Art. 44.
Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104 , 105 , 106 , 108 , 109 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.
Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104 , 105 , 106 , 108 , 109 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanita' sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.