Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01603/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, proposto da
UR AZ, IC AT AN MA, RO AC, AY AC, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Magaraggia, Fiorella D'Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1861 del 11.02.2021, in pari data comunicato a mezzo p.e.c. all'Avv. Marco Magaraggia, a firma dell'Ing. Gregorio Curri, Funzionario Responsabile - Ufficio Tecnico Comunale - Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio - Comune di Castrignano del Capo (Provincia di Lecce), avente ad oggetto: “ D.P.R. 380/2001 ART. 11 - Legge 241/1990 art. 10 bis - annullamento in autotutela definitivo di Permesso di Costruire relativo ai lavori di: Realizzazione di una residenza estiva con annessi servizi ed accessori ”, con il quale l'amministrazione ha disposto, l'annullamento “ definitivo del Permesso di Costruire n. 48 rilasciato il 28/05/2018, per le motivazioni innanzi esposte ”;
- nonché di ogni altro atto al medesimo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dirigenziale prot. n. 1861 del 11.02.2021, con cui il Comune di Castrignano del Capo ha disposto l’annullamento “del Permesso di Costruire n. 48 rilasciato il 28/05/2018”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- i sig.ri AC RO, UR AZ, AC AY e MA IC AT AN, tutti residenti stabilmente in Parigi, sono “proprietari di un terreno ubicato nel Comune di Castrignano del Capo (LE), e meglio identificato nel catasto dei terreni del predetto comune al foglio 16, mappale 37-40-45-160-187-188, via esterna Marcatara”;
- in data 09.4.2015 i ricorrenti “hanno presentato al Comune di Castrignano del Capo istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una residenza estiva”;
- all’esito del procedimento, il comune ha adottato “in data 28.5.2018 il permesso di costruire n. 48, prot. n. 3767/2015, giammai notificato agli istanti”;
- “il Sig. AC RO - si ribadisce, residente in Francia (Parigi) con la sua famiglia - riceveva in consegna il P.d.C. de quo solo in data 30.4.2019, (data) contestualmente alla quale depositava presso il Comune di Castrignano del Capo specifica comunicazione di inizio lavori “a far data dal 13.5.2019””;
- ciò nonostante, l’inizio dei lavori “era impedito dalla circolazione, e successiva diffusione su scala mondiale, già a far data dal dicembre 2019, del Coronavirus Sars-CoV-2”;
- infatti, il Consiglio dei Ministri “con delibera del 31.1.2020 dichiarava lo stato di emergenza” a cui facevano seguito “plurimi provvedimenti diretti ad inibire lo svolgimento di numerose attività, ivi incluse quelle connesse con il settore dell’edilizia”;
- ciò stante, il sig. AC “si è ritrovato nella materiale e giuridica impossibilità di dare avvio a quanto voluto e programmato”:
- “seguiva, altresì, l’adozione di numerose disposizioni normative, di rango primario e secondario, dirette a fronteggiare l’insorta emergenza con la previsione di proroghe speciali, come, tra le altre, quelle contenute nel D.L. n. 18/2020 (cfr. art. 103, comma 2)”;
- nonostante ciò, “con provvedimento prot. n. 494 del 18.1.2021, il Comune di Castrignano del Capo comunicava ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 l’avvio del procedimento di decadenza - per mancato inizio lavori - del permesso di costruire n. 48 del 28.5.2018”;
- con memorie inoltrate a mezzo pec il 02.02.2021, i ricorrenti deducevano come la decadenza del P.d.C. n. 48/2018 per mancato inizio lavori fosse preclusa, tra l’altro, dal fatto che “il termine di inizio dei lavori …, siccome in scadenza in data successiva al 31.1.2020, è, in ogni caso, stato prorogato dall’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020”;
- “con provvedimento prot. n. 1861 del 11.02.2021” il Comune di Castrignano del Capo disponeva l’annullamento “definitivo del permesso di costruire n. 48 rilasciato il 28.05.2018”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’Amministrazione comunale “ha superato le osservazioni presentate dai ricorrenti con memorie del 01.02.2021, “focalizzate sulla presunta possibilità di proroga ope legis ” del P.d.C. n. 48/2018, ritenendo erroneamente che alla data d’inizio dell’emergenza la validità del titolo in esame fosse già spirata per essere il termine annuale, previsto dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 per l’inizio dei lavori, scaduto il 28.5.2019, senza che a quella data vi fosse stato alcun “concreto inizio lavori””, laddove invece “il termine annuale, previsto per l’inizio dei lavori di cui al P.d.C. n. 48/2018, decorre, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, “dal rilascio del titolo””, che non coincide “con la mera adozione del P.d.C. ( id est , con la data del 28.5.2018) bensì con la sua materiale consegna “in esito ad una notifica, comunicazione o qualsiasi altra modalità che quantomeno metta a conoscenza l’istante dell'emissione dello stesso titolo" (cfr. Consiglio di Stato n. 6628/2018)”;
- ciò premesso, viene da sé che “il termine di un anno per l’inizio dei lavori di cui al P.d.C. n. 48/2018 … era ancora in essere alla data del 31.1.2020, ragione per la quale nel caso in esame ha operato la proroga ex lege prevista dall’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020”;
- in ogni caso, “la richiesta di proroga ex art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, formalizzata dai ricorrenti con memorie del 01.02.2021 … si pone quale ulteriore fattore ostativo alla verificazione della decadenza del titolo de quo ”;
- in subordine, il termine per l’inizio dei lavori è da considerarsi “sospeso per factum principis (Covid-19) dal dicembre 2019 (data di manifestazione della pandemia) sino a tutt’oggi, automaticamente e senza necessità di richiesta di proroga”;
- il “P.d.C. può intendersi decaduto non nel momento in cui è decorso il termine annuale (di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001) bensì solo ed esclusivamente quando (e se) la PA ha adottato il provvedimento con il quale ne ha disposto la decadenza”, sicché “se la decadenza del P.d.C. coincide e si verifica per effetto della adozione del gravato provvedimento, allora il P.d.C. n. 48/2018 ha perso la propria validità in data 11.02.2021” e quindi “tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, id est nel periodo di cui all’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020”.
4. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
5. Nella pubblica udienza del 5.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. L’art. 103, co. 2, del d.l. 17.03.2020 prevede che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
La norma è puntuale nel prevedere che il termine annuale di inizio dei lavori di cui all’art. 15 del T.U. Edilizia resta prorogato per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
6.2. Ciò premesso, nel concreto caso di specie si tratta di stabilire se il termine annuale per l’inizio dei lavori abbia iniziato a decorrere dalla data del 28.05.2018, in cui è stato adottato il p.d.c., oppure dalla successiva data del 30.04.2019, in cui il p.d.c. è stato comunicato a mezzo pec.
Ed infatti:
- nel primo caso, il termine annuale per l’inizio dei lavori, in scadenza alla data del 28.05.2019, non resterebbe assoggettato alla proroga ex lege di cui all’art. 103, co. 2, del d.l. 17.03.2020, siccome operante soltanto a far data dal 31.01.2020;
- nel mentre, nel secondo caso, il termine in questione, in scadenza alla successiva data del 30.04.2020, sarebbe riconducile alla proroga ex lege , che pertanto avrebbe impedito la decadenza del titolo.
6.3. Questo Collegio, pur nella consapevolezza che gli orientamenti giurisprudenziali sul punto in questione sono oscillanti, ritiene di aderire all’orientamento secondo cui la decorrenza del termine di inizio dei lavori deve essere correlata (se non alla materiale consegna del titolo, quanto meno) alla concreta ed effettiva conoscenza da parte del richiedente dell’avvenuto rilascio del p.d.c., e ciò in quanto:
- “ la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) è un provvedimento amministrativo "recettizio" (che viene, quindi, a esistenza con la comunicazione agli interessati: cfr. C.d.S, Sez. V, 27 settembre 1996, n. 1152; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 novembre 2008, n. 2749; id., Sez. I, 1° settembre 2006, n. 3166) ” (T.A.R. Pescara, Sez. I, 07/11/2019 n. 260);
- “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 bis L. n. 241/90 e 1335 c.c. (espressivo di un principio generale in materia di atti recettizi, operante anche qualora si faccia questione di atti amministrativi - in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3509 ) deve, infatti, ritenersi che in presenza di atti amministrativi, da cui discendano incombenti da svolgersi entro un termine perentorio prescritto a pena di decadenza decorrente dalla loro legale conoscenza in capo al destinatario, incomba sul mittente l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione dell'atto e il suo recapito presso l'indirizzo del destinatario, gravando su quest'ultimo il conseguenziale onere di comprovare di essere stato nell'impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/03/2020 n. 1986).
Ciò stante, in mancanza di riscontri documentali da cui emerga la conoscenza del titolo in data antecedente a quella indicata dai ricorrenti, il dies a quo di decorrenza del termine annuale di inizio lavori deve essere riferito alla data in cui il p.d.c. è stato comunicato a mezzo pec (30.04.2019), con la conseguenza che lo stesso termine non era ancora scaduto alla data del 31.01.2020 e quindi è stato prorogato ex lege ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.l. 17.03.2020.
Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato con cui l’Amministrazione comunale ha ritenuto di accertare la decadenza del titolo, nonostante la (e in costanza della) proroga ex lege del termine di inizio dei lavori, tenuto conto che lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e via via prorogato - da ultimo per effetto dell'art. 1, co. 1, del d.l. n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022 - è cessato soltanto in data 31.03.2022.
6.4. Per le anzi dette ragioni il ricorso merita di essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. La particolarità delle questioni esaminate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 1861 del 11.02.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO