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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8158/2024 promossa da:
, in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. CONTI ENRICO Parte_3 elettivamente domiciliato in LA SPEZIA, VIA G. CAPELLINI n. 9 presso il difensore avv. CONTI
ENRICO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. CO ND, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ALTO ADIGE, 40 39100 BOLZANO presso il difensore avv.
CO ND
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice ritenere e dichiarare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile delle omissioni come dedotte nella narrativa dell'atto introduttivo il giudizio e per quanto emerso e dedotto nel corso della espletata istruttoria e conseguentemente.
pagina 1 di 7 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_3
l'importo di euro 430.000,00 agli odierni attori per le motivazioni e nelle modalità di cui al presente atto e di cui alle successive deduzioni. condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore,a corrispondere gli CP_3 interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di condanna tutte;
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_3 spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice italiano e, per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al giudice competente, disponendo come di diritto;
2. in via preliminare, nel merito:
- in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda formulata sub 1), accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere da parte degli attori, disponendo come di diritto;
3. in via principale:
- accertata e dichiarata ogni ragione ostativa all'accoglimento delle domande formulate da parte degli attori nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, rigettare tali domande in quanto inammissibili e/o comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi evidenziati da questa difesa e/o emersi in corso di causa;
4. in via subordinata:
- nel denegato e assolutamente non creduto caso di accertamento dell'accoglibilità, anche solo parziale, delle domande attoree, limitare il risarcimento dovuto agli attori alla minor somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e conforme a giustizia, in considerazione della totale carenza probatoria resa evidente dalle difese della convenuta rispetto alla posizione avversaria, così come delle gravi lacune e contraddizioni della documentazione prodotta da parte attrice;
6. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura di legge;
6. in via istruttoria: omissis
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_1 Parte_2 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la riferendo di avere corrisposto tra il
[...] Controparte_1
12 aprile e il 27 giugno 2027 l'importo di € 430.000,00 alla società Globus Mittel GmbH con sede in
St.Veiter Ring 51°-9020 Klaghenfurt così ripartito: Anedda a)100.000,00 euro con due Pt_1 bonifici da 50.000,00 euro emessi in data 6 luglio 2017 alle ore 11,35 e 11,37; b)105.000,00 euro emessi due da 35.000,00 euro in data 26 giugno 2017 alle ore 11,05 ed 11,07 ed un bonifico emesso il
27 giugno 2017; c)25.000,00 euro bonificati il 6 luglio 2017 alle ore 11,38 per un totale di euro
230.000,00; : a) euro 15.000,00 bonificati in data 21 aprile 2017 alle ore 11,02, Parte_4
b) euro 25.000,00 con due bonifici effettuati il 25 aprile 2017 alle ore 16,26 e 16,37, c) euro 25.000,00 bonificati in data 24 aprile 2017 con due bonifici effettuati alle ore 12,57 e 13,01, d)euro 69.000,00 bonificati in data 27 aprile 2017 alle ore 9,0, per un totale di euro 134.000,00; Parte_2
a) euro 66.000,00 con due bonifici da 33.000,00 euro effettuati in data 12-13 aprile 2017 per un totale di euro 66.000,00. Hanno riferito che il contatto con la Globus Mittel era stata creato dal sig. Per_1
di cui gli attori erano clienti e che era stato radiato dall'Albo Unico dei Consulenti finanziari,
[...] circostanza di cui gli attori vennero a conoscenza successivamente all'investimento. Hanno ancora specificato che i versamenti sono stati fatti su conto acceso presso la banca convenuta dalla Globus
Mittel. Hanno sostenuto la giurisdizione del Giudice italiano, essendosi il danno prodotto in e la Pt_2 responsabilità della banca per violazione delle direttive comunitario sull'antiriciclaggio, applicabili anche all'Austria, e omessa vigilanza sulle operazioni eseguite. L'importo oggetto di domanda è stato successivamente rettificato in € 325.000,00.
Hanno, pertanto, chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno patito.
Si è costituita la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano, il mancato esperimento della procedura di mediazione, la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato sia secondo il diritto austriaco ritenuto applicabile al caso di specie che secondo il diritto italiano.
Nel merito, ha riferito di avere eseguito tutti i controlli necessari secondo la normativa antiriciclaggio vigente in Austria avendo raccolto e verificato dettagliatamente le informazioni relative all'identità dei clienti e dei beneficiari effettivi del conto ed avendo condotto un'indagine approfondita sull'origine dei fondi e sulla natura della relazione commerciale intrattenuta con la Globus Mittel GmbH senza che emergessero elementi che potessero indicare attività sospette. pagina 3 di 7 Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta.
Respinte le istanze istruttorie testimoniali ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c1pc, la causa è stata trattenuta a decisione con provvedimento del 10.11.2025.
In via preliminare parte convenuta l'eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice italiano per avere la banca convenuta sede in Austria ed essendosi le operazioni finanziarie verificatesi in Austria.
Si rileva, in proposito, che la parte attrice ha qualificato la domanda proposta come ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo gli attori avuto alcun rapporto contrattuale con la banca ma essendo gli importi investiti con la Globus Mittel stati versati di un conto di quest'ultima acceso presso la banca convenuta la quale, secondo la tesi attorea, sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio.
La normativa di riferimento è data dal Regolamento 1215 del 2012 che stabilisce, quale regola generale, all'art. 4 la giurisdizione dello Stato del convenuto. Regole specifiche sono poi dettate in relazione alle singole materie e, in particolare, con riferimento alla responsabilità da illecito civile, l'art. 7 n. 2 dispone la possibilità di convenire “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di stabilire che “ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove” (Cass. 17.5.2023 n. 13504).
La CGUE, con la sentenza 9 luglio 2020, nel procedimento C-343/19 (VFK c. ), ha CP_4 affermato che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che è possibile considerare come "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro.
In precedenza, sotto la vigenza del Regolamento 44/2001, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto,
pagina 4 di 7 ribadendo, invece, che l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001, innanzi riportato, va interpretato nel senso che per luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire deve intendersi la località in cui si è prodotta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della stessa (Cass. SU 24245/2015).
L'orientamento espresso dalla citata più recente pronuncia della Corte di Giustizia è stato, invece, ripreso dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte la quale già con la sentenza 24110 del 2020 ha confermato la possibilità di individuare la giurisdizione anche del luogo i cui le somme sono state dissipate.
Nel caso di specie le somme richieste dalle parti attrici in via risarcitoria sono pacificamente stati versati, in ragione dei contratti di investimento stipulati con la Globus Mittel, dai conti italiani degli attori per cui è l' il luogo in cui si è verificata la perdita patrimoniale. Pt_2
Per tali ragioni deve ritenersi la giurisdizione del Giudice italiano adito.
In merito poi all'eccepito mancato esperimento della mediazione si rileva che nel caso di specie non si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria atteso che non è in contestazione un contratto bancario intervenuto con la banca austriaca convenuta ma viene lamentata la condotta della banca sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale non avendo gli attori intrattenuto alcun rapporto con la banca medesima.
L'art. 5 del DLgs 28/2010 stabilisce, infatti, l'obbligatorietà della mediazione per il caso, tra l'altro, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione deve essere, pertanto ritenuta infondata.
Analogamente infondata deve essere ritenuta infondata l'eccezione relativa alla nullità della citazione essendo stati indicati sia il petitum che la causa petendi.
Nel merito in via preliminare la banca convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Afferma parte convenuta che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la legge austriaca in base pagina 5 di 7 all'art. 4 del Regolamento 864/2007 essendosi l'evento dannoso verificatosi in Austria e dovendo, pertanto, trovare applicazione il paragrafo 1489 del codice civile austrico che prevede un termine di prescrizione di 3 anni per le azioni risarcitorie derivanti da fatto illecito decorrente dal momento della conoscenza del danno e dell'identità dell'autore. In ogni caso evidenzia l'intervenuta prescrizione anche secondo l'art. 2947 c.c. italiano che stabilisce un termine prescrizionale di 5 anni per le azioni da illecito extracontrattuale che sarebbe decorso essendo i fatti di causa verificatisi nel 2017.
Si rileva, in proposito che, secondo quanto allegato e documentato dalla parte attrice, gli investimenti in ragione dei quali viene allegata la responsabilità della banca ex art. 2043 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (Cass. 25.5.2010 n. 12699, Cass.
27.1.2012 n. 1263).
Nel caso di specie, i contratti di investimento in forza dei quali gli attorei hanno effettuato i bonifici indicati dall'attrice sono stati stipulati tra il 12 aprile 2017 e il 27 giugno del 2017 e i bonifici sono stati eseguiti tra l'aprile il luglio dello stesso 2017.
La durata dei contratti era stabilita in un anno, all'esito del quale è pacifico che gli importi versati sono risultati perduti.
E' pertanto al più tardi dal luglio del 2018 che l'avvenuto allegato illecito è da ritenersi conosciuto o, comunque, conoscibile dalle parti attrici. Tale conclusione è avvalorata dalle stesse dichiarazioni rese avanti al Pubblico Ministero austriaco dall'attore il quale ha affermato che dall'aprile Parte_1 del 2018 era già consapevole del fatto che in relazione al contratto dell'aprile 2017 non erano più pervenute somme di denaro e analogamente dalla denuncia in atto depositata dal il quale Parte_2 afferma di avere, alla scadenza dell'anno dal contratto più volte richiesto la restituzione delle somme senza nulla ottenere.
Deve, quindi, ritenersi che, dal 27 giugno 2018, data di scadenza dell'ultimo dei contratti stipulati, decorrano i termini di prescrizione per l'azione risarcitoria esercitata che, con riferimento all'applicazione della legge italiana risulta essere il 27 giugno 2023. pagina 6 di 7 L'azione in giudizio è stata introdotta nel 2024 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione indicato.
Non risultano neppure atti interruttivi della prescrizione atteso che risulta unicamente depositata una istanza di mediazione nel giugno 2023 che però è pacifico che non sia mai stata portata a conoscenza della convenuta avendo la stessa parte attrice dichiarato nelle note d'udienza del 17 marzo 2025 di non averla coltivata ritenendo che la causa non rientrasse tra le ipotesi di mediazione obbligatoria. Né risultano altre comunicazioni tra le parti o nei confronti di altri soggetti che possano essere qualificate come atti introduttivi della prescrizione.
A prescindere, pertanto, dal fatto che nel caso di specie debba trovare applicazione la legge italiana piuttosto che quella austriaca che prevede un termine prescrizionale ancora più breve, l'azione proposta deve ritenersi prescritta.
Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice e, per l'effetto,
Respinge la domanda proposta.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
16.800,00 (di cui € 2800,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 7500,00 per fase istruttoria ed € 5000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8158/2024 promossa da:
, in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. CONTI ENRICO Parte_3 elettivamente domiciliato in LA SPEZIA, VIA G. CAPELLINI n. 9 presso il difensore avv. CONTI
ENRICO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. CO ND, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ALTO ADIGE, 40 39100 BOLZANO presso il difensore avv.
CO ND
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice ritenere e dichiarare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile delle omissioni come dedotte nella narrativa dell'atto introduttivo il giudizio e per quanto emerso e dedotto nel corso della espletata istruttoria e conseguentemente.
pagina 1 di 7 condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_3
l'importo di euro 430.000,00 agli odierni attori per le motivazioni e nelle modalità di cui al presente atto e di cui alle successive deduzioni. condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore,a corrispondere gli CP_3 interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di condanna tutte;
condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_3 spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
Piaccia all'Illustrissimo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice italiano e, per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al giudice competente, disponendo come di diritto;
2. in via preliminare, nel merito:
- in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda formulata sub 1), accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere da parte degli attori, disponendo come di diritto;
3. in via principale:
- accertata e dichiarata ogni ragione ostativa all'accoglimento delle domande formulate da parte degli attori nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, rigettare tali domande in quanto inammissibili e/o comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi evidenziati da questa difesa e/o emersi in corso di causa;
4. in via subordinata:
- nel denegato e assolutamente non creduto caso di accertamento dell'accoglibilità, anche solo parziale, delle domande attoree, limitare il risarcimento dovuto agli attori alla minor somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e conforme a giustizia, in considerazione della totale carenza probatoria resa evidente dalle difese della convenuta rispetto alla posizione avversaria, così come delle gravi lacune e contraddizioni della documentazione prodotta da parte attrice;
6. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura di legge;
6. in via istruttoria: omissis
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_1 Parte_2 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la riferendo di avere corrisposto tra il
[...] Controparte_1
12 aprile e il 27 giugno 2027 l'importo di € 430.000,00 alla società Globus Mittel GmbH con sede in
St.Veiter Ring 51°-9020 Klaghenfurt così ripartito: Anedda a)100.000,00 euro con due Pt_1 bonifici da 50.000,00 euro emessi in data 6 luglio 2017 alle ore 11,35 e 11,37; b)105.000,00 euro emessi due da 35.000,00 euro in data 26 giugno 2017 alle ore 11,05 ed 11,07 ed un bonifico emesso il
27 giugno 2017; c)25.000,00 euro bonificati il 6 luglio 2017 alle ore 11,38 per un totale di euro
230.000,00; : a) euro 15.000,00 bonificati in data 21 aprile 2017 alle ore 11,02, Parte_4
b) euro 25.000,00 con due bonifici effettuati il 25 aprile 2017 alle ore 16,26 e 16,37, c) euro 25.000,00 bonificati in data 24 aprile 2017 con due bonifici effettuati alle ore 12,57 e 13,01, d)euro 69.000,00 bonificati in data 27 aprile 2017 alle ore 9,0, per un totale di euro 134.000,00; Parte_2
a) euro 66.000,00 con due bonifici da 33.000,00 euro effettuati in data 12-13 aprile 2017 per un totale di euro 66.000,00. Hanno riferito che il contatto con la Globus Mittel era stata creato dal sig. Per_1
di cui gli attori erano clienti e che era stato radiato dall'Albo Unico dei Consulenti finanziari,
[...] circostanza di cui gli attori vennero a conoscenza successivamente all'investimento. Hanno ancora specificato che i versamenti sono stati fatti su conto acceso presso la banca convenuta dalla Globus
Mittel. Hanno sostenuto la giurisdizione del Giudice italiano, essendosi il danno prodotto in e la Pt_2 responsabilità della banca per violazione delle direttive comunitario sull'antiriciclaggio, applicabili anche all'Austria, e omessa vigilanza sulle operazioni eseguite. L'importo oggetto di domanda è stato successivamente rettificato in € 325.000,00.
Hanno, pertanto, chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno patito.
Si è costituita la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano, il mancato esperimento della procedura di mediazione, la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato sia secondo il diritto austriaco ritenuto applicabile al caso di specie che secondo il diritto italiano.
Nel merito, ha riferito di avere eseguito tutti i controlli necessari secondo la normativa antiriciclaggio vigente in Austria avendo raccolto e verificato dettagliatamente le informazioni relative all'identità dei clienti e dei beneficiari effettivi del conto ed avendo condotto un'indagine approfondita sull'origine dei fondi e sulla natura della relazione commerciale intrattenuta con la Globus Mittel GmbH senza che emergessero elementi che potessero indicare attività sospette. pagina 3 di 7 Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta.
Respinte le istanze istruttorie testimoniali ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c1pc, la causa è stata trattenuta a decisione con provvedimento del 10.11.2025.
In via preliminare parte convenuta l'eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice italiano per avere la banca convenuta sede in Austria ed essendosi le operazioni finanziarie verificatesi in Austria.
Si rileva, in proposito, che la parte attrice ha qualificato la domanda proposta come ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo gli attori avuto alcun rapporto contrattuale con la banca ma essendo gli importi investiti con la Globus Mittel stati versati di un conto di quest'ultima acceso presso la banca convenuta la quale, secondo la tesi attorea, sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio.
La normativa di riferimento è data dal Regolamento 1215 del 2012 che stabilisce, quale regola generale, all'art. 4 la giurisdizione dello Stato del convenuto. Regole specifiche sono poi dettate in relazione alle singole materie e, in particolare, con riferimento alla responsabilità da illecito civile, l'art. 7 n. 2 dispone la possibilità di convenire “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.
La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di stabilire che “ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove” (Cass. 17.5.2023 n. 13504).
La CGUE, con la sentenza 9 luglio 2020, nel procedimento C-343/19 (VFK c. ), ha CP_4 affermato che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che è possibile considerare come "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro.
In precedenza, sotto la vigenza del Regolamento 44/2001, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto,
pagina 4 di 7 ribadendo, invece, che l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001, innanzi riportato, va interpretato nel senso che per luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire deve intendersi la località in cui si è prodotta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della stessa (Cass. SU 24245/2015).
L'orientamento espresso dalla citata più recente pronuncia della Corte di Giustizia è stato, invece, ripreso dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte la quale già con la sentenza 24110 del 2020 ha confermato la possibilità di individuare la giurisdizione anche del luogo i cui le somme sono state dissipate.
Nel caso di specie le somme richieste dalle parti attrici in via risarcitoria sono pacificamente stati versati, in ragione dei contratti di investimento stipulati con la Globus Mittel, dai conti italiani degli attori per cui è l' il luogo in cui si è verificata la perdita patrimoniale. Pt_2
Per tali ragioni deve ritenersi la giurisdizione del Giudice italiano adito.
In merito poi all'eccepito mancato esperimento della mediazione si rileva che nel caso di specie non si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria atteso che non è in contestazione un contratto bancario intervenuto con la banca austriaca convenuta ma viene lamentata la condotta della banca sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale non avendo gli attori intrattenuto alcun rapporto con la banca medesima.
L'art. 5 del DLgs 28/2010 stabilisce, infatti, l'obbligatorietà della mediazione per il caso, tra l'altro, di contratti assicurativi, bancari e finanziari, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione deve essere, pertanto ritenuta infondata.
Analogamente infondata deve essere ritenuta infondata l'eccezione relativa alla nullità della citazione essendo stati indicati sia il petitum che la causa petendi.
Nel merito in via preliminare la banca convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Afferma parte convenuta che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la legge austriaca in base pagina 5 di 7 all'art. 4 del Regolamento 864/2007 essendosi l'evento dannoso verificatosi in Austria e dovendo, pertanto, trovare applicazione il paragrafo 1489 del codice civile austrico che prevede un termine di prescrizione di 3 anni per le azioni risarcitorie derivanti da fatto illecito decorrente dal momento della conoscenza del danno e dell'identità dell'autore. In ogni caso evidenzia l'intervenuta prescrizione anche secondo l'art. 2947 c.c. italiano che stabilisce un termine prescrizionale di 5 anni per le azioni da illecito extracontrattuale che sarebbe decorso essendo i fatti di causa verificatisi nel 2017.
Si rileva, in proposito che, secondo quanto allegato e documentato dalla parte attrice, gli investimenti in ragione dei quali viene allegata la responsabilità della banca ex art. 2043 c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (Cass. 25.5.2010 n. 12699, Cass.
27.1.2012 n. 1263).
Nel caso di specie, i contratti di investimento in forza dei quali gli attorei hanno effettuato i bonifici indicati dall'attrice sono stati stipulati tra il 12 aprile 2017 e il 27 giugno del 2017 e i bonifici sono stati eseguiti tra l'aprile il luglio dello stesso 2017.
La durata dei contratti era stabilita in un anno, all'esito del quale è pacifico che gli importi versati sono risultati perduti.
E' pertanto al più tardi dal luglio del 2018 che l'avvenuto allegato illecito è da ritenersi conosciuto o, comunque, conoscibile dalle parti attrici. Tale conclusione è avvalorata dalle stesse dichiarazioni rese avanti al Pubblico Ministero austriaco dall'attore il quale ha affermato che dall'aprile Parte_1 del 2018 era già consapevole del fatto che in relazione al contratto dell'aprile 2017 non erano più pervenute somme di denaro e analogamente dalla denuncia in atto depositata dal il quale Parte_2 afferma di avere, alla scadenza dell'anno dal contratto più volte richiesto la restituzione delle somme senza nulla ottenere.
Deve, quindi, ritenersi che, dal 27 giugno 2018, data di scadenza dell'ultimo dei contratti stipulati, decorrano i termini di prescrizione per l'azione risarcitoria esercitata che, con riferimento all'applicazione della legge italiana risulta essere il 27 giugno 2023. pagina 6 di 7 L'azione in giudizio è stata introdotta nel 2024 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione indicato.
Non risultano neppure atti interruttivi della prescrizione atteso che risulta unicamente depositata una istanza di mediazione nel giugno 2023 che però è pacifico che non sia mai stata portata a conoscenza della convenuta avendo la stessa parte attrice dichiarato nelle note d'udienza del 17 marzo 2025 di non averla coltivata ritenendo che la causa non rientrasse tra le ipotesi di mediazione obbligatoria. Né risultano altre comunicazioni tra le parti o nei confronti di altri soggetti che possano essere qualificate come atti introduttivi della prescrizione.
A prescindere, pertanto, dal fatto che nel caso di specie debba trovare applicazione la legge italiana piuttosto che quella austriaca che prevede un termine prescrizionale ancora più breve, l'azione proposta deve ritenersi prescritta.
Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da parte attrice e, per l'effetto,
Respinge la domanda proposta.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
16.800,00 (di cui € 2800,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 7500,00 per fase istruttoria ed € 5000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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