TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 677/2024 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata da (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. CILLERAI GIOVANNA;
P.IVA_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) quale Controparte_1 C.F._1
erede di Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 18.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermatala dichiarazione di contumacia del resistente in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
L'odierna ricorrente, deducendo di avere interesse a sanare, quale creditrice pignorante nella procedura n. 83/2022 RGE promossa contro il resistente
(cfr. all. 7 fasc. ricorrente), la continuità delle trascrizioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertati e dichiarati i presupposti previsti dall'art. 476 cc in virtù dell'atto pubblico di concessione di ipoteca volontaria sui beni ereditati in morte di
avvenuta con atto stipulato in data 28/12/2009 ai rogiti Dott. Persona_1
Notaio in Grosseto Rep. N° 31968 Racc. n° 18429, la Persona_2 [...]
registrato in Grosseto il 29.12.2009 al n° 6123 serie Controparte_2
1T ed iscritta presso l'Agenzia delle Entrate servizio di Pubblicità immobiliare di Grosseto in data 29/12/2009 al n° 3552 r.p., dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il giorno 14/05/1946 e deceduta a ET, Persona_1
ab intestato in data 03/08/1983, in favore del coniuge nato a [...]
ET (GR) il 30/10/1946 CF , e per l'effetto, ordinare al C.F._2
Conservatore di Grosseto pro tempore, di effettuare la trascrizione della emananda sentenza avente ad oggetto detta accettazione di eredità sui seguenti beni in favore del coniuge nato a [...] il [...] CF Controparte_1
per la quota di 1/1 e contro nata a [...] C.F._2 Persona_1
Argentario il giorno 14/05/1946 complessivamente per l'intero della piena proprietà dei seguenti beni: “Appartamento in Comune di ET (GR) SS Aurelia 5,5 vani catastali censito al NCEU del Comune di ET al foglio 109 particella 610 sub. 13 categ.
A/2.“ Con clausola di provvisoria esecuzione dell'emananda sentenza”.
Ciò posto, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.). Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 474
c.c., il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare
l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire
d'una persona normale” (cfr. Cass. Civ. n. 13738/2005; Cass. Civ. n. 10060/2018;
Cass. Civ. n. 14499/2018).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che costituisce un atto di accettazione tacita dell'eredità la concessione di ipoteca su un bene ereditario: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato” (Cass. Civ. n.
5569/2021).
Ciò posto, l'odierno resistente risulta essere l'erede con beneficio di inventario di morto il 01.06.2017 e di cui il resistente è il figlio (cfr. Controparte_1
all. 8 fasc. ricorrente e certificati depositati il 15.07.2024 da parte ricorrente).
Risulta che è stato coniugato con come si Controparte_1 Persona_1
desume dall'estratto di matrimonio in atti (cfr. estratto il 15.07.2024 da parte ricorrente). Risulta che è morta il 03.08.1983 (cfr. all. 4 fasc. ricorrente). Persona_1
Va rilevato che il resistente risulta essere nato il [...] e la madre è R_
, sicché il resistente non è delato all'eredità di
[...] Persona_1
Risulta che con contratto di mutuo del 28.12.2009, concluso con atto a rogito del Notaio a garanzia della Persona_2 Controparte_1
restituzione dell'importo mutuato, ha concesso alla banca mutuante il diritto di iscrivere ipoteca sull'immobile sito in ET Strada Statale Aurelia censito al C.F. di detto Comune al foglio 109 p.lla 610 sub. 13 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la concessione della ipoteca sul suddetto immobile costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità di Per_1
ad opera di in quanto l'immobile, oggetto di
[...] Controparte_1
ipoteca, era un bene ereditario, essendo appartenuto alla defunta Per_1
Ebbene, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova sufficiente del carattere ereditario dell'immobile in esame.
Va rilevato che le certificazioni del Notaio depositate da Persona_2
parte ricorrente (cfr. all.ti 11 e 12 fasc. ricorrente) si limitano ad affermare che l'immobile in questione appartiene a in base a titoli Controparte_1
anteriori al ventennio e che è libero da vincoli pregiudizievoli, sicché non contiene alcun accertamento circa il fatto che il bene sia appartenuto a Per_1
[...]
Inoltre, non può costituire valida prova dell'appartenenza dell'immobile al patrimonio della la denuncia di successione depositata da parte Per_1
ricorrente (cfr. all. 5 fasc. ricorrente).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La denuncia di successione
- avente, di per sè, efficacia a soli fini fiscali - non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa” (Cass. Civ. n.
15716/2002; Cass. Civ. n. 14395/2004).
Nel caso di specie, la sola denuncia di successione non può fondare la prova della proprietà dell'immobile suddetto in capo alla defunta Persona_1
considerato che si tratta di un atto avente mera rilevanza fiscale e sussistendo elementi di prova contrari a tale conclusione, quale appunto la certificazione notarile sopra richiamata che comunque attesta l'appartenenza a CP_1
dell'immobile in questione in base a titoli anteriori al ventennio,
[...]
sicché, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, non è possibile ritenere sufficiente la denuncia di successione per provare l'appartenenza dell'immobile all'asse ereditario.
Inoltre, nel contratto di mutuo sopra richiamato non vi è alcun riferimento alla provenienza dell'immobile, attestando il contratto solo che l'immobile appartiene al mutuatario Controparte_1
L'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a provare l'appartenenza all'asse ereditario di dell'immobile sopra descritto. Persona_1
In definitiva, non vi è prova sufficiente per affermare che l'immobile oggetto della ipoteca concessa da sia appartenuto alla defunta Controparte_1
e che pertanto sia stato parte dell'asse ereditario di questa, con la Persona_1
conseguenza che l'atto di concessione dell'ipoteca su tale immobile posto in essere da non è idoneo ad assumere il significato giuridico Controparte_1
di atto di accettazione tacita dell'eredità di alla luce dei principi Persona_1
richiamati.
Ciò importa l'infondatezza della domanda della ricorrente che va, pertanto, respinta.
La contumacia del resistente giustifica l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 677/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 24.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 677/2024 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
) rappresentata da (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. CILLERAI GIOVANNA;
P.IVA_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) quale Controparte_1 C.F._1
erede di Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 18.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermatala dichiarazione di contumacia del resistente in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
L'odierna ricorrente, deducendo di avere interesse a sanare, quale creditrice pignorante nella procedura n. 83/2022 RGE promossa contro il resistente
(cfr. all. 7 fasc. ricorrente), la continuità delle trascrizioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertati e dichiarati i presupposti previsti dall'art. 476 cc in virtù dell'atto pubblico di concessione di ipoteca volontaria sui beni ereditati in morte di
avvenuta con atto stipulato in data 28/12/2009 ai rogiti Dott. Persona_1
Notaio in Grosseto Rep. N° 31968 Racc. n° 18429, la Persona_2 [...]
registrato in Grosseto il 29.12.2009 al n° 6123 serie Controparte_2
1T ed iscritta presso l'Agenzia delle Entrate servizio di Pubblicità immobiliare di Grosseto in data 29/12/2009 al n° 3552 r.p., dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il giorno 14/05/1946 e deceduta a ET, Persona_1
ab intestato in data 03/08/1983, in favore del coniuge nato a [...]
ET (GR) il 30/10/1946 CF , e per l'effetto, ordinare al C.F._2
Conservatore di Grosseto pro tempore, di effettuare la trascrizione della emananda sentenza avente ad oggetto detta accettazione di eredità sui seguenti beni in favore del coniuge nato a [...] il [...] CF Controparte_1
per la quota di 1/1 e contro nata a [...] C.F._2 Persona_1
Argentario il giorno 14/05/1946 complessivamente per l'intero della piena proprietà dei seguenti beni: “Appartamento in Comune di ET (GR) SS Aurelia 5,5 vani catastali censito al NCEU del Comune di ET al foglio 109 particella 610 sub. 13 categ.
A/2.“ Con clausola di provvisoria esecuzione dell'emananda sentenza”.
Ciò posto, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.). Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 474
c.c., il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare
l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire
d'una persona normale” (cfr. Cass. Civ. n. 13738/2005; Cass. Civ. n. 10060/2018;
Cass. Civ. n. 14499/2018).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che costituisce un atto di accettazione tacita dell'eredità la concessione di ipoteca su un bene ereditario: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato” (Cass. Civ. n.
5569/2021).
Ciò posto, l'odierno resistente risulta essere l'erede con beneficio di inventario di morto il 01.06.2017 e di cui il resistente è il figlio (cfr. Controparte_1
all. 8 fasc. ricorrente e certificati depositati il 15.07.2024 da parte ricorrente).
Risulta che è stato coniugato con come si Controparte_1 Persona_1
desume dall'estratto di matrimonio in atti (cfr. estratto il 15.07.2024 da parte ricorrente). Risulta che è morta il 03.08.1983 (cfr. all. 4 fasc. ricorrente). Persona_1
Va rilevato che il resistente risulta essere nato il [...] e la madre è R_
, sicché il resistente non è delato all'eredità di
[...] Persona_1
Risulta che con contratto di mutuo del 28.12.2009, concluso con atto a rogito del Notaio a garanzia della Persona_2 Controparte_1
restituzione dell'importo mutuato, ha concesso alla banca mutuante il diritto di iscrivere ipoteca sull'immobile sito in ET Strada Statale Aurelia censito al C.F. di detto Comune al foglio 109 p.lla 610 sub. 13 (cfr. all. 6 fasc. ricorrente).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la concessione della ipoteca sul suddetto immobile costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità di Per_1
ad opera di in quanto l'immobile, oggetto di
[...] Controparte_1
ipoteca, era un bene ereditario, essendo appartenuto alla defunta Per_1
Ebbene, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova sufficiente del carattere ereditario dell'immobile in esame.
Va rilevato che le certificazioni del Notaio depositate da Persona_2
parte ricorrente (cfr. all.ti 11 e 12 fasc. ricorrente) si limitano ad affermare che l'immobile in questione appartiene a in base a titoli Controparte_1
anteriori al ventennio e che è libero da vincoli pregiudizievoli, sicché non contiene alcun accertamento circa il fatto che il bene sia appartenuto a Per_1
[...]
Inoltre, non può costituire valida prova dell'appartenenza dell'immobile al patrimonio della la denuncia di successione depositata da parte Per_1
ricorrente (cfr. all. 5 fasc. ricorrente).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La denuncia di successione
- avente, di per sè, efficacia a soli fini fiscali - non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa” (Cass. Civ. n.
15716/2002; Cass. Civ. n. 14395/2004).
Nel caso di specie, la sola denuncia di successione non può fondare la prova della proprietà dell'immobile suddetto in capo alla defunta Persona_1
considerato che si tratta di un atto avente mera rilevanza fiscale e sussistendo elementi di prova contrari a tale conclusione, quale appunto la certificazione notarile sopra richiamata che comunque attesta l'appartenenza a CP_1
dell'immobile in questione in base a titoli anteriori al ventennio,
[...]
sicché, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, non è possibile ritenere sufficiente la denuncia di successione per provare l'appartenenza dell'immobile all'asse ereditario.
Inoltre, nel contratto di mutuo sopra richiamato non vi è alcun riferimento alla provenienza dell'immobile, attestando il contratto solo che l'immobile appartiene al mutuatario Controparte_1
L'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a provare l'appartenenza all'asse ereditario di dell'immobile sopra descritto. Persona_1
In definitiva, non vi è prova sufficiente per affermare che l'immobile oggetto della ipoteca concessa da sia appartenuto alla defunta Controparte_1
e che pertanto sia stato parte dell'asse ereditario di questa, con la Persona_1
conseguenza che l'atto di concessione dell'ipoteca su tale immobile posto in essere da non è idoneo ad assumere il significato giuridico Controparte_1
di atto di accettazione tacita dell'eredità di alla luce dei principi Persona_1
richiamati.
Ciò importa l'infondatezza della domanda della ricorrente che va, pertanto, respinta.
La contumacia del resistente giustifica l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 677/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 24.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia