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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE OL SERGIO, TO
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 88/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Localita' Piandanna 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50190/0 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
2. In via principale
• riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: non si è costituito nel giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14 febbraio 2023, la Direzione Provinciale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate (A.D.E.), ha proposto appello per conseguire la riforma della sentenza decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di SASSARI il 26 settembre 2022, iscritta al n°728/2022, con la quale era stato accolto, con la condanna alle spese, il ricorso depositato in quel giudizio dalla Resistente_1 S.r.l., che aveva impugnato l'atto con il quale la predetta Agenzia fiscale aveva negato il rimborso richiesto dalla medesima
Società in relazione all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) liquidata per l'anno di imposta 2016, per l'importo di €29.999,00 (valore dichiarato, e verificato, dell'oggetto di questa causa).
In particolare, la Corte di primo grado ha rilevato che: "..... omissis ... Il 28.2.2017, la Resistente_1 S.r.l., società operante nel settore del noleggio di mezzi di trasporto aereo, presentò la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2016, che evidenziava un credito IVA annuale pari ad €48.567,00, ivi avanzando formale richiesta di rimborso di parte di tale crediti per l'importodi €29.999,00. La documentazione richiesta dalla amministrazione al fine di operare il rimborso venne puntualmente fornita dalla ricorrente che però si vide denegare l'istanza per presunta < sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633>>, sostenendo, in particolare, che < di aeromobili>> e che < strumentale e non a proventi relativi all'esercizio della attività commerciale >> (cfr, la sentenza appellata, enfasi e sottolineature aggiunte).
La nominata Resistente_1 S.r.l., nel ricorso con il quale aveva impugnato il diniego del rimborso richiesto, aveva dedotto in via preliminare che detto atto non era stato firmato dal Direttore dell'A.D.E. territoriale, ma da altro funzionario della medesima Agenzia privo di delega per la firma degli atti, così violando l'art.42, primo comma, del D.P.R. 600/1973; e, nel merito della lite che, ".... omissis .... L'Agenzia sarebbe incorsa in errore ritenendo il mancato esercizio dell'impresa ed in sostanza la ^non operatività^ della società ricorrente. Quest'ultima, costituita ed operativa dal 2004 nel settore del noleggio degli aerei, avrebbe nel corso degli anni sempre conseguito, soprattutto fino al 2011 fino a quando cioè maturò il proprio credito, consistenti risultati in termini di volume di affari ai fini IVA. L' Agenzia avrebbe erroneamente preso in considerazione quale periodo di riferimento quello compreso tra il 2012 e il 2016, quando, pur essendo la società in attività, non si formò alcun credito di IVA. La Resistente_1 S.r.l., nel corso degli anni,inoltre,non sarebbe mai risultata ^non operativa^ in esito all'applicazione del c.d test di operatività di cui all'art. 30 della legge del 23.12.1994 n. 724, avendo sempre conseguito il ^ricavo minimo^" (cfr, la sentenza appellata, enfasi e sottolineature aggiunte).
L'A.D.E. territoriale si è costituita nel precedente giudizio, deducendo l'infondatezza del dedotto difetto di delega alla firma dell'atto di diniego, e nel merito della causa ha ribadito che il rimborso era stato negato avendo rilevato la sostanziale inattività della Società ricorrente, che anche nell'anno di imposta 2016 aveva dichiarato ricavi derivati da una sola operazione commerciale.
La Corte di primo grado, all'esito del precedente giudizio ha accolto il ricorso, ed ha condannato l'A.D.E. territoriale al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Corte sassarese ha rilevato che: ".... omissis ... La vicenda va affrontata con riferimento alla sussistenza del diritto della società ricorrente alla detrazione IVA richiesta ed alla circostanza che la stessa società ne abbia fornito la dimostrazione. Non è oggetto della controversia, invece, la questione della sua operatività come anche ammesso dall'Agenzia delle Entrate, cosicché questa Corte non dovrà occuparsi di tale ultimo aspetto benché trattato in ricorso. È emerso che il credito IVA indicato (in parte utilizzato in compensazione di altre imposte e, per il rimanente, chiesto a rimborso) deriva sia da operazioni compiute negli anni da 2004 al 2011, allorquando la ricorrente svolgeva l'attività di noleggio, sia da quella relativa alla dismissione del bene strumentale
(anni 2012 – 2013).
Non è condivisibile sostenere, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, che nel caso che qui interessa non si evincerebbe lo svolgimento dell'attività di noleggio di aeromobili, attività principale della ricorrente, poiché le operazioni documentate sarebbero riferibili ad acconti per la vendita e non a proventi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale, con la conseguenza che < operazioni imponibili va considerato non inerente all'esercizio d'impresa, e pertanto la relativa IVA assolta risulta indetraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72>>. A parere della Commissione infatti tutte le operazioni imponibili, sia quelle relative al noleggio negli anni meno recenti sia alla vendita dell'elicottero negli anni più recenti, devono certamente considerarsi inerenti ad attività di impresa.
I dati riferiti dalla parte ricorrente, che non paiono contestati nella loro entità, quanto al valore della produzione ed al volume d'affari IVA, mettono in evidenza che la società, sino all'anno relativo al riscatto ed alla successiva cessione dell'elicottero detenuto in leasing (2013), ha regolarmente esercitato l'attività di impresa, conseguendo ricavi ed imponibili fiscali. Non si comprende il motivo per cui l'operazione di riscatto e la successiva cessione del bene strumentale non debbono considerarsi come una attività commerciale, tenuto conto, come evidenziato nel ricorso e nella memoria, che in esito alla stessa, la società ha realizzato una plusvalenza – interamente tassata – pari ad € 231.120,00 e che i corrispettivi fatturati per la cessione del mezzo sono stati tutti interamente assoggettati ad IVA. Corretto appare, a riprova della natura commerciale della operazione e della sua inerenza alla attività di impresa, anche il richiamo all'art. 4 del DPR n. 633/1972,che stabilisce che < relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa fatte da imprenditori…..>> tra i quali devono certamente comprendersi i soggetti quali la parte ricorrente. Nemmeno può sostenersi che sia di impedimento ad ottenere il rimborso la circostanza opposta dall'Ufficio in forza della quale il credito IVA richiesto a rimborso nel 2016 si sia in realtà formato negli anni precedenti al 2013 (talché nemmeno la prescrizione, che per l'IVA è decennale, può dirsi maturata, eccezione, peraltro, neppure opposta dall'Ufficio), che ciò non sarebbe stato adeguatamente dimostrato perché le produzioni non risultano fra i documenti allegati al ricorso notificato all'Ufficio e che, in ogni caso, sarebbe insufficiente ad ottenere quanto richiesto. Le produzioni non devono essere allegate al ricorso notificato, bensì depositate presso questa segreteria unitamente al ricorso.
Nell'elenco dei documenti depositati, peraltro, si legge:
9) Estratto dei bilanci degli esercizi dal 2004 al 2011 con evidenza della lettera A del conto economico (valore della produzione) e relative ricevute di deposito;
10) Quadri VE delle dichiarazioni IVA annuali relative agli anni di imposta dal 2004 al 2011;
11) Fatture emesse dalla Resistente_1 S.r.l dal 2005 al 2011 e campione delle fatture di acquisto ricevute nei medesimi anni. Il contribuente, in fase precontenziosa, ha sempre fornito tutti i documenti richiesti e non risulta alcuna contestazione sul punto da parte dell'Ufficio.
In ogni caso tutta la documentazione elencata in ricorso (ancorché non fornita in precedenza e/o non depositata nel presente giudizio, ma così non è) è sempre stata a disposizione dell'Ufficio, non avendo, quest'ultimo, in alcun modo contestato l'omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali.(cfr, la citata sentenza n°728/2022 impugnata in questo giudizio, enfasi e sottolineature aggiunte).
La predetta sentenza è stata appellata dalla indicata Agenzia fiscale, che ne ha chiesto la riforma, deducendo l'erroneità delle valutazioni formulate dalla Corte di primo grado per sostenere la fondatezza del ricorso proposto nel precedente giudizio dalla Società odierna appellata.
Nell'atto di appello, l'A.D.E. territoriale, ha rilevato che, ".... omissis .... la società appellata, Resistente_1 srl, esercita l'attività di ^noleggio di mezzi di trasporto aereo^. Tale attività si è concretamente svolta, fino al 2013, con il noleggio di un elicottero, detenuto inizialmente in noleggio, poi in leasing e successivamente riscattato per poi essere ceduto ad una società terza. A partire da questa cessione, avvenuta nel 2013, la società pur formalmente attiva non ha più effettuato/ dichiarato operazioni imponibili fino all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021. Sempre come già esposto l'istanza di rimborso IVA presentata deriva dalle risultanze del Modello IVA 2017 (anno imposta 2016) presentato dalla parte. In particolare è emerso che il credito IVA indicato (in parte utilizzato in compensazione di altre imposte e, per il rimanente, chiesto a rimborso) deriva, in massima parte, dalla dichiarazione IVA presentata per il 2015 (vedi documentazione allegata dall'Ufficio alla costituzione in giudizio in primo grado). Infatti nel Quadro VL è indicato, rigo VL 26, un credito IVA riportato dal 2015 pari a €48.478,00, a fronte di un credito complessivo (rigo VL33) esposto pari a €48.567,00. Tale credito, nel Quadro VX, è stato riportato nel rigo VX 2 e chiesto parzialmente a rimborso, per un importo di euro 29.999,00, nel rigo VX 3 in cui viene indicata la causale 8. Tale causale indica che il rimborso
è richiesto ai sensi dell'art. 30 comma 4 DPR 633/72 ^rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio^. Dalla dichiarazione presentata inoltre si evidenzia l'assenza di operazioni attive (Quadro VE in bianco). Di conseguenza si è proceduto a ritroso nell'esame delle Dichiarazioni IVA presentate per gli anni precedenti. Tale esame, relativamente alle annualità 2015/14/13/12/11 ha evidenziato (cfr. per maggiori particolari la precedente costituzione in giudizio dell'Ufficio) come sostanzialmente il credito IVA sia stato riportato (salvo una parte utilizzata in compensazione) dalle annualità precedenti al 2013, anno dell'avvenuta cessione del bene strumentale-elicottero utilizzato.
Tutto a questo a fronte di una totale assenza di operazioni attive a partire dal 2014. .... omissis .... Il mancato esercizio dell'attività d'impresa a partire dal 2014 è circostanza del tutto pacifica (e ammessa anche dalla stessa controparte) stante il tenore delle dichiarazioni IVA presentate, cosi come appare evidente
(o comunque così documentato dalla parte) che le operazioni contabilizzate e dichiarate nel 2013/12/11, siano riferibili solo al pagamento del riscatto dell'aeromobile detenuto in leasing e all'incasso degli acconti del prezzo di vendita dello stesso aeromobile pagati dall'acquirente Società_2 srl. Non risulta documentata nessuna operazione relativa all'attività di “noleggio di aeromobili” che è l'attività principale svolta dalla società". (cfr., l'appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
Ha chiesto quindi accogliersi l'appello, con il favore delle spese.
La Società appellata non si è costituita in questo giudizio.
Il Presidente di questa Sezione ha fissato per la trattazione del giudizio l'odierna udienza, nella quale l'appello
è stato deciso in camera di consiglio, con il Collegio decidente video collegato a distanza (modalità c.d. da remoto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'A.D.E. territoriale non è fondato.
Risulta ex actis dalle produzioni che la Resistente_1 S.r.l. ha effettuato nel precedente giudizio, che il credito dell'I.V.A. contabilizzato e portato in compensazione (per l'importo di €29.999,00) dalla medesima Società con la dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2016, è stato maturato negli anni precedenti al 2013, in cui è stata perfezionata la vendita dell'elicottero utilizzato dalla predetta Società per svolgere l'attività di impresa.
La pretesa "inattività" della Società appellata è contraddetta dalle produzioni effettuate nel precedente giudizio.
Infatti, anche la richiamata cessione costituisce una modalità di esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, la circostanza che la Resistente_1 S.r.l. negli anni successivi al 2013, ed in ragione della vendita dell'elicottero che essa utilizzava per lo svolgimento dell'attività di impresa (il noleggio di aeromobili), abbia contratto l'attività, non consente di ritenere che essa sia stata non operativa, in quanto solo la totale inattività avrebbe precluso il diritto al rimborso dell'I.V.A. versata in eccedenza (cfr., in termini,
CASSAZIONE Civile, 5.a Sezione tributaria, sentenza 6 luglio 2012 n°11368, A.D.E. vs D. S.a.s. e altro, rif. banca dati Italgiure RV 623246-01: Le disposizioni che vietano il rimborso dell'IVA asseritamente versata in eccedenza a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n.724 (sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), "ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività", per tali dovendosi intendere non soltanto le società messe in liquidazione, ma anche quelle che, pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, siano operative a fini più limitati, e addirittura ristretti ad una sola operazione da compiere (nella specie, proprio per conseguire il rimborso dell'IVA), massima depositata, enfasi e sottolineature aggiunte).
In particolare, la Corte di legittimità, ha rilevato che, ".... omissis ... in tema di IVA, e con riferimento alle istanze di rimborso dell'imposta versata in eccedenza - le disposizioni antì elusive che fanno divieto di effettuare rimborsi a società non operative (c.d. società di comodo) non si applicano, secondo quanto dispone la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, "ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività".
Epperò deve ritenersi che tali soggetti, come si evince dalla generica previsione della norma succitata, siano da individuarsi, non soltanto nelle società che si trovano in formale liquidazione - non essendo giustificata tale più ristretta accezione dall'ampio tenore letterale della norma (cfr. Cass. 10100/05) - ma anche in quelle, come l'odierna resistente, che, pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, siano nondimeno operative anche a fini più limitati, e ristretti ad una sola operazione da compiere" (cfr., CASSAZIONE Civile, sentenza n°11368/2012 cit., annotata in IL FISCO, 2012, n°31, p. 4990, Società_3, Società di comodo e rimborso I.V.A.).
Nella fattispecie che interessa questo giudizio, la Resistente_1 S.r.l. non è una società di comodo, ovvero non è stata costituita per acquistare l'elicottero che ha poi ceduto alla Società_2 r.l., ma per svolgere servizi di noleggio dell'elicottero, attività che ha effettivamente esercitato, ricavando introiti che sono stati regolarmente contabilizzati ed assoggettati al versamento dell'I.V.A. corrisposta dagli utilizzatori del servizio di noleggio: nè detta Società è stata messa in liquidazione in coincidenza della vendita dell'elicottero, ma ha continuato ad operare anche successivamente a tale cessione, che non ha costituito quindi un'attività elusiva dell'obbligo di corrispondere l'I.V.A., che la Società appellata ha regolarmente assolto.
L'appello proposto dall'A.D.E. territoriale deve essere pertanto rigettato.
Nessuna liquidazione deve essere effettuata in favore della Società appellata, che non si è costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello proposto dall'A.D.E. - Direzione provinciale di SASSARI.
Non devono liquidarsi spese per questo giudizio.
SASSARI, 17 febbraio 2025.
Il Giudice tributario estensore (Dr. Sergio De Nicola) Il Presidente della Sezione (Dr. Gianluigi Dettori)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
DE OL SERGIO, TO
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 88/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Localita' Piandanna 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 3
e pubblicata il 06/10/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50190/0 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
2. In via principale
• riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Resistente/Appellato: non si è costituito nel giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14 febbraio 2023, la Direzione Provinciale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate (A.D.E.), ha proposto appello per conseguire la riforma della sentenza decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di SASSARI il 26 settembre 2022, iscritta al n°728/2022, con la quale era stato accolto, con la condanna alle spese, il ricorso depositato in quel giudizio dalla Resistente_1 S.r.l., che aveva impugnato l'atto con il quale la predetta Agenzia fiscale aveva negato il rimborso richiesto dalla medesima
Società in relazione all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) liquidata per l'anno di imposta 2016, per l'importo di €29.999,00 (valore dichiarato, e verificato, dell'oggetto di questa causa).
In particolare, la Corte di primo grado ha rilevato che: "..... omissis ... Il 28.2.2017, la Resistente_1 S.r.l., società operante nel settore del noleggio di mezzi di trasporto aereo, presentò la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2016, che evidenziava un credito IVA annuale pari ad €48.567,00, ivi avanzando formale richiesta di rimborso di parte di tale crediti per l'importodi €29.999,00. La documentazione richiesta dalla amministrazione al fine di operare il rimborso venne puntualmente fornita dalla ricorrente che però si vide denegare l'istanza per presunta < sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633>>, sostenendo, in particolare, che < di aeromobili>> e che < strumentale e non a proventi relativi all'esercizio della attività commerciale >> (cfr, la sentenza appellata, enfasi e sottolineature aggiunte).
La nominata Resistente_1 S.r.l., nel ricorso con il quale aveva impugnato il diniego del rimborso richiesto, aveva dedotto in via preliminare che detto atto non era stato firmato dal Direttore dell'A.D.E. territoriale, ma da altro funzionario della medesima Agenzia privo di delega per la firma degli atti, così violando l'art.42, primo comma, del D.P.R. 600/1973; e, nel merito della lite che, ".... omissis .... L'Agenzia sarebbe incorsa in errore ritenendo il mancato esercizio dell'impresa ed in sostanza la ^non operatività^ della società ricorrente. Quest'ultima, costituita ed operativa dal 2004 nel settore del noleggio degli aerei, avrebbe nel corso degli anni sempre conseguito, soprattutto fino al 2011 fino a quando cioè maturò il proprio credito, consistenti risultati in termini di volume di affari ai fini IVA. L' Agenzia avrebbe erroneamente preso in considerazione quale periodo di riferimento quello compreso tra il 2012 e il 2016, quando, pur essendo la società in attività, non si formò alcun credito di IVA. La Resistente_1 S.r.l., nel corso degli anni,inoltre,non sarebbe mai risultata ^non operativa^ in esito all'applicazione del c.d test di operatività di cui all'art. 30 della legge del 23.12.1994 n. 724, avendo sempre conseguito il ^ricavo minimo^" (cfr, la sentenza appellata, enfasi e sottolineature aggiunte).
L'A.D.E. territoriale si è costituita nel precedente giudizio, deducendo l'infondatezza del dedotto difetto di delega alla firma dell'atto di diniego, e nel merito della causa ha ribadito che il rimborso era stato negato avendo rilevato la sostanziale inattività della Società ricorrente, che anche nell'anno di imposta 2016 aveva dichiarato ricavi derivati da una sola operazione commerciale.
La Corte di primo grado, all'esito del precedente giudizio ha accolto il ricorso, ed ha condannato l'A.D.E. territoriale al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Corte sassarese ha rilevato che: ".... omissis ... La vicenda va affrontata con riferimento alla sussistenza del diritto della società ricorrente alla detrazione IVA richiesta ed alla circostanza che la stessa società ne abbia fornito la dimostrazione. Non è oggetto della controversia, invece, la questione della sua operatività come anche ammesso dall'Agenzia delle Entrate, cosicché questa Corte non dovrà occuparsi di tale ultimo aspetto benché trattato in ricorso. È emerso che il credito IVA indicato (in parte utilizzato in compensazione di altre imposte e, per il rimanente, chiesto a rimborso) deriva sia da operazioni compiute negli anni da 2004 al 2011, allorquando la ricorrente svolgeva l'attività di noleggio, sia da quella relativa alla dismissione del bene strumentale
(anni 2012 – 2013).
Non è condivisibile sostenere, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, che nel caso che qui interessa non si evincerebbe lo svolgimento dell'attività di noleggio di aeromobili, attività principale della ricorrente, poiché le operazioni documentate sarebbero riferibili ad acconti per la vendita e non a proventi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale, con la conseguenza che < operazioni imponibili va considerato non inerente all'esercizio d'impresa, e pertanto la relativa IVA assolta risulta indetraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72>>. A parere della Commissione infatti tutte le operazioni imponibili, sia quelle relative al noleggio negli anni meno recenti sia alla vendita dell'elicottero negli anni più recenti, devono certamente considerarsi inerenti ad attività di impresa.
I dati riferiti dalla parte ricorrente, che non paiono contestati nella loro entità, quanto al valore della produzione ed al volume d'affari IVA, mettono in evidenza che la società, sino all'anno relativo al riscatto ed alla successiva cessione dell'elicottero detenuto in leasing (2013), ha regolarmente esercitato l'attività di impresa, conseguendo ricavi ed imponibili fiscali. Non si comprende il motivo per cui l'operazione di riscatto e la successiva cessione del bene strumentale non debbono considerarsi come una attività commerciale, tenuto conto, come evidenziato nel ricorso e nella memoria, che in esito alla stessa, la società ha realizzato una plusvalenza – interamente tassata – pari ad € 231.120,00 e che i corrispettivi fatturati per la cessione del mezzo sono stati tutti interamente assoggettati ad IVA. Corretto appare, a riprova della natura commerciale della operazione e della sua inerenza alla attività di impresa, anche il richiamo all'art. 4 del DPR n. 633/1972,che stabilisce che < relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa fatte da imprenditori…..>> tra i quali devono certamente comprendersi i soggetti quali la parte ricorrente. Nemmeno può sostenersi che sia di impedimento ad ottenere il rimborso la circostanza opposta dall'Ufficio in forza della quale il credito IVA richiesto a rimborso nel 2016 si sia in realtà formato negli anni precedenti al 2013 (talché nemmeno la prescrizione, che per l'IVA è decennale, può dirsi maturata, eccezione, peraltro, neppure opposta dall'Ufficio), che ciò non sarebbe stato adeguatamente dimostrato perché le produzioni non risultano fra i documenti allegati al ricorso notificato all'Ufficio e che, in ogni caso, sarebbe insufficiente ad ottenere quanto richiesto. Le produzioni non devono essere allegate al ricorso notificato, bensì depositate presso questa segreteria unitamente al ricorso.
Nell'elenco dei documenti depositati, peraltro, si legge:
9) Estratto dei bilanci degli esercizi dal 2004 al 2011 con evidenza della lettera A del conto economico (valore della produzione) e relative ricevute di deposito;
10) Quadri VE delle dichiarazioni IVA annuali relative agli anni di imposta dal 2004 al 2011;
11) Fatture emesse dalla Resistente_1 S.r.l dal 2005 al 2011 e campione delle fatture di acquisto ricevute nei medesimi anni. Il contribuente, in fase precontenziosa, ha sempre fornito tutti i documenti richiesti e non risulta alcuna contestazione sul punto da parte dell'Ufficio.
In ogni caso tutta la documentazione elencata in ricorso (ancorché non fornita in precedenza e/o non depositata nel presente giudizio, ma così non è) è sempre stata a disposizione dell'Ufficio, non avendo, quest'ultimo, in alcun modo contestato l'omessa trasmissione delle dichiarazioni fiscali.(cfr, la citata sentenza n°728/2022 impugnata in questo giudizio, enfasi e sottolineature aggiunte).
La predetta sentenza è stata appellata dalla indicata Agenzia fiscale, che ne ha chiesto la riforma, deducendo l'erroneità delle valutazioni formulate dalla Corte di primo grado per sostenere la fondatezza del ricorso proposto nel precedente giudizio dalla Società odierna appellata.
Nell'atto di appello, l'A.D.E. territoriale, ha rilevato che, ".... omissis .... la società appellata, Resistente_1 srl, esercita l'attività di ^noleggio di mezzi di trasporto aereo^. Tale attività si è concretamente svolta, fino al 2013, con il noleggio di un elicottero, detenuto inizialmente in noleggio, poi in leasing e successivamente riscattato per poi essere ceduto ad una società terza. A partire da questa cessione, avvenuta nel 2013, la società pur formalmente attiva non ha più effettuato/ dichiarato operazioni imponibili fino all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2021. Sempre come già esposto l'istanza di rimborso IVA presentata deriva dalle risultanze del Modello IVA 2017 (anno imposta 2016) presentato dalla parte. In particolare è emerso che il credito IVA indicato (in parte utilizzato in compensazione di altre imposte e, per il rimanente, chiesto a rimborso) deriva, in massima parte, dalla dichiarazione IVA presentata per il 2015 (vedi documentazione allegata dall'Ufficio alla costituzione in giudizio in primo grado). Infatti nel Quadro VL è indicato, rigo VL 26, un credito IVA riportato dal 2015 pari a €48.478,00, a fronte di un credito complessivo (rigo VL33) esposto pari a €48.567,00. Tale credito, nel Quadro VX, è stato riportato nel rigo VX 2 e chiesto parzialmente a rimborso, per un importo di euro 29.999,00, nel rigo VX 3 in cui viene indicata la causale 8. Tale causale indica che il rimborso
è richiesto ai sensi dell'art. 30 comma 4 DPR 633/72 ^rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio^. Dalla dichiarazione presentata inoltre si evidenzia l'assenza di operazioni attive (Quadro VE in bianco). Di conseguenza si è proceduto a ritroso nell'esame delle Dichiarazioni IVA presentate per gli anni precedenti. Tale esame, relativamente alle annualità 2015/14/13/12/11 ha evidenziato (cfr. per maggiori particolari la precedente costituzione in giudizio dell'Ufficio) come sostanzialmente il credito IVA sia stato riportato (salvo una parte utilizzata in compensazione) dalle annualità precedenti al 2013, anno dell'avvenuta cessione del bene strumentale-elicottero utilizzato.
Tutto a questo a fronte di una totale assenza di operazioni attive a partire dal 2014. .... omissis .... Il mancato esercizio dell'attività d'impresa a partire dal 2014 è circostanza del tutto pacifica (e ammessa anche dalla stessa controparte) stante il tenore delle dichiarazioni IVA presentate, cosi come appare evidente
(o comunque così documentato dalla parte) che le operazioni contabilizzate e dichiarate nel 2013/12/11, siano riferibili solo al pagamento del riscatto dell'aeromobile detenuto in leasing e all'incasso degli acconti del prezzo di vendita dello stesso aeromobile pagati dall'acquirente Società_2 srl. Non risulta documentata nessuna operazione relativa all'attività di “noleggio di aeromobili” che è l'attività principale svolta dalla società". (cfr., l'appello depositato, enfasi e sottolineature aggiunte).
Ha chiesto quindi accogliersi l'appello, con il favore delle spese.
La Società appellata non si è costituita in questo giudizio.
Il Presidente di questa Sezione ha fissato per la trattazione del giudizio l'odierna udienza, nella quale l'appello
è stato deciso in camera di consiglio, con il Collegio decidente video collegato a distanza (modalità c.d. da remoto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'A.D.E. territoriale non è fondato.
Risulta ex actis dalle produzioni che la Resistente_1 S.r.l. ha effettuato nel precedente giudizio, che il credito dell'I.V.A. contabilizzato e portato in compensazione (per l'importo di €29.999,00) dalla medesima Società con la dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2016, è stato maturato negli anni precedenti al 2013, in cui è stata perfezionata la vendita dell'elicottero utilizzato dalla predetta Società per svolgere l'attività di impresa.
La pretesa "inattività" della Società appellata è contraddetta dalle produzioni effettuate nel precedente giudizio.
Infatti, anche la richiamata cessione costituisce una modalità di esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, la circostanza che la Resistente_1 S.r.l. negli anni successivi al 2013, ed in ragione della vendita dell'elicottero che essa utilizzava per lo svolgimento dell'attività di impresa (il noleggio di aeromobili), abbia contratto l'attività, non consente di ritenere che essa sia stata non operativa, in quanto solo la totale inattività avrebbe precluso il diritto al rimborso dell'I.V.A. versata in eccedenza (cfr., in termini,
CASSAZIONE Civile, 5.a Sezione tributaria, sentenza 6 luglio 2012 n°11368, A.D.E. vs D. S.a.s. e altro, rif. banca dati Italgiure RV 623246-01: Le disposizioni che vietano il rimborso dell'IVA asseritamente versata in eccedenza a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n.724 (sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), "ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività", per tali dovendosi intendere non soltanto le società messe in liquidazione, ma anche quelle che, pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, siano operative a fini più limitati, e addirittura ristretti ad una sola operazione da compiere (nella specie, proprio per conseguire il rimborso dell'IVA), massima depositata, enfasi e sottolineature aggiunte).
In particolare, la Corte di legittimità, ha rilevato che, ".... omissis ... in tema di IVA, e con riferimento alle istanze di rimborso dell'imposta versata in eccedenza - le disposizioni antì elusive che fanno divieto di effettuare rimborsi a società non operative (c.d. società di comodo) non si applicano, secondo quanto dispone la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1, "ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività".
Epperò deve ritenersi che tali soggetti, come si evince dalla generica previsione della norma succitata, siano da individuarsi, non soltanto nelle società che si trovano in formale liquidazione - non essendo giustificata tale più ristretta accezione dall'ampio tenore letterale della norma (cfr. Cass. 10100/05) - ma anche in quelle, come l'odierna resistente, che, pur non svolgendo l'ordinaria attività commerciale, siano nondimeno operative anche a fini più limitati, e ristretti ad una sola operazione da compiere" (cfr., CASSAZIONE Civile, sentenza n°11368/2012 cit., annotata in IL FISCO, 2012, n°31, p. 4990, Società_3, Società di comodo e rimborso I.V.A.).
Nella fattispecie che interessa questo giudizio, la Resistente_1 S.r.l. non è una società di comodo, ovvero non è stata costituita per acquistare l'elicottero che ha poi ceduto alla Società_2 r.l., ma per svolgere servizi di noleggio dell'elicottero, attività che ha effettivamente esercitato, ricavando introiti che sono stati regolarmente contabilizzati ed assoggettati al versamento dell'I.V.A. corrisposta dagli utilizzatori del servizio di noleggio: nè detta Società è stata messa in liquidazione in coincidenza della vendita dell'elicottero, ma ha continuato ad operare anche successivamente a tale cessione, che non ha costituito quindi un'attività elusiva dell'obbligo di corrispondere l'I.V.A., che la Società appellata ha regolarmente assolto.
L'appello proposto dall'A.D.E. territoriale deve essere pertanto rigettato.
Nessuna liquidazione deve essere effettuata in favore della Società appellata, che non si è costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello proposto dall'A.D.E. - Direzione provinciale di SASSARI.
Non devono liquidarsi spese per questo giudizio.
SASSARI, 17 febbraio 2025.
Il Giudice tributario estensore (Dr. Sergio De Nicola) Il Presidente della Sezione (Dr. Gianluigi Dettori)