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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 785/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00148 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103311-2022 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3706/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
Associazione_1TK503R1033112022 dell' notificato il 5/12/2022 relativo al recupero a tassazione di maggiore IRES, IVA, IRAP 2018. In particolare, a seguito di attività di indagine svolta dalla GdF di Civitavecchia emergeva che la Ricorrente_1 nel 2018 aveva acquistato capi di abbigliamento dalla ditta individuale Società_1 di
Nominativo_1 di cui alle fatture n. 75 del 25/6/2018 per una imponibile di € 10.004,50, n. 149 del 2/10/2018 per una imponibile di € 8.301,60, n. 152 del 8/10/2018 per una imponibile di €
10.004,50, ditta che è risultata far parte di un più ampio sistema di frode IVA.
Ricorrente_1La GdF contestava quindi alla di aver contabilizzato le predette fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti con conseguente disconoscimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni operate in relazione a dette operazioni passive.
Ricorrente_1La società si è difesa affermando di non essere consapevole dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture disconosciute. Si costituiva in primo grado l'Associazione_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Ricorrente_1Con sentenza n. 9060/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso della con condanna alle spese.
La Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado. L'appellato Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata da questa Corte con ordinanza n. 1098/2025 del 3/6/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 con unico motivo lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritenuto erroneamente motivato dal primo giudice, sostenendo che dagli atti non emergerebbe alcuna istruttoria atta a dimostrare la consapevolezza della società dell'inesistenza delle operazioni disconosciute e, quindi, l'accertamento si baserebbe su mere deduzioni non provate.
Il motivo è infondato. Risulta infatti dall'esame del PVC della GdF che la Ricorrente_1 ha avuto rapporti commerciali con più soggetti, oltre alla Società_1 Nominativo_1, coinvolti in un sistema di frode IVA come la ditta individuale
Società_4 Nominativo_2 Società_2 di e la srl.
Nominativo_1In particolare dalle perquisizioni effettuate presso il sono state sequestrate fatture emesse da un unico fornitore, la ditta individuale Società_3 di Nominativo_3, che è risultato essere l'unico fornitore della ditta Società_1 di Nominativo_1 ed è stata accertata l'oggettiva assenza di merci da fornire ai clienti. La Società_1 Nominativo_1 è una delle società che ha emesso fatture per forniture di merci alla Ricorrente_1.
La Ricorrente_1 ha apparentemente ricevuto merci anche dalla ditta Società_4 di Nominativo_2 in merito alla quale la GdF ha accertato l'irreperibilità del titolare sia dall'ultimo indirizzo di residenza che dalla dichiarata sede sociale in Ladispoli, verificando altresì che il Nominativo_2 risulta cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche del comune di Ladispoli fin dal 16/2/2016.
Società_4 Società_3Peraltro in relazione alla , che è risultato essere l'unico fornitore della , la GdF ha accertato oltre a gravi inadempienze agli obblighi fiscali, l'assenza di contabilità, la assoluta fittizietà della sede, l'assenza di dipendenti, l'assenza di mezzi per il trasporto delle merci, il limitato arco temporale di attività dal 25/7/2017 al 31/12/2018 con improvvisa cessazione di ogni attività nonostante un apparente fatturato di oltre 5 milioni di euro per il 2018. Inoltre quanto alla Società_2 srl la GdF ha accertato che detta società acquistava, formalmente, merci soltanto da imprese coinvolte in un più ampio sistema di frode IVA.
Ricorrente_1Quanto ai rapporti con i predetti fornitori, l'amministratore della si è limitato a riferire genericamente alla GdF che le forniture di cui alle fatture disconosciute si riferivano ad acquisti di calzature effettuati su campionario e che le merci erano consegnate a cura dei fornitori.
Orbene, le circostanze che le tre imprese fornitrici non avessero una organizzazione aziendale, non
Ricorrente_1avessero mezzi per la consegna delle merci ed il fatto che l'amministratore della non ha prodotto alcuna documentazione (ordinativi, DDT, Bolle di consegna, contabilità di magazzino ecc) da cui desumere che la merce acquistata sia stata effettivamente consegnata, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per ritenere che la Ricorrente_1 fosse pienamente consapevole della oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture disconosciute.
Ricorrente_1Conclusivamente, l'appello proposto dalla deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 9060/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 785/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00148 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103311-2022 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3706/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n.
Associazione_1TK503R1033112022 dell' notificato il 5/12/2022 relativo al recupero a tassazione di maggiore IRES, IVA, IRAP 2018. In particolare, a seguito di attività di indagine svolta dalla GdF di Civitavecchia emergeva che la Ricorrente_1 nel 2018 aveva acquistato capi di abbigliamento dalla ditta individuale Società_1 di
Nominativo_1 di cui alle fatture n. 75 del 25/6/2018 per una imponibile di € 10.004,50, n. 149 del 2/10/2018 per una imponibile di € 8.301,60, n. 152 del 8/10/2018 per una imponibile di €
10.004,50, ditta che è risultata far parte di un più ampio sistema di frode IVA.
Ricorrente_1La GdF contestava quindi alla di aver contabilizzato le predette fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti con conseguente disconoscimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni operate in relazione a dette operazioni passive.
Ricorrente_1La società si è difesa affermando di non essere consapevole dell'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture disconosciute. Si costituiva in primo grado l'Associazione_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Ricorrente_1Con sentenza n. 9060/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso della con condanna alle spese.
La Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado. L'appellato Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata da questa Corte con ordinanza n. 1098/2025 del 3/6/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 con unico motivo lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritenuto erroneamente motivato dal primo giudice, sostenendo che dagli atti non emergerebbe alcuna istruttoria atta a dimostrare la consapevolezza della società dell'inesistenza delle operazioni disconosciute e, quindi, l'accertamento si baserebbe su mere deduzioni non provate.
Il motivo è infondato. Risulta infatti dall'esame del PVC della GdF che la Ricorrente_1 ha avuto rapporti commerciali con più soggetti, oltre alla Società_1 Nominativo_1, coinvolti in un sistema di frode IVA come la ditta individuale
Società_4 Nominativo_2 Società_2 di e la srl.
Nominativo_1In particolare dalle perquisizioni effettuate presso il sono state sequestrate fatture emesse da un unico fornitore, la ditta individuale Società_3 di Nominativo_3, che è risultato essere l'unico fornitore della ditta Società_1 di Nominativo_1 ed è stata accertata l'oggettiva assenza di merci da fornire ai clienti. La Società_1 Nominativo_1 è una delle società che ha emesso fatture per forniture di merci alla Ricorrente_1.
La Ricorrente_1 ha apparentemente ricevuto merci anche dalla ditta Società_4 di Nominativo_2 in merito alla quale la GdF ha accertato l'irreperibilità del titolare sia dall'ultimo indirizzo di residenza che dalla dichiarata sede sociale in Ladispoli, verificando altresì che il Nominativo_2 risulta cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche del comune di Ladispoli fin dal 16/2/2016.
Società_4 Società_3Peraltro in relazione alla , che è risultato essere l'unico fornitore della , la GdF ha accertato oltre a gravi inadempienze agli obblighi fiscali, l'assenza di contabilità, la assoluta fittizietà della sede, l'assenza di dipendenti, l'assenza di mezzi per il trasporto delle merci, il limitato arco temporale di attività dal 25/7/2017 al 31/12/2018 con improvvisa cessazione di ogni attività nonostante un apparente fatturato di oltre 5 milioni di euro per il 2018. Inoltre quanto alla Società_2 srl la GdF ha accertato che detta società acquistava, formalmente, merci soltanto da imprese coinvolte in un più ampio sistema di frode IVA.
Ricorrente_1Quanto ai rapporti con i predetti fornitori, l'amministratore della si è limitato a riferire genericamente alla GdF che le forniture di cui alle fatture disconosciute si riferivano ad acquisti di calzature effettuati su campionario e che le merci erano consegnate a cura dei fornitori.
Orbene, le circostanze che le tre imprese fornitrici non avessero una organizzazione aziendale, non
Ricorrente_1avessero mezzi per la consegna delle merci ed il fatto che l'amministratore della non ha prodotto alcuna documentazione (ordinativi, DDT, Bolle di consegna, contabilità di magazzino ecc) da cui desumere che la merce acquistata sia stata effettivamente consegnata, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per ritenere che la Ricorrente_1 fosse pienamente consapevole della oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture disconosciute.
Ricorrente_1Conclusivamente, l'appello proposto dalla deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 9060/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri