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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17530 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE FU riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75428/2022 di Ruolo Generale
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Leonardo Bruschetti
- opponente-
E ( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, amministratore p.t. Sig. rappresentato e Controparte_2 Controparte_3 difeso dall'avv. Antonella Garonfolo
- opposto - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_4
, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17362/2022,
[...]
R.G. 53015/2022 del Tribunale Civile di Roma, depositato in Cancelleria in data 06.10.2022, munito di formula esecutiva per l'importo di € 9.428,21, oltre interessi come da domanda, a titolo di oneri condominiali scaduti a non pagati risultanti dal conto consuntivo 2020/21 con relativo piano di riparto e nel bilancio preventivo 2021/22 con relativo piano di riparto, approvati dall'assemblea condominiale . Secondo l'opponente vi sarebbe stato un suo credito opponibile in compensazione di € 1.900,00, che era già stato registrato dall'amministrazione condominiale in data 30.06.2022, recependo la delibera dell'assemblea condominiale del 23.06.2022 , che riduceva il debito di esso opponente alla minor somma di 7.528,21 , credito relativo alla somma riconosciuta dal a titolo di risarcimento CP_1 dei danni da infiltrazioni d'acqua che si erano prodotti nel suo immobile anni prima. Inoltre, con lettera raccomandata A/R del 03.05.2021 , egli aveva contestato al la mancata CP_1 tempestiva riparazione del lastrico solare di copertura del suo appartamento che aveva subito danni da infiltrazioni d'acqua fin dal 2012, chiedendo il risarcimento del danno per il mancato godimento pagina 1 di 4 dell'immobile, reso inabitabile per le muffe e l'umidità, danno quantificato per gli ultimi cinque anni nell'importo di € 48.000,00 (importo ottenuto moltiplicando il valore locativo dell'immobile, determinato in € 800,00 mensili, per 60 mensilità). Pertanto, operando la parziale compensazione tra il credito vantato dal pari a € 7.528,21 e CP_1 il maggior credito vantato dal Sig. per il danno da mancato godimento dell'immobile, Pt_1 quantificato in € 48.000,00, nessun importo risultava dovuto dall'odierno opponente per i titoli indicati nell'ingiunzione ed anzi era l'opponente a vantare un credito nei confronti del , nei cui CP_1 confronti spiegava relativa domanda riconvenzionale, azionando il residuo credito vantato, previa la richiamata parziale compensazione con il credito del per oneri condominiali, pari a € CP_1
40.471,79 (€ 48.000,00 - € 7.528,21 = € 40.471,79). Esponeva l'opponente che il suo appartamento era stato danneggiato da infiltrazioni di acque meteoriche, percolate dal lastrico solare di copertura della palazzina, già verificatesi dall'anno 2012 e che avevano provocato estese macchie di umidità sui soffitti, causando il distacco di porzioni di intonaco. La mancata tempestiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni aveva provocato nel tempo l'ammaloramento dei soffitti, pregiudicando la salubrità stessa dell'abitazione e la possibilità di viverci. I lavori di impermeabilizzazione della copertura e l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni venivano eseguiti soltanto nel corso del 2021 ed egli, quindi, aveva subito un grave pregiudizio, non potendo l'appartamento essere abitato nelle condizioni insalubri in cui si trovava, né in proprio, né concedendolo in locazione a terzi.
2.Si è costituito il Condominio convenuto replicando che al momento della richiesta monitoria il risultava debitore del Condominio per la gestione condominiale dell'importo complessivo di € Pt_1
9.428,21. Nell'assemblea del 23 giugno 2022 venne deciso all'unanimità di riconoscere il risarcimento del danno già quantificato dalla ditta di fiducia del condomino per € 1.900,00 Pt_1 come da verbale del 28 dicembre 2021. Successivamente con mail del 24 novembre 2022 , il tuttavia, rappresentava Pt_1 all'Amministratore del Condominio di rifiutare il “danno quantificato in euro 1900 perchè ritenuto iniquo e insoddisfacente ai danni lamentati e richiesti. Per quanto sopra si ritiene non valida la proposta, distinti saluti”. Con successiva pec del 25 novembre 2022 l'opponente dichiarava di accettare la somma indicata in acconto sulle maggiori somme dal medesimo pretese per il risarcimento del danno relativo alla mancata fruibilità del suo immobile . Nel caso di specie, non era possibile operare , quindi, alcuna compensazione tra i crediti in oggetto per mancanza dei relativi presupposti. Infatti, da un lato vi era un credito del condominio per oneri condominiali di € 9.428,21, senza dubbio certo, liquido ed esigibile e dall'altro, invece, vi era una somma pari ad € 1.900 che lo stesso nell'ambito di una procedura di negoziazione CP_1 assistita avente ad oggetto una richiesta risarcitoria della maggiore somma di € 48.000, era disposto a riconoscere a titolo di “indennizzo e risarcimento del danno”. Somma che, tra l'altro, non era stata neppure accettata da controparte. L'offerta di € 1.900, trovava la sua ratio nella definizione del rapporto sicché poteva ritenersi dovuto dal Condominio solo in presenza di una piena accettazione da parte del che, invece, è pacificamente mancata. Pt_1
Quanto al danno da mancato godimento dell'immobile , il sostiene che i danni che CP_1 controparte lamenta, deriverebbero da infiltrazioni d'acqua verificatisi “fin dal 2012” e dunque la pretesa ad oggi avanzata risulta abbondantemente prescritta e ciò sia rispetto alla data di notifica del pagina 2 di 4 presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del 9 dicembre 2022 che rispetto a quella del 3 maggio 2021 di invito alla negoziazione assistita non essendovi stati medio tempore atti interruttivi della prescrizione . La domanda risulta comunque destituita di fondamento. È vero che nel 2021 nel Controparte_4 sono stati eseguiti lavori del lastrico solare, ma gli stessi rientravano nell'ambito di
[...] una serie di lavori di manutenzione straordinaria dell'intero Non si è mai formata prova CP_1 che le infiltrazioni lamentate dal pervenissero dal lastrico solare e dunque fossero conseguenze Pt_1 immediata e diretta dello stato manutentivo in cui esso versava. A fronte delle lamentele del il si era reso disponibile a verificare la presenza di Pt_1 CP_1 eventuali responsabilità ma l'opponente non ha reso possibile ciò: egli, infatti, ha osteggiato le operazioni di verifica sugli ambienti sovrastanti il proprio appartamento ed in particolare sui locali sottotetto interclusi.
1. Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. , la causa, documentalmente istruita , è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è parzialmente fondata. La giurisprudenza di legittimità ha già più volte avuto modo di affermare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018). L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353). Nella specie nel verbale di assemblea del 23 giugno 2022 il Condominio ha deliberato: “l'assemblea nelle persone dei condomini civ. 416 decidono all'unanimità l'indennizzo e il risarcimento danno già quantificato dalla ditta di fiducia del condomino per € 1.900,00 come da verbale del Pt_1
28.12.2021. Pertanto, si autorizza l'amministratore ad emettere i bollettini per i condomini del civ. 416 e, una volta costituito il fondo in questione, a stornare dal dovuto del saldo 20/21 del Sig. , Pt_1
l'importo di € 1.900,00” Ad avviso del giudicante il riconoscimento di debito di cui sopra , anche se accettata la somma ivi prevista solo a titolo di acconto, non può solo per tale ragione ritenersi inefficace contenendo la deliberazione la chiara espressione della volontà assembleare di riconoscere il debito del condomino così come quantificato dal perito di parte . Non possono invece essere accolte l'eccezione e la domanda riconvenzionale proposte ulteriormente dall'opponente per mancanza di prova sia dell'entità che della riconducibilità dei danni lamentati ad una responsabilità condominiale . Le fotografie prodotte dall'attore difettano di qualsiasi elemento spaziale e temporale che possa attestare che siano state scattate e, eventualmente quando, nell'appartamento in oggetto , mentre dalla produzione documentale di entrambe le parti si evince soltanto che un fenomeno di infiltrazioni d'acqua si manifestò nell'appartamento oggetto di causa nel 2012 , tanto che il si attivò CP_1 per effettuare i lavori necessari per porvi rimedio ma che sino al 2021 i lavori non furono realizzati . pagina 3 di 4 Manca tuttavia del tutto la prova che la mancata esecuzione dei lavori sia stata dovuta esclusivamente ad un'inerzia del e che il fenomeno infiltrativo si sia costantemente ripresentato, come
CP_1 sostenuto dall'attore , di cui, peraltro, in questo caso non si spiega il silenzio manifestato per un così lungo lasso di tempo. Manca altresì la dimostrazione dell'inabitabilità dell'immobile che, comunque, anche se il danno fosse derivato da proprietà condominiale sarebbe dovuta anche in gran misura all'inerzia del proprietario. L'opposizione può dunque essere accolta soltanto con riferimento al riconosciuto debito del di euro 1.900,00 e il decreto opposto va revocato e l'opponente va condannato al
CP_1 pagamento al della minor somma di Euro 7.528,21 oltre interessi legali dalla domanda al
CP_1 saldo effettivo. Considerata la parziale soccombenza reciproca le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/5 e l'opponente è chiamato a rifonderle al per i restanti 4/5 liquidate
CP_1 in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Pt_1
al pagamento al Condominio opposto della minor somma di Euro 7.528,21 oltre interessi
[...] legali dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra eccezione e domanda proposta dall'opponente;
- compensa per 1/5 le spese di lite e condanna l'opponente alla refusione al della restante CP_1 parte liquidata in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LE FU
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