CASS
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 13307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13307 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: MO ER nato a [...] il [...] RO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2024 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore nerale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13307 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nor doversi procedere per difetto di querela nei confronti di MO ER e RC MA per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica come loro rispettivamente contestato. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lami inta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l'agcgr wante della destinazione della cosa al pubblico servizio, comunque oggetto di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. all'udienza del 9 ottobre 2023, non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria delle imputazioni mediante il riferimento alla sottrazione dell'energia direttamente dalla rete di distribuzione. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesta che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7„ c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valuta 1).a, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottra2: one, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz o le è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 374. del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878). In altri termini, l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valu:a dva. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi corweitita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congenia1 a in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di a fere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretlo a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel czpi) di 2 Rigetta il ricorso. Così deciso il 27/ imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore;
rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze ternnirlaILItli un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pu )blica" (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 18)1 del 14/03/2024, Buonario, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, r. ove la sottrazione dell'energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l'applicazione al medesimo di un magnete. Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 9 ottobre 2023 abbia provveclu:o alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p. Th primo luogo la circostanza è stata evocata solo incidentalmente dal ricorrente, che non ha eccepito in proposito la violazione di legge processuale in cui sarebbe eventualmente incorso il giudice nel ritenere tale contestazione tardiva. In secondo luogo la stessa circostanza è stata prospettata in maniera del tutto generica, posto che il ricorrEri :e non ha precisato se l'udienza in cui si è proceduto alla contestazione supplettiva sia .slata la prima occasione utili per effettuarla successivamente allo spirare del termine concesso dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 alla persona offesa per proporre la querela.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore nerale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o in subordine per la remissione alle Sezione Unite del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13307 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha dichiarato nor doversi procedere per difetto di querela nei confronti di MO ER e RC MA per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica come loro rispettivamente contestato. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno deducendo erronea applicazione della legge penale. Lami inta in particolare il ricorrente che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che l'agcgr wante della destinazione della cosa al pubblico servizio, comunque oggetto di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. all'udienza del 9 ottobre 2023, non fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria delle imputazioni mediante il riferimento alla sottrazione dell'energia direttamente dalla rete di distribuzione. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesta che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7„ c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valuta 1).a, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottra2: one, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui noz o le è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 374. del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878). In altri termini, l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valu:a dva. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi corweitita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congenia1 a in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di a fere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretlo a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel czpi) di 2 Rigetta il ricorso. Così deciso il 27/ imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore;
rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze ternnirlaILItli un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pu )blica" (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 18)1 del 14/03/2024, Buonario, non mass.). Fattispecie che non ricorre nel caso di specie, r. ove la sottrazione dell'energia è avvenuta mediante la manipolazione del contatore attraverso l'applicazione al medesimo di un magnete. Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 9 ottobre 2023 abbia provveclu:o alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p. Th primo luogo la circostanza è stata evocata solo incidentalmente dal ricorrente, che non ha eccepito in proposito la violazione di legge processuale in cui sarebbe eventualmente incorso il giudice nel ritenere tale contestazione tardiva. In secondo luogo la stessa circostanza è stata prospettata in maniera del tutto generica, posto che il ricorrEri :e non ha precisato se l'udienza in cui si è proceduto alla contestazione supplettiva sia .slata la prima occasione utili per effettuarla successivamente allo spirare del termine concesso dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 alla persona offesa per proporre la querela.
P.Q.M.