TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/02/2025 da:
C.F. ) nata il [...] in [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero, nella via Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela
Orgiu, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale onde ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre CP_1 matrimonio in data 26/10/2006 in Alghero (SS), nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alghero (Anno 2006, Atto n. 46, parte 1, Ufficio 1).
La ricorrente ha premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (18/10/2007) e Per_1 Per_2
(29/04/2012) entrambi minorenni. Ha dedotto che il primogenito frequenta il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e che frequenta inoltre nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì la palestra di pallavolo, mentre la secondogenita frequenta la classe 2° della scuola secondaria di primo grado in Alghero
e nei giorni del martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio è impegnata negli allenamenti di pallavolo e il giovedì frequenta il catechismo. Ha rappresentato che l'abitazione familiare è sita in via Brigata Sassari n. 62 in
Alghero, che immobile non è di proprietà ma è in locazione e che per esso il coniuge corrisponde un canone mensile di euro 517,00; ha inoltre soggiunto che essendo la casa coniugale adiacente ad altre proprietà del sig. per evitare di inasprire il conflitto familiare, la è alla ricerca di un altro appartamento dove CP_1 CP_1 trasferirsi con i figli. Ha lamentato che il rapporto coniugale si è deteriorato anche a causa della dipendenza da sostanze alcoliche del coniuge e che oramai “coabitano in uno stato di assoluta incomunicabilità tale da determinare l'intollerabilità della convivenza” e “pur condividendo lo stesso tetto vivono di fatto separati e la separazione è tutt'ora in essere”. Ha sostenuto che con raccomandata del 31/10/2024 aveva comunicato al coniuge l'intenzione di separarsi invitandolo a trovare un accordo e una soluzione condivisa che avrebbe maggiormente tutelato la serenità dei due figli, ma tale tentativo si è rivelato infruttuoso.
Dal punto di vista economico ha dedotto di essere impiegata come addetta alle vendite, assunta con contrato a tempo indeterminato, presso il negozio Onda Blu in Alghero e di percepire una retribuzione netta di circa euro 1400,00 mensili, di essere proprietaria di un'autovettura Fiat Panda, targata V958JH e di un ciclomotore modello liberty targato AX85530 mentre il lavora come autista alle dipendenze della panetteria Pt_1
Pandolce, sita in Alghero, percependo una retribuzione di circa 1600,00 euro mensili netti.
Ha concluso chiedendo: “A. Pronunciare sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
B. Assegnare la casa coniugale, sita in Alghero, via Brigata Sassari n.62, unitamente a tutti gli arredi, alla signora la quale continuerà ad abitarla unitamente ai minori figli e fintanto non Pt_1 Per_2 Per_1 abbia reperito altra soluzione abitativa.;
C. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, della quale seguiranno la residenza;
D.Disporre che i minori e incontreranno il padre ogni volta lo desiderino, anche tutti i giorni, Per_2 Per_1 in particolare per quanto riguarda in ragione del suo essere oramai prossimo alla maggiore età, Per_1 secondo le libere determinazioni dello stesso.
E. Disporre che il signor nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore dei figli, si occupi di CP_1 accompagnarli nei loro impegni sportivi, religiosi, ludici e sociali, nonché a seguirli negli impegni scolastici.
F. Disporre che per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni e trascorreranno: il 24 Per_2 Per_1 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
così si seguirà il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il
15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre. Fatte salve le libere determinazioni di Per_1
G. Disporre che nel tempo di permanenza dei figli presso un genitore, vengano comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro.
H. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei minori figli e CP_1 Per_1
la somma complessiva mensile di €500,00, da versare alla SI.ra , entro il Per_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con decorrenza dalla data della domanda I. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti i minori vengano assunte nella misura del 50% da ciascuno genitore, come da elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017.
J. Disporre che l'assegno unico universale percepito nell'interesse dei minori figli venga percepito nella misura del 100% dalla signora , genitore collocatario. Con decorrenza dalla data Parte_1 della domanda.
K. Disporre che qualunque altra indennità percepita nell'interesse dei minori figli venga percepita interamente dalla signora . Parte_1
L. Disporre la possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
M. Disporre che tutte le altre questioni attinenti le condizioni dell'affidamento dei minori siano regolamentate come da proposto piano genitoriale allegato.
N. La ricorrente dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
O. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.”.
Il resistente benché ritualmente citato non si è costituito nel presente giudizio e, pur comparendo personalmente all'udienza del 09/10/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il sentito dal giudice ha dichiarato di non aver potuto leggere il ricorso poiché non poteva accedere CP_2 alla cassetta delle lettere non avendo la disponibilità della chiave detenuta dalla coniuge. Dichiarava di percepire uno stipendio pari ad euro 1500,00 mensili comprensivo di tredicesima e quattordicesima di essere disponibile a versare la somma di euro 250,00 mensili per uno dei figli, affermando che il figlio maggiore avrebbe espresso la volontà di vivere con lui e confermava di provvedere al versamento del canone di circa
520 mensili per l'abitazione coniugale.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente giudizio, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze in rapporto alle attuali condizioni reddituali dei coniugi, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste della ricorrente di cui al ricorso introduttivo e confermate nell'udienza del 09/10/2025 e dunque un affido condiviso con collocamento prevalente della prole presso la madre e onere economico di euro 500,00 a carico del padre per entrambi i figli, oltre assegno Inps da percepirsi in favore della madre per entrambi i minori, vista anche la loro età adolescenziale.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora ei confronti del signor , nella contumacia Parte_1 CP_1 di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
1) la separazione personale di che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in ALGHERO in data 26/10/2006 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ALGHERO per l'Anno 2006, N. 46, P. 1, Uff. 1.;
2) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) La ricorrente, come da verbale d'udienza, lascerà la casa familiare unitamente ai figli e si trasferirà presso l'abitazione dei di lei genitori;
4) Il padre, considerata l'età del figlio maggiore, prossimo ai 18 anni di età, potrà vederlo liberamente tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e nel rispetto della sua volontà; per quanto concerne la figlia minore il potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo CP_1 accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, con un preavviso di 24 ore;
il signor CP_1 nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore dei figli, si occuperà di accompagnarli nei loro impegni scolastici sportivi, religiosi, ludici e sociali;
Per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i figli trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
così si seguirà il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
500,00 complessivi (250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie;
6) L'assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100% da Parte_1
7) Nessun contributo economico è previsto tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
Il presidente Il Giudice Rel Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/02/2025 da:
C.F. ) nata il [...] in [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alghero, nella via Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv. Manuela
Orgiu, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale onde ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre CP_1 matrimonio in data 26/10/2006 in Alghero (SS), nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alghero (Anno 2006, Atto n. 46, parte 1, Ufficio 1).
La ricorrente ha premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (18/10/2007) e Per_1 Per_2
(29/04/2012) entrambi minorenni. Ha dedotto che il primogenito frequenta il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e che frequenta inoltre nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì la palestra di pallavolo, mentre la secondogenita frequenta la classe 2° della scuola secondaria di primo grado in Alghero
e nei giorni del martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio è impegnata negli allenamenti di pallavolo e il giovedì frequenta il catechismo. Ha rappresentato che l'abitazione familiare è sita in via Brigata Sassari n. 62 in
Alghero, che immobile non è di proprietà ma è in locazione e che per esso il coniuge corrisponde un canone mensile di euro 517,00; ha inoltre soggiunto che essendo la casa coniugale adiacente ad altre proprietà del sig. per evitare di inasprire il conflitto familiare, la è alla ricerca di un altro appartamento dove CP_1 CP_1 trasferirsi con i figli. Ha lamentato che il rapporto coniugale si è deteriorato anche a causa della dipendenza da sostanze alcoliche del coniuge e che oramai “coabitano in uno stato di assoluta incomunicabilità tale da determinare l'intollerabilità della convivenza” e “pur condividendo lo stesso tetto vivono di fatto separati e la separazione è tutt'ora in essere”. Ha sostenuto che con raccomandata del 31/10/2024 aveva comunicato al coniuge l'intenzione di separarsi invitandolo a trovare un accordo e una soluzione condivisa che avrebbe maggiormente tutelato la serenità dei due figli, ma tale tentativo si è rivelato infruttuoso.
Dal punto di vista economico ha dedotto di essere impiegata come addetta alle vendite, assunta con contrato a tempo indeterminato, presso il negozio Onda Blu in Alghero e di percepire una retribuzione netta di circa euro 1400,00 mensili, di essere proprietaria di un'autovettura Fiat Panda, targata V958JH e di un ciclomotore modello liberty targato AX85530 mentre il lavora come autista alle dipendenze della panetteria Pt_1
Pandolce, sita in Alghero, percependo una retribuzione di circa 1600,00 euro mensili netti.
Ha concluso chiedendo: “A. Pronunciare sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
B. Assegnare la casa coniugale, sita in Alghero, via Brigata Sassari n.62, unitamente a tutti gli arredi, alla signora la quale continuerà ad abitarla unitamente ai minori figli e fintanto non Pt_1 Per_2 Per_1 abbia reperito altra soluzione abitativa.;
C. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, della quale seguiranno la residenza;
D.Disporre che i minori e incontreranno il padre ogni volta lo desiderino, anche tutti i giorni, Per_2 Per_1 in particolare per quanto riguarda in ragione del suo essere oramai prossimo alla maggiore età, Per_1 secondo le libere determinazioni dello stesso.
E. Disporre che il signor nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore dei figli, si occupi di CP_1 accompagnarli nei loro impegni sportivi, religiosi, ludici e sociali, nonché a seguirli negli impegni scolastici.
F. Disporre che per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni e trascorreranno: il 24 Per_2 Per_1 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
così si seguirà il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il
15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre. Fatte salve le libere determinazioni di Per_1
G. Disporre che nel tempo di permanenza dei figli presso un genitore, vengano comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro.
H. Disporre che il SI. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei minori figli e CP_1 Per_1
la somma complessiva mensile di €500,00, da versare alla SI.ra , entro il Per_2 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con decorrenza dalla data della domanda I. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti i minori vengano assunte nella misura del 50% da ciascuno genitore, come da elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017.
J. Disporre che l'assegno unico universale percepito nell'interesse dei minori figli venga percepito nella misura del 100% dalla signora , genitore collocatario. Con decorrenza dalla data Parte_1 della domanda.
K. Disporre che qualunque altra indennità percepita nell'interesse dei minori figli venga percepita interamente dalla signora . Parte_1
L. Disporre la possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
M. Disporre che tutte le altre questioni attinenti le condizioni dell'affidamento dei minori siano regolamentate come da proposto piano genitoriale allegato.
N. La ricorrente dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
O. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.”.
Il resistente benché ritualmente citato non si è costituito nel presente giudizio e, pur comparendo personalmente all'udienza del 09/10/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il sentito dal giudice ha dichiarato di non aver potuto leggere il ricorso poiché non poteva accedere CP_2 alla cassetta delle lettere non avendo la disponibilità della chiave detenuta dalla coniuge. Dichiarava di percepire uno stipendio pari ad euro 1500,00 mensili comprensivo di tredicesima e quattordicesima di essere disponibile a versare la somma di euro 250,00 mensili per uno dei figli, affermando che il figlio maggiore avrebbe espresso la volontà di vivere con lui e confermava di provvedere al versamento del canone di circa
520 mensili per l'abitazione coniugale.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente giudizio, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze in rapporto alle attuali condizioni reddituali dei coniugi, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste della ricorrente di cui al ricorso introduttivo e confermate nell'udienza del 09/10/2025 e dunque un affido condiviso con collocamento prevalente della prole presso la madre e onere economico di euro 500,00 a carico del padre per entrambi i figli, oltre assegno Inps da percepirsi in favore della madre per entrambi i minori, vista anche la loro età adolescenziale.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora ei confronti del signor , nella contumacia Parte_1 CP_1 di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
1) la separazione personale di che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in ALGHERO in data 26/10/2006 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ALGHERO per l'Anno 2006, N. 46, P. 1, Uff. 1.;
2) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) La ricorrente, come da verbale d'udienza, lascerà la casa familiare unitamente ai figli e si trasferirà presso l'abitazione dei di lei genitori;
4) Il padre, considerata l'età del figlio maggiore, prossimo ai 18 anni di età, potrà vederlo liberamente tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso e nel rispetto della sua volontà; per quanto concerne la figlia minore il potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo CP_1 accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, con un preavviso di 24 ore;
il signor CP_1 nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore dei figli, si occuperà di accompagnarli nei loro impegni scolastici sportivi, religiosi, ludici e sociali;
Per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i figli trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
così si seguirà il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
500,00 complessivi (250,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie;
6) L'assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100% da Parte_1
7) Nessun contributo economico è previsto tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
Il presidente Il Giudice Rel Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda