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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17795 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 42696/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42696 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cippone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n° 55
- attrice opponente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pavolini ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gavinana n° 4
- convenuta opposta –
Oggetto: Somministrazione. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10638/2017 emesso dal Tribunale
Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio nrg. 25262/2017.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio quale mandataria di per ivi sentire accogliere le CP_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, accertati i fatti in premessa, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
10638/2017 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 4/5/2017.
Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”
Si costituiva in giudizio quale mandataria di rassegnando CP_1 Parte_2 le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
- rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 4.5.2017 n.
10638/2017 (Rg. 25262/2017) e, comunque, condannare la (P.I. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_1 Parte_3
e/o altri pro tempore con sede in Roma, via Cornelio Magni 41/C per la somma di € 118.177,18 per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora calcolati su base annua al Tasso legale ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.lgs 213/2002, dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture allegate e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese, competenze ed onorari della presente procedura monitoria.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto importo delle somme dovute dall'Opponente ad
[...] con condanna al pagamento delle stesse. Parte_2
- In ogni caso concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui al punto 6) che precede”.
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“B.1) verificare la correttezza della fatturazione dei consumi, tenendo opportunamente conto dei dati rilevati da ET SpA e riportati nella pertinente documentazione” e, con provvedimento del
15/10/2018, veniva rigettata, dal precedente giudicante, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
24/10/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue. 1. Nei verbali del 16/11/2022 e del 17/10/2024 e nei rispettivi scritti difensivi (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale di parte opposta e cfr. pag. 1 memoria di replica di parte opponente) le parti hanno concordemente riconosciuto, così come stabilito anche nella consulenza tecnica d'ufficio a cui deve riconoscersi congruità logica e correttezza tecnica, l'illegittimità della somma ingiunta per euro
28.912,53 e la conseguente debenza a carico della della somma residua pari a Controparte_2 euro 89.264,65 (118.177,18 - 28.912,53 = 89.264,65).
Pertanto, la presente opposizione andrà parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo ed emissione di una sentenza che condanni parte opponente al pagamento del debito rimanente, così come previsto dall'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 7448/1993 e Cass. 10229/2022).
2. Con riguardo, infine, alle spese processuali di cui parte opponente ha richiesto la compensazione integrale mentre parte opposta la vittoria in suo favore, si rileva che per costante giurisprudenza “In tema di spese processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite. Il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche solo in parte, il proprio credito rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto stesso, non può essere considerato soccombente né condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali. La soccombenza reciproca, che può giustificare la compensazione delle spese, è configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi, e non per il solo fatto dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo.” (Cfr. Cass. S.U. 32061/2022, Cass. 1213/2025, Cass. 4860/2024 e
Cass.); conseguentemente, le spese di giudizio e di c.t.u. andranno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della formulata opposizione, per i motivi esposti in narrativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di della somma complessiva pari ad euro 89.264,65 oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di elle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 Parte_2 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Roma, 16/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42696 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cippone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n° 55
- attrice opponente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pavolini ed elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gavinana n° 4
- convenuta opposta –
Oggetto: Somministrazione. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10638/2017 emesso dal Tribunale
Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio nrg. 25262/2017.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio quale mandataria di per ivi sentire accogliere le CP_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, accertati i fatti in premessa, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
10638/2017 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 4/5/2017.
Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”
Si costituiva in giudizio quale mandataria di rassegnando CP_1 Parte_2 le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
- rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 4.5.2017 n.
10638/2017 (Rg. 25262/2017) e, comunque, condannare la (P.I. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_1 Parte_3
e/o altri pro tempore con sede in Roma, via Cornelio Magni 41/C per la somma di € 118.177,18 per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora calcolati su base annua al Tasso legale ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.lgs 213/2002, dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture allegate e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese, competenze ed onorari della presente procedura monitoria.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto importo delle somme dovute dall'Opponente ad
[...] con condanna al pagamento delle stesse. Parte_2
- In ogni caso concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui al punto 6) che precede”.
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“B.1) verificare la correttezza della fatturazione dei consumi, tenendo opportunamente conto dei dati rilevati da ET SpA e riportati nella pertinente documentazione” e, con provvedimento del
15/10/2018, veniva rigettata, dal precedente giudicante, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del
24/10/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue. 1. Nei verbali del 16/11/2022 e del 17/10/2024 e nei rispettivi scritti difensivi (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale di parte opposta e cfr. pag. 1 memoria di replica di parte opponente) le parti hanno concordemente riconosciuto, così come stabilito anche nella consulenza tecnica d'ufficio a cui deve riconoscersi congruità logica e correttezza tecnica, l'illegittimità della somma ingiunta per euro
28.912,53 e la conseguente debenza a carico della della somma residua pari a Controparte_2 euro 89.264,65 (118.177,18 - 28.912,53 = 89.264,65).
Pertanto, la presente opposizione andrà parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo ed emissione di una sentenza che condanni parte opponente al pagamento del debito rimanente, così come previsto dall'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 7448/1993 e Cass. 10229/2022).
2. Con riguardo, infine, alle spese processuali di cui parte opponente ha richiesto la compensazione integrale mentre parte opposta la vittoria in suo favore, si rileva che per costante giurisprudenza “In tema di spese processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite. Il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche solo in parte, il proprio credito rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto stesso, non può essere considerato soccombente né condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali. La soccombenza reciproca, che può giustificare la compensazione delle spese, è configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi, e non per il solo fatto dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo.” (Cfr. Cass. S.U. 32061/2022, Cass. 1213/2025, Cass. 4860/2024 e
Cass.); conseguentemente, le spese di giudizio e di c.t.u. andranno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della formulata opposizione, per i motivi esposti in narrativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di della somma complessiva pari ad euro 89.264,65 oltre Parte_2 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di elle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 Parte_2 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Roma, 16/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.