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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 23/02/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2093/2022 depositato il 26/09/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto N. 122 70010 Adelfia BA difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 232/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
01/02/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 276 imu 2014
- avviso di accertamento n. 275 imu 2015
- avviso di accertamento n. 274 imu 2018 - avviso di accertamento n. 278 imu 2017
- avviso di accertamento n. 277 imu 2016
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari di causa;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 , come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 31.8.2022, poi iscritto a ruolo in data 26.9.2022 e depositato in data 30.9.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 232/03/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn. 276/2021,
275/2021, 277/2021, 278/2021 e 274/2021 del 10.3.2021 (n. 4423/2021 di prot. del 10.3.2021 identico per tutti), emessi dal Comune di Adelfia in data 10.3.2021 e notificati in data 23.3.2021. Tali avvisi di accertamento erano relativi rispettivamente agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
A mezzo di tali atti impositivi, con riguardo alle annualità appena menzionate, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 5 fondi rustici qualificati come aree edificabili dal vigente strumento di pianificazione urbanistica generale (piano urbanistico generale adottato con delibera del consiglio comunale n. 28 del 28.5.2009) dell'ente locale (ma dal contribuente dichiarati come terreni agricoli), ubicati nel territorio del suddetto Comune ed identificati in catasto terreni del medesimo ente locale al Indirizzo_1.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
1.068,00 per l'anno 2014, € 1.060,00 per l'anno 2015, € 1.230,00 per l'anno 2016, € 1.228,00 per l'anno 2017 ed € 1.226,00 per l'anno 2017; il tutto al netto degli interessi medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06 e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che l'ufficio impositore non era decaduto dalla potestà di accertamento dell'imposta controversa e che gli avvisi di accertamento erano corredati di valida ed adeguata motivazione e che la capacità edificatoria delle superfici colpite dal tributo non era del tutto esclusa.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
ella lamentava l'omessa pronuncia sull'inedificabilità assoluta dell'area oggetto del tributo.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Comune. In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non si sarebbe pronunciata sull'apposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta sulle superfici colpite dall'imposta controversa.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;
ad ogni modo, esso va respinto.
La sentenza appellata a pag. n. 3 afferma che “Quanto ai vincoli archeologici, ove esistenti, emerge che la capacità edificatoria è stata ridotta ma non del tutto esclusa, con cubature peraltro trasferibili nelle aree non gravate”.
Non è quindi fondata la doglianza che lamenta un'omessa pronuncia sullo specifico punto della sentenza concernente l'inedificabilità.
A ciò va aggiunto che la prima parte del motivo di appello è inammissibile.
Esso infatti consiste nella replica, pedissequa e testuale, del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare nella porzione di testo che inizia con le parole “Sulle aree sono stati impressi dei vincoli archeologici ex D. Lgs n.490/1999” e si conclude con le parole “per l'intervenuta decadenza del PUG adottato nell'anno 2009” (pag. n. 4) del ricorso introduttivo.
In sostanza, l'appellante traspone in modo letterale, nel libello introduttivo del presente grado di giudizio, tale paragrafo del ricorso di primo grado, eludendo completamente il confronto con le argomentazioni presenti nella motivazione della decisione del giudice a quo.
In tali termini questa componente del motivo in disamina difetta di specificità e va ritenuta inammissibile. Per altro verso, l'appellante deduce che gli immobili colpiti dall'imposta, ricadenti in zona archeologica e sottoposti ai relativi vincoli, sarebbero sottoposti al criterio perequativo dalla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva di settore (come si evincerebbe da numerose previsioni delle n.t.a. comunali dettate in attuazione di tale attività di pianificazione esecutiva); ciò integrerebbe una “compensazione urbanistica” che, rendendo gli immobili inedificabili, escluderebbe l'applicazione dell'imposta.
Tale condizione dei terreni risulterebbe dal certificato di destinazione urbanistica n. 7003 di prot. del 6.5.2021, rilasciato dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia e prodotto dalla contribuente agli atti del processo di primo grado.
La doglianza è infondata. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “ai fini dell'IMU, per le aree ricomprese nel PRG l'edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che al massimo incidono sul valore venale delle predette aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. Invece in presenza di vincoli assoluti - ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale che prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale - è precluso del tutto l'intervento privato, con conseguente esonero dal pagamento dell'imposta” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5359/25) nonché il principio secondo cui “un'area, prima edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini i.m.u. e i.c.i. — e, quindi, tassabile — ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, esercitabile in altra area, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 2070/24).
Nella presente controversia, la contribuente non ha fornito la prova (di cui essa era onerata, giacché la relativa circostanza integra un elemento impeditivo del diritto di credito dell'ente locale) dell'incombenza sui propri suoli (a partire da quelli ricadenti nella zonizzazione archeologica) di un vincolo giuridico implicante l'inedificabilità assoluta;
tant'è vero che essa accampa una condizione di inedificabilità di fatto.
Per altro verso, questa Corte non ritiene che una simile condizione (inedificabilità assoluta) sia evincibile dalla mera produzione del certificato di destinazione urbanistica. In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. 276/2021, 275/2021, 277/2021, 278/2021 e 274/2021 emessi in data 10.3.2021 dal Comune di Adelfia sono fondati;
anche la pretesa creditoria loro sottostante deve perciò considerarsi fondata. Le spese e gli onorari di lite del presente grado di giudizio seguono anch'essi il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati nella misura complessiva di € 1.100,00 (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione dei valori minimi;
fase introduttiva: € 350,00; fase decisionale: € 750,00), oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 232/03/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a.
e del c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2093/2022 depositato il 26/09/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto N. 122 70010 Adelfia BA difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 232/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il
01/02/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 276 imu 2014
- avviso di accertamento n. 275 imu 2015
- avviso di accertamento n. 274 imu 2018 - avviso di accertamento n. 278 imu 2017
- avviso di accertamento n. 277 imu 2016
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari di causa;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 , come in atti generalizzata, rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 31.8.2022, poi iscritto a ruolo in data 26.9.2022 e depositato in data 30.9.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 232/03/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento nn. 276/2021,
275/2021, 277/2021, 278/2021 e 274/2021 del 10.3.2021 (n. 4423/2021 di prot. del 10.3.2021 identico per tutti), emessi dal Comune di Adelfia in data 10.3.2021 e notificati in data 23.3.2021. Tali avvisi di accertamento erano relativi rispettivamente agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
A mezzo di tali atti impositivi, con riguardo alle annualità appena menzionate, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 5 fondi rustici qualificati come aree edificabili dal vigente strumento di pianificazione urbanistica generale (piano urbanistico generale adottato con delibera del consiglio comunale n. 28 del 28.5.2009) dell'ente locale (ma dal contribuente dichiarati come terreni agricoli), ubicati nel territorio del suddetto Comune ed identificati in catasto terreni del medesimo ente locale al Indirizzo_1.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
1.068,00 per l'anno 2014, € 1.060,00 per l'anno 2015, € 1.230,00 per l'anno 2016, € 1.228,00 per l'anno 2017 ed € 1.226,00 per l'anno 2017; il tutto al netto degli interessi medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06 e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che l'ufficio impositore non era decaduto dalla potestà di accertamento dell'imposta controversa e che gli avvisi di accertamento erano corredati di valida ed adeguata motivazione e che la capacità edificatoria delle superfici colpite dal tributo non era del tutto esclusa.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
ella lamentava l'omessa pronuncia sull'inedificabilità assoluta dell'area oggetto del tributo.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Comune. In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non si sarebbe pronunciata sull'apposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta sulle superfici colpite dall'imposta controversa.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;
ad ogni modo, esso va respinto.
La sentenza appellata a pag. n. 3 afferma che “Quanto ai vincoli archeologici, ove esistenti, emerge che la capacità edificatoria è stata ridotta ma non del tutto esclusa, con cubature peraltro trasferibili nelle aree non gravate”.
Non è quindi fondata la doglianza che lamenta un'omessa pronuncia sullo specifico punto della sentenza concernente l'inedificabilità.
A ciò va aggiunto che la prima parte del motivo di appello è inammissibile.
Esso infatti consiste nella replica, pedissequa e testuale, del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare nella porzione di testo che inizia con le parole “Sulle aree sono stati impressi dei vincoli archeologici ex D. Lgs n.490/1999” e si conclude con le parole “per l'intervenuta decadenza del PUG adottato nell'anno 2009” (pag. n. 4) del ricorso introduttivo.
In sostanza, l'appellante traspone in modo letterale, nel libello introduttivo del presente grado di giudizio, tale paragrafo del ricorso di primo grado, eludendo completamente il confronto con le argomentazioni presenti nella motivazione della decisione del giudice a quo.
In tali termini questa componente del motivo in disamina difetta di specificità e va ritenuta inammissibile. Per altro verso, l'appellante deduce che gli immobili colpiti dall'imposta, ricadenti in zona archeologica e sottoposti ai relativi vincoli, sarebbero sottoposti al criterio perequativo dalla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva di settore (come si evincerebbe da numerose previsioni delle n.t.a. comunali dettate in attuazione di tale attività di pianificazione esecutiva); ciò integrerebbe una “compensazione urbanistica” che, rendendo gli immobili inedificabili, escluderebbe l'applicazione dell'imposta.
Tale condizione dei terreni risulterebbe dal certificato di destinazione urbanistica n. 7003 di prot. del 6.5.2021, rilasciato dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia e prodotto dalla contribuente agli atti del processo di primo grado.
La doglianza è infondata. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “ai fini dell'IMU, per le aree ricomprese nel PRG l'edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che al massimo incidono sul valore venale delle predette aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. Invece in presenza di vincoli assoluti - ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale che prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale - è precluso del tutto l'intervento privato, con conseguente esonero dal pagamento dell'imposta” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5359/25) nonché il principio secondo cui “un'area, prima edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini i.m.u. e i.c.i. — e, quindi, tassabile — ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, esercitabile in altra area, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 2070/24).
Nella presente controversia, la contribuente non ha fornito la prova (di cui essa era onerata, giacché la relativa circostanza integra un elemento impeditivo del diritto di credito dell'ente locale) dell'incombenza sui propri suoli (a partire da quelli ricadenti nella zonizzazione archeologica) di un vincolo giuridico implicante l'inedificabilità assoluta;
tant'è vero che essa accampa una condizione di inedificabilità di fatto.
Per altro verso, questa Corte non ritiene che una simile condizione (inedificabilità assoluta) sia evincibile dalla mera produzione del certificato di destinazione urbanistica. In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. 276/2021, 275/2021, 277/2021, 278/2021 e 274/2021 emessi in data 10.3.2021 dal Comune di Adelfia sono fondati;
anche la pretesa creditoria loro sottostante deve perciò considerarsi fondata. Le spese e gli onorari di lite del presente grado di giudizio seguono anch'essi il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati nella misura complessiva di € 1.100,00 (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione dei valori minimi;
fase introduttiva: € 350,00; fase decisionale: € 750,00), oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 232/03/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a.
e del c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso