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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1535/2023
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.M., Dott.ssa
NA Caso, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1535/2023 del R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del giorno 14.01.2025., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.01.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ciccopiedi, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Davide De Masellis, come C.F._4
da procura in atti;
- APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6710/2022, emessa e depositata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in data
26.10.2022.
CONCLUSIONI: Per le parti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.01.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Parte appellante tempestivamente impugnava la sentenza in epigrafe indicata di rigetto dell'opposizione a precetto proposta nei confronti dei sig.ri , e , odierni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
appellati, per il pagamento della somma di € 4.930,98 richiesta per le spese straordinarie dovute in virtù della sentenza di separazione consensuale.
L'appellante lamentava l'erronea valutazione del giudice di prime cure per aver ritenuto che gli ex-coniugi si fossero previamente accordati in relazione alle spese oggetto di precetto, nonché per aver considerato il provvedimento di separazione consensuale tra e Controparte_1 Parte_1
, idoneo titolo per le spese straordinarie richieste, trattandosi di
[...]
spese non determinate nel loro preciso ammontare. L'appellante chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, vinte le spese processuali.
Si costituivano i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, i quali eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello, ribadendo l'idoneità del provvedimento di separazione ad assurgere a titolo esecutivo per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo di contribuzione del sig. alle spese straordinarie riguardanti i figli. CP_2
All'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 2/9 3. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di gravame, così come proposto. I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in forma discorsiva, consentono la precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Invero, per costante giurisprudenza “L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” ( Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la
pag. 3/9 conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. ordinanza n. 20238/2024; Cass.
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass. Sentenza n. 5515 del 29/02/2008;
Cass. Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”,
4. Nel merito, l'appello merita di esser parzialmente accolto, in considerazione delle coordinate progressivamente delineate dalla giurisprudenza di legittimità che, a determinate condizioni, qualificano il provvedimento di separazione dei coniugi, quale idoneo titolo per ottenere l'esecuzione forzata del pagamento delle spese ivi indicate, quand'anche non previamente quantificate.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad elaborare un orientamento evolutivo che, nell'ambito delle “spese straordinarie” computate in aggiunta all'assegno di mantenimento, delinea la distinzione tra quelle spese che seppur non ricomprese nell'assegno di mantenimento rispondono alle esigenze ordinarie dei figli e quelle spese, propriamente dette “straordinarie”, destinate a soddisfare esigenze imprevedibili ed eccezionali (Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2021). Secondo tale orientamento, la circostanza, infatti, che alcune spese vengano computate in aggiunta all'assegno di mantenimento e genericamente ricondotte nella categoria delle spese straordinarie non appare sufficiente per considerare acclarata la natura imprevedibile ed eccezionale delle medesime in quanto talune, pur qualificate come straordinarie, rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza e tali spese anche se non pag. 4/9 ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione
(Cass. Ord. Ordinanza n. 7169 del 2024; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
13/01/2021, n. 379; Cass. civ. n. 40992 del 21.12.2021; cfr. Cass.
4182/2016). Le spese straordinarie, propriamente dette, includono, invece, quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e per le quali è richiesto l'accordo tra i coniugi, onde evitare successivi conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione. Ed infatti, in difetto del suddetto accordo, il coniuge anticipatario potrà ottenere il rimborso solo richiedendo un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, al fine di premunirsi di autonomo titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2021, n. 379).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame, con l'accordo omologato di separazione i signori e hanno previsto a Controparte_1 Parte_1
carico del sig. l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile di CP_2
mantenimento di euro 1.500,00 per i figli e e l'obbligo CP_2 CP_3
della contribuzione alle spese per gli studi, mediche non mutuabili e sportive (frequenza presso una palestra), con la precisazione che per spese per gli studi si intendevano, per il figlio , tasse universitarie e CP_2
libri, mentre per la figlia la retta scolastica, libri e corsi di lingua CP_3
straniera di inglese e spagnolo;
si precisava, altresì, che per la fase successiva del percorso scolastico di lo stesso sarebbe stato uguale CP_3
a quello di , relativamente ai costi, salvo diversi accordi tra gli CP_2
pag. 5/9 ex-coniugi e la figlia. Con riguardo alle spese straordinarie, si specificava la necessità che le stesse fossero previamente concordate tra il sig. CP_2
e la sig.ra CP_1
Dal tenore letterale del citato accordo e dal significato logico si desume che le parti concordavano che l'appellante si accollasse integralmente le spese scolastiche, mediche e sportive afferenti ai figli;
i coniugi specificavano altresì le spese scolastiche per i figli -tasse, libri, corsi di lingua, percorso per simile a quello di e quelle sportive -palestra-; le CP_3 CP_2
spese straordinarie venivano subordinate, altresì, all' accordo tra le parti.
Sulla base dei patti omologati, pertanto, può essere riconosciuta al provvedimento di separazione tra i coniugi valenza di titolo esecutivo solo in relazione alle spese “straordinarie” che rispondono alle esigenze ordinarie dei figli, tanto da essere state espressamente previste e specificate nell'ambito delle condizioni accessorie concordate, in particolare, le spese scolastiche: libri , tasse, palestra, corso di inglese-
Considerazioni diverse vanno formulate, invece, con riguardo alle spese straordinarie non specificate, che seppur prevedibili le parti hanno subordinato al preventivo accordo, che diviene la condizione senza la quale la spesa anticipata da uno dei due coniugi non può essere poi ripetuta
(Cass. civ. n. 40992 del 21.12.2021, si veda appresso).
Gli appellati, opposti in primo grado, si sono avvalsi del suddetto provvedimento di separazione per ottenere l'esecuzione forzata del pagamento delle spese mediche, scolastiche e afferenti ai viaggi per un ammontare complessivo di € 4.930,98, come allegato nel precetto.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, questo giudice ritiene che il provvedimento di separazione costituisca idoneo titolo esecutivo per pag. 6/9 ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'appellante a titolo di spese scolastiche e sportive, in quanto le stesse sono state concordate seppur non previamente quantificate in sede di separazione, integrano un esborso già previsto dalle parti e determinabile sulla base delle allegazioni contenute nel precetto, peraltro, non contestate nel loro ammontare.
Con riguardo a tali spese, non può esser accolto pertanto il motivo di appello che evidenzia l'assenza del previo accordo tra gli ex-coniugi, trattandosi di spese ponderate e concordate in sede di separazione e integralmente poste a carico del padre, (spese riferibili a : € CP_2
190,00 per libri universitari, € 867,00 per corso di lingua inglese, ed €
55,00 per la palestra;
spesa per l'iscrizione in palestra di di € CP_3
114,00.) e determinabili in virtù delle allegazioni specifiche del precetto e per tali spese il decreto di omologa della separazione costituisce titolo esecutivo.
Diversamente deve argomentarsi per la richiesta di pagamento delle spese di viaggio, di Erasmus, di acquisto del computer, spese sanitarie non mutuabili (“vacanze estive, di cui euro 1.150,00 per ed euro 880,00 CP_3
per ; aerei, di cui euro 192,00 per ed euro 45,00 per CP_2 CP_3
; computer per euro 201,00; spese sanitarie non mutuabili CP_2 CP_3
riguardanti euro 560,00 e per € 460,00) per l' ammontare CP_2 CP_3
complessivo di € 3488,00. Si tratta, infatti, di spese subordinate dalle parti al preventivo accordo. Giova rilevare che il contenuto del titolo esecutivo non può essere messo in discussione in sede esecutiva (si veda Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 sulla rilevanza del titolo esecutivo che espressamente subordina all'accordo delle parti le spese straordinarie “È fondata in quanto il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve
pag. 7/9 attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva
l'accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta;
anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anziché mandarli a quella pubblica.
Ovviamente il contenuto di tale titolo esecutivo non può essere qui messo in discussione: va preso atto della necessità del consenso dell'altro coniuge alla preventiva spesa scolastica).
Peraltro, gli appellati non hanno proposto nella presente sede processuale questioni o elementi dai quali desumere il preventivo accordo. Al riguardo, quanto asserito dal giudice di prime cure “il mancato riscontro del
ad una richiesta di spesa straordinaria non può esser Parte_1
motivo di impedimento della spesa, in quanto il mancato pronunciamento, di per sé, non indica i motivi di un eventuale diniego che potrebbero esser oggetto di contestazione da parte della ”, costituisce Controparte_1
argomentazione che può essere fatta valere in sede di giudizio di cognizione ma non in sede di opposizione al precetto azionato sulla base del titolo giudiziale che espressamente subordina la spesa al successivo accordo.
Gli appellati, pertanto, per ottenere la ripetizione di tali spese avrebbero dovuto munirsi di apposito titolo esecutivo distinto dal provvedimento di separazione, instaurando autonomo giudizio di cognizione.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto con declaratoria della nullità del precetto limitatamente all'importo di € 3488,00.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio che ha condotto all' accoglimento parziale dell'impugnazione, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1535/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , e , e, in riforma Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
della sentenza gravata, dichiara la nullità parziale del precetto limitatamente all'importo di € 3488,00, perché eccedente quanto dovuto, per le ragioni esposte in parte motiva.
- Compensa le spese;
S. Maria C.V., 12.11.2025
Il giudice dott.ssa NA Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Antonella Rosato, in tirocinio presso l'intestato Tribunale. CP_4
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1535/2023
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.M., Dott.ssa
NA Caso, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1535/2023 del R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del giorno 14.01.2025., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.01.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Ciccopiedi, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
( ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Davide De Masellis, come C.F._4
da procura in atti;
- APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6710/2022, emessa e depositata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in data
26.10.2022.
CONCLUSIONI: Per le parti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.01.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Parte appellante tempestivamente impugnava la sentenza in epigrafe indicata di rigetto dell'opposizione a precetto proposta nei confronti dei sig.ri , e , odierni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
appellati, per il pagamento della somma di € 4.930,98 richiesta per le spese straordinarie dovute in virtù della sentenza di separazione consensuale.
L'appellante lamentava l'erronea valutazione del giudice di prime cure per aver ritenuto che gli ex-coniugi si fossero previamente accordati in relazione alle spese oggetto di precetto, nonché per aver considerato il provvedimento di separazione consensuale tra e Controparte_1 Parte_1
, idoneo titolo per le spese straordinarie richieste, trattandosi di
[...]
spese non determinate nel loro preciso ammontare. L'appellante chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, vinte le spese processuali.
Si costituivano i convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, i quali eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello, ribadendo l'idoneità del provvedimento di separazione ad assurgere a titolo esecutivo per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo di contribuzione del sig. alle spese straordinarie riguardanti i figli. CP_2
All'udienza cartolare del 14.01.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 2/9 3. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di gravame, così come proposto. I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in forma discorsiva, consentono la precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Invero, per costante giurisprudenza “L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” ( Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità “L'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la
pag. 3/9 conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. ordinanza n. 20238/2024; Cass.
Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass. Sentenza n. 5515 del 29/02/2008;
Cass. Sentenza n. 2938 del 11/03/1992)”,
4. Nel merito, l'appello merita di esser parzialmente accolto, in considerazione delle coordinate progressivamente delineate dalla giurisprudenza di legittimità che, a determinate condizioni, qualificano il provvedimento di separazione dei coniugi, quale idoneo titolo per ottenere l'esecuzione forzata del pagamento delle spese ivi indicate, quand'anche non previamente quantificate.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad elaborare un orientamento evolutivo che, nell'ambito delle “spese straordinarie” computate in aggiunta all'assegno di mantenimento, delinea la distinzione tra quelle spese che seppur non ricomprese nell'assegno di mantenimento rispondono alle esigenze ordinarie dei figli e quelle spese, propriamente dette “straordinarie”, destinate a soddisfare esigenze imprevedibili ed eccezionali (Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2021). Secondo tale orientamento, la circostanza, infatti, che alcune spese vengano computate in aggiunta all'assegno di mantenimento e genericamente ricondotte nella categoria delle spese straordinarie non appare sufficiente per considerare acclarata la natura imprevedibile ed eccezionale delle medesime in quanto talune, pur qualificate come straordinarie, rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza e tali spese anche se non pag. 4/9 ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione
(Cass. Ord. Ordinanza n. 7169 del 2024; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
13/01/2021, n. 379; Cass. civ. n. 40992 del 21.12.2021; cfr. Cass.
4182/2016). Le spese straordinarie, propriamente dette, includono, invece, quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e per le quali è richiesto l'accordo tra i coniugi, onde evitare successivi conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione. Ed infatti, in difetto del suddetto accordo, il coniuge anticipatario potrà ottenere il rimborso solo richiedendo un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, al fine di premunirsi di autonomo titolo esecutivo (Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/01/2021, n. 379).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame, con l'accordo omologato di separazione i signori e hanno previsto a Controparte_1 Parte_1
carico del sig. l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile di CP_2
mantenimento di euro 1.500,00 per i figli e e l'obbligo CP_2 CP_3
della contribuzione alle spese per gli studi, mediche non mutuabili e sportive (frequenza presso una palestra), con la precisazione che per spese per gli studi si intendevano, per il figlio , tasse universitarie e CP_2
libri, mentre per la figlia la retta scolastica, libri e corsi di lingua CP_3
straniera di inglese e spagnolo;
si precisava, altresì, che per la fase successiva del percorso scolastico di lo stesso sarebbe stato uguale CP_3
a quello di , relativamente ai costi, salvo diversi accordi tra gli CP_2
pag. 5/9 ex-coniugi e la figlia. Con riguardo alle spese straordinarie, si specificava la necessità che le stesse fossero previamente concordate tra il sig. CP_2
e la sig.ra CP_1
Dal tenore letterale del citato accordo e dal significato logico si desume che le parti concordavano che l'appellante si accollasse integralmente le spese scolastiche, mediche e sportive afferenti ai figli;
i coniugi specificavano altresì le spese scolastiche per i figli -tasse, libri, corsi di lingua, percorso per simile a quello di e quelle sportive -palestra-; le CP_3 CP_2
spese straordinarie venivano subordinate, altresì, all' accordo tra le parti.
Sulla base dei patti omologati, pertanto, può essere riconosciuta al provvedimento di separazione tra i coniugi valenza di titolo esecutivo solo in relazione alle spese “straordinarie” che rispondono alle esigenze ordinarie dei figli, tanto da essere state espressamente previste e specificate nell'ambito delle condizioni accessorie concordate, in particolare, le spese scolastiche: libri , tasse, palestra, corso di inglese-
Considerazioni diverse vanno formulate, invece, con riguardo alle spese straordinarie non specificate, che seppur prevedibili le parti hanno subordinato al preventivo accordo, che diviene la condizione senza la quale la spesa anticipata da uno dei due coniugi non può essere poi ripetuta
(Cass. civ. n. 40992 del 21.12.2021, si veda appresso).
Gli appellati, opposti in primo grado, si sono avvalsi del suddetto provvedimento di separazione per ottenere l'esecuzione forzata del pagamento delle spese mediche, scolastiche e afferenti ai viaggi per un ammontare complessivo di € 4.930,98, come allegato nel precetto.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, questo giudice ritiene che il provvedimento di separazione costituisca idoneo titolo esecutivo per pag. 6/9 ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'appellante a titolo di spese scolastiche e sportive, in quanto le stesse sono state concordate seppur non previamente quantificate in sede di separazione, integrano un esborso già previsto dalle parti e determinabile sulla base delle allegazioni contenute nel precetto, peraltro, non contestate nel loro ammontare.
Con riguardo a tali spese, non può esser accolto pertanto il motivo di appello che evidenzia l'assenza del previo accordo tra gli ex-coniugi, trattandosi di spese ponderate e concordate in sede di separazione e integralmente poste a carico del padre, (spese riferibili a : € CP_2
190,00 per libri universitari, € 867,00 per corso di lingua inglese, ed €
55,00 per la palestra;
spesa per l'iscrizione in palestra di di € CP_3
114,00.) e determinabili in virtù delle allegazioni specifiche del precetto e per tali spese il decreto di omologa della separazione costituisce titolo esecutivo.
Diversamente deve argomentarsi per la richiesta di pagamento delle spese di viaggio, di Erasmus, di acquisto del computer, spese sanitarie non mutuabili (“vacanze estive, di cui euro 1.150,00 per ed euro 880,00 CP_3
per ; aerei, di cui euro 192,00 per ed euro 45,00 per CP_2 CP_3
; computer per euro 201,00; spese sanitarie non mutuabili CP_2 CP_3
riguardanti euro 560,00 e per € 460,00) per l' ammontare CP_2 CP_3
complessivo di € 3488,00. Si tratta, infatti, di spese subordinate dalle parti al preventivo accordo. Giova rilevare che il contenuto del titolo esecutivo non può essere messo in discussione in sede esecutiva (si veda Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 sulla rilevanza del titolo esecutivo che espressamente subordina all'accordo delle parti le spese straordinarie “È fondata in quanto il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve
pag. 7/9 attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva
l'accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta;
anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anziché mandarli a quella pubblica.
Ovviamente il contenuto di tale titolo esecutivo non può essere qui messo in discussione: va preso atto della necessità del consenso dell'altro coniuge alla preventiva spesa scolastica).
Peraltro, gli appellati non hanno proposto nella presente sede processuale questioni o elementi dai quali desumere il preventivo accordo. Al riguardo, quanto asserito dal giudice di prime cure “il mancato riscontro del
ad una richiesta di spesa straordinaria non può esser Parte_1
motivo di impedimento della spesa, in quanto il mancato pronunciamento, di per sé, non indica i motivi di un eventuale diniego che potrebbero esser oggetto di contestazione da parte della ”, costituisce Controparte_1
argomentazione che può essere fatta valere in sede di giudizio di cognizione ma non in sede di opposizione al precetto azionato sulla base del titolo giudiziale che espressamente subordina la spesa al successivo accordo.
Gli appellati, pertanto, per ottenere la ripetizione di tali spese avrebbero dovuto munirsi di apposito titolo esecutivo distinto dal provvedimento di separazione, instaurando autonomo giudizio di cognizione.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto con declaratoria della nullità del precetto limitatamente all'importo di € 3488,00.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio che ha condotto all' accoglimento parziale dell'impugnazione, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1535/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , e , e, in riforma Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
della sentenza gravata, dichiara la nullità parziale del precetto limitatamente all'importo di € 3488,00, perché eccedente quanto dovuto, per le ragioni esposte in parte motiva.
- Compensa le spese;
S. Maria C.V., 12.11.2025
Il giudice dott.ssa NA Caso
La minuta di questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Antonella Rosato, in tirocinio presso l'intestato Tribunale. CP_4
pag. 9/9