla -OMISSIS- alla Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio della Regione Lazio, dove pure si prospetta che la -OMISSIS- avrebbe affidato a terzi “la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero il bar e ristorante del Centro, e fino a circa quattro mesi fa anche delle due piscine e palestra” e nel cui contesto emerge il “timore” della -OMISSIS- di poter essere in qualche modo coinvolta in merito “ad alcune presunte irregolarità relative al centro sportivo” che sarebbero emerse nei controlli effettuati dalla polizia municipale (doc. 4-5 res., dove pure risulta prodotto l’accordo del 20.12.2019 tra la -OMISSIS- e la-OMISSIS- per la gestione della palestra, di sale per la ginnastica con annessi spogliatoi e di una piscina).
5.3.4. Nello stesso senso converge la missiva dell’-OMISSIS- alla Regione Lazio dell’1.8.2023 (doc. 8 res.), dove, a prescindere dalle osservazioni in punto di responsabilità, si ribadisce l’effettiva cogestione delle infrastrutture e delle aree in concessione tra le due società.
5.3.5. A fronte di tali univoche circostanze, ulteriormente corroborate dagli esiti del sopralluogo compiuto dalla Guardia di finanza nell’agosto 2023 (doc. 11 res.), scolora il tentativo dell’odierna ricorrente di sminuire le obiettive evidenze della cogestione mediante la produzione, in vista dell’udienza di discussione (v. all. 14 dep. il 10.11.2025), di un documento confezionato il 25.7.2025, dove il -OMISSIS-e l’attuale legale rappresentante della “LP -OMISSIS- già S.S.D. a r.l., ora A.S.D.” rappresentano alla Regione che la -OMISSIS- avrebbe sempre unicamente operato come fornitore di attività o servizi, “ben dovendosi intendere il termine ‘co-gestione’ (forse impropriamente) utilizzato nella scrittura privata del -OMISSIS-come la risultanza di una collaborazione strategica, voluta da tutte le parti anche al fine di dare maggiore rassicurazione agli scriventi in merito al rientro dell’anticipazione effettuata e/o prevista per la realizzazione dei campi da padel”. Invero, il tentativo di manovrare il significato obiettivo dei termini impiegati si infrange sulla realtà del rapporto negoziale per come effettivamente protrattosi negli anni e puntualmente ricostruito dall’amministrazione soprattutto sulla base degli elementi forniti proprio dall’odierna ricorrente e dall’-OMISSIS-. Del resto, basti osservare che in favore di quest’ultima era stata prevista una compartecipazione agli utili derivanti dalla gestione delle aree e delle infrastrutture (art. 5 della scrittura privata del 23.2.2021); pattuizione che assume senso soltanto a fronte della convenuta co-gestione e non di una mera fornitura di un servizio – in disparte ciò che si volesse intendere con tale asserzione - in favore della -OMISSIS-.
5.4. La sicura sussistenza della violazione dell’art. 27, co. 1, lett. e ) del regolamento regionale n. 1/2022 (“ La decadenza dalla concessione è determinata dal verificarsi di ciascuna delle seguenti cause: […] il comodato d’uso, la subconcessione o la sublocazione a terzi a qualsiasi titolo ”), giustifica quindi la decadenza disposta dalla Regione. Trattandosi di atto plurimotivato, non è necessario indugiare oltre nello scrutinio delle censure relative alle altre autonome rationes che pure sorreggono il provvedimento, in quanto la loro eventuale fondatezza comunque non potrebbe comportare l’annullamento dell’impugnata decadenza.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuna in 1.500,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AR LE, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
IE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AR | NN AR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.