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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6704/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 17.9.2024,indi depositato in data 16.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, nata a [...] il data di nascita_1 ed ivi residente, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 18.6.2024 ,con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.837,43, sulla scorta di :
1)cartella di pagamento n. 03420190035657752000,notificata in data 24.1.2020,avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2012;
2)cartella di pagamento n.03420220012849447000,notificata in data 29/7/2022,avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2014;
3)avviso di accertamento N.15/270 ,notificato in data 6.4.2021, avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno
2015.
Premetteva la ricorrente che :
-la cartella sub 1) faceva seguito all'avviso di accertamento n.363 ,notificato dal Comune di Castrovillari in data 17.11.2017 ed impugnato da essa ricorrente dinanzi alla CTP di Cosenza, che con sentenza n.2752/2021 aveva accolto parzialmente il ricorso ed annullato in parte l'atto impugnato;
-l'avviso di accertamento sub 3) era stato anch'esso impugnato ed il relativo giudizio era stato definito dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza con sentenza n. 559/2023 , con la quale la Corte Tributaria aveva ridotto del 50 % l'imposta richiesta con ricalcolo di sanzioni ed interessi, condannando il Comune di
Castrovillari al pagamento delle spese di lite;
- in data 24/06/2024 essa ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione per cui è causa, aveva inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Castrovillari istanza di autotutela, con la quale chiedeva lo sgravio delle somme su indicate e il pagamento delle spese di lite , ma detta istanza era rimasta inevasa.
Fatte tali premesse, eccepiva:
-la violazione dell'articolo 67 bis del D.Lgs n. 546/1992,non avendo l'Ente impositore tenuto conto delle sentenze già intervenute,ossia la n. 2752 del 2021 e la n. 559 del 2023 immediatamente esecutive, e quindi non avendo proceduto allo sgravio delle somme pretese;
-la violazione dell'art. 1 comma 540 l. n. 338/2012 (Legge di stabilità 2013) , poiché all'istanza di sgravio inviata all'ente creditore non era seguito alcun provvedimento entro i 220 giorni successivi.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione, che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento per mancata impugnazione degli atti presupposti, ossia le cartelle di pagamento ritualmente notificate;
eccepiva, altresì, la inammissibilità della domanda per mancata notifica del ricorso all'ente impositore ,in violazione del comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n.
546/1992, relativo all'istituto del litisconsorzio tributario;
- la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa.
Evidenziava ,poi, in ordine al “ quantum” ,che gli importi richiesti al ricorrente erano minori di quelli iscritti a ruolo , ossia:-in relazione alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, l'importo richiesto al contribuente, era quello di € 1.493,16, quale debito residuo del maggior importo iscritto a ruolo di € 2.559,88; - in relazione all'avviso di accertamento n. 15/270/0 l'importo richiesto al contribuente, era quello di € 1.419,66.
Contestava,poi, la asserita violazione all'art. 1, comma 540 legge 2012, n. 228, evidenziando che nessuna prova aveva fornito la ricorrente in merito alla presunta data di presentazione dell'istanza relativa.
Produceva atto di chiamata in causa notificato in data 18.11.2024 al Comune di Castrovillari, che tuttavia non spiegava costituzione in giudizio.
*In data 3.12. 2012 la ricorrente depositava tardive memorie illustrative.
Quindi ,all'udienza del 12 dicembre 2025,fissata per la trattazione , presente in collegamento da remoto il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente per essere stata omessa la notifica del ricorso all'Ente impositore.
Invero l'art.14 comma 6 bis del d.lgs. 546/1992 6-bis. dispone la necessità di proporre il ricorso ,oltre che nei confronti dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato, anche nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto presupposto , solo -così testualmente la norma – “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi” dell'atto presupposto .
Nella fattispecie ,invece, non sono stati eccepiti vizi di notificazione dell'atto presupposto emesso dall'ente impositore ( l'avviso di accertamento esecutivo), atto che, anzi, è stato oggetto di autonoma impugnazione ed in relazione al quale è intervenuta sentenza della CGT I grado di Cosenza ( la n.559/23).
*Va,altresì, rigettata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla pretesa violazione dell'art. 1 comma 540 ( in realtà commi 537 e segg.) legge n. 228/2012 ( erroneamente indicata in ricorso come legge 338/2012) .
Dispone il comma 538 della norma in questione che,al fine di ottenere la sospensione della riscossione,” a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario , il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” ( fra l'altro) “ da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”. I successivi commi 539 e 540 dispongono
,poi, che ,ove l'ente creditore non trasmetta al concessionario della riscossione, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, notizia dello sgravio , “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
Orbene, quand'anche la norma in esame potesse ritenersi applicabile alla fattispecie che ci occupa, essa non è con tutta evidenza utilmente invocabile, non essendovi prova in atti dell'invio da parte del debitore , nel termine di decadenza prescritto, della dichiarazione richiesta dal comma 538 dell'art. 1 citato . Risultano, infatti, prodotti dalla ricorrente :
-una istanza di sgravio data 2.2.2022 indirizzata al Comune di Castrovillari, nella quale si fa menzione della sentenza CTP n.2752/2021; -una richiesta di sgravio datata 7.5.22 indirizzata all'Agenzia Entrate Riscossione relativa alla cartella di pagamento avente ad oggetto l'Imu 2012;-una ricevuta di protocollo del Comune datata 4.2.2022 avente ad oggetto la notificazione della sentenza n.2752/21; -una istanza in autotutela datata 24.6.24 ,indirizzata sia all'Agenzia Entrate Riscossione che al Comune di Castrovillari,; nessuna prova è tuttavia in atti dell'invio di tali istanze e dei documenti in esse richiamati.
*Passando all'esame del ricorso ,ritiene questo Giudice che esso vada solo parzialmente accolto per i motivi di cui appresso.
A)Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2012, risulta dall'estratto di ruolo prodotto dalla parte resistente, datato 29.10.2024 che ,a fronte di un importo originariamente iscritto a titolo di imposta di € 1.880,00,
l'importo effettivamente dovuto dalla ricorrente ( indicato quale importo residuo) è quello di € 975,14 ,oltre sanzioni ed interessi e quindi complessivamente quello di € 1.493,16, evidentemente così ridotto in virtù della sentenza n.2752/21 emessa dalla CTP di Cosenza, con la quale era stata annullata l'Imu liquidata per l'immobile in catasto al Indirizzo_1 e ridotta al 50% l'Imu liquidata per l'immobile in catasto al Indirizzo_2.
Viceversa nella intimazione impugnata l'imposta viene richiesta nell'importo originario di € 1.880,00, maggiorato di interessi e sanzioni.
Se pure la cartella di pagamento sottesa non risulta esser stata impugnata, vi è tuttavia in atti il riconoscimento del minore ammontare del dovuto, risultante, per come detto, dall'estratto di ruolo ed altresì confermato nelle controdeduzioni dell'agente della riscossione, laddove espressamente si deduce che “in relazione alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, l'importo richiesto al contribuente, è di € 1.493,16, e tale importo rappresenta il debito residuo del maggior importo iscritto a ruolo di € 2.559,88”.
B) Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2014,nessuna contestazione risulta formulata in ricorso, di talchè va confermata la pretesa tributaria contenuta nella intimazione impugnata.
C) Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2015, oggetto dell'avviso di accertamento n. 15/270 notificato il
6.4.21, va rilevato che detto accertamento ,impugnato dinanzi alla CGT I grado di Cosenza, è stato definito con sentenza n.559/2923 emessa in data 10.1.2023. Come emerge da detta sentenza, prodotta agli atti, con l'avviso in questione l'Ufficio Tributi del Comune di Castrovillari aveva accertato una maggiore imposta
Imu in acconto e a saldo per l'anno 2015, per un importo pari ad € 1.011,00 oltre interessi e sanzioni per complessivi € 1.335,00. In accoglimento del ricorso la Corte aveva ridotto al 50% la pretesa dell'Ente impositore relativa al fabbricato identificato catastalmente nel foglio di mappa Indirizzo_2
, disponendo altresì il ricalcolo di sanzioni ed interessi.
Ebbene con l'intimazione impugnata viene ,invece, richiesta la originaria somma liquidata nell'avviso in euro 1.011,00 ,maggiorata di sanzioni ed interessi.
*Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'ammontare delle pretese tributarie indicate sub A) e sub
C) debba essere rideterminato in conformità alle statuizioni delle sentenze sopra richiamate.
*La parziale reciproca soccombenza rende equo compensare le spese del giudizio nella misura di 1/3, ponendosi a carico dell'Ente impositore i residui 2/3 ,liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, in parziale accoglimento del ricorso ,così provvede: -quanto all'IMU 2012, di cui alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, dichiara doversi rideterminare la somma pretesa, sulla scorta del contenuto della sentenza n.2752/2021 CTP Cosenza;
-quanto all'IMU 2014 ,di cui alla cartella di pagamento n.03420220012849447000 , conferma la pretesa contenuta nell'atto di intimazione impugnato;
-quanto all'IMU 2015, di cui all'avviso di accertamento n.15/270, dichiara doversi rideterminare la pretesa sulla scorta del contenuto della sentenza n.559/2023 CGT I grado Cosenza.
Compensa per 1/3 le spese del giudizio, ponendo a carico del Comune di Castrovillari i residui 2/3,che liquida in € 993,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6704/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010296250000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 17.9.2024,indi depositato in data 16.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, nata a [...] il data di nascita_1 ed ivi residente, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 18.6.2024 ,con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.837,43, sulla scorta di :
1)cartella di pagamento n. 03420190035657752000,notificata in data 24.1.2020,avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2012;
2)cartella di pagamento n.03420220012849447000,notificata in data 29/7/2022,avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2014;
3)avviso di accertamento N.15/270 ,notificato in data 6.4.2021, avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno
2015.
Premetteva la ricorrente che :
-la cartella sub 1) faceva seguito all'avviso di accertamento n.363 ,notificato dal Comune di Castrovillari in data 17.11.2017 ed impugnato da essa ricorrente dinanzi alla CTP di Cosenza, che con sentenza n.2752/2021 aveva accolto parzialmente il ricorso ed annullato in parte l'atto impugnato;
-l'avviso di accertamento sub 3) era stato anch'esso impugnato ed il relativo giudizio era stato definito dalla
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza con sentenza n. 559/2023 , con la quale la Corte Tributaria aveva ridotto del 50 % l'imposta richiesta con ricalcolo di sanzioni ed interessi, condannando il Comune di
Castrovillari al pagamento delle spese di lite;
- in data 24/06/2024 essa ricorrente, ricevuta la notifica dell'intimazione per cui è causa, aveva inviato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Castrovillari istanza di autotutela, con la quale chiedeva lo sgravio delle somme su indicate e il pagamento delle spese di lite , ma detta istanza era rimasta inevasa.
Fatte tali premesse, eccepiva:
-la violazione dell'articolo 67 bis del D.Lgs n. 546/1992,non avendo l'Ente impositore tenuto conto delle sentenze già intervenute,ossia la n. 2752 del 2021 e la n. 559 del 2023 immediatamente esecutive, e quindi non avendo proceduto allo sgravio delle somme pretese;
-la violazione dell'art. 1 comma 540 l. n. 338/2012 (Legge di stabilità 2013) , poiché all'istanza di sgravio inviata all'ente creditore non era seguito alcun provvedimento entro i 220 giorni successivi.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione, che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento per mancata impugnazione degli atti presupposti, ossia le cartelle di pagamento ritualmente notificate;
eccepiva, altresì, la inammissibilità della domanda per mancata notifica del ricorso all'ente impositore ,in violazione del comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n.
546/1992, relativo all'istituto del litisconsorzio tributario;
- la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa.
Evidenziava ,poi, in ordine al “ quantum” ,che gli importi richiesti al ricorrente erano minori di quelli iscritti a ruolo , ossia:-in relazione alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, l'importo richiesto al contribuente, era quello di € 1.493,16, quale debito residuo del maggior importo iscritto a ruolo di € 2.559,88; - in relazione all'avviso di accertamento n. 15/270/0 l'importo richiesto al contribuente, era quello di € 1.419,66.
Contestava,poi, la asserita violazione all'art. 1, comma 540 legge 2012, n. 228, evidenziando che nessuna prova aveva fornito la ricorrente in merito alla presunta data di presentazione dell'istanza relativa.
Produceva atto di chiamata in causa notificato in data 18.11.2024 al Comune di Castrovillari, che tuttavia non spiegava costituzione in giudizio.
*In data 3.12. 2012 la ricorrente depositava tardive memorie illustrative.
Quindi ,all'udienza del 12 dicembre 2025,fissata per la trattazione , presente in collegamento da remoto il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente per essere stata omessa la notifica del ricorso all'Ente impositore.
Invero l'art.14 comma 6 bis del d.lgs. 546/1992 6-bis. dispone la necessità di proporre il ricorso ,oltre che nei confronti dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato, anche nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto presupposto , solo -così testualmente la norma – “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi” dell'atto presupposto .
Nella fattispecie ,invece, non sono stati eccepiti vizi di notificazione dell'atto presupposto emesso dall'ente impositore ( l'avviso di accertamento esecutivo), atto che, anzi, è stato oggetto di autonoma impugnazione ed in relazione al quale è intervenuta sentenza della CGT I grado di Cosenza ( la n.559/23).
*Va,altresì, rigettata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla pretesa violazione dell'art. 1 comma 540 ( in realtà commi 537 e segg.) legge n. 228/2012 ( erroneamente indicata in ricorso come legge 338/2012) .
Dispone il comma 538 della norma in questione che,al fine di ottenere la sospensione della riscossione,” a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario , il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” ( fra l'altro) “ da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”. I successivi commi 539 e 540 dispongono
,poi, che ,ove l'ente creditore non trasmetta al concessionario della riscossione, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, notizia dello sgravio , “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.
Orbene, quand'anche la norma in esame potesse ritenersi applicabile alla fattispecie che ci occupa, essa non è con tutta evidenza utilmente invocabile, non essendovi prova in atti dell'invio da parte del debitore , nel termine di decadenza prescritto, della dichiarazione richiesta dal comma 538 dell'art. 1 citato . Risultano, infatti, prodotti dalla ricorrente :
-una istanza di sgravio data 2.2.2022 indirizzata al Comune di Castrovillari, nella quale si fa menzione della sentenza CTP n.2752/2021; -una richiesta di sgravio datata 7.5.22 indirizzata all'Agenzia Entrate Riscossione relativa alla cartella di pagamento avente ad oggetto l'Imu 2012;-una ricevuta di protocollo del Comune datata 4.2.2022 avente ad oggetto la notificazione della sentenza n.2752/21; -una istanza in autotutela datata 24.6.24 ,indirizzata sia all'Agenzia Entrate Riscossione che al Comune di Castrovillari,; nessuna prova è tuttavia in atti dell'invio di tali istanze e dei documenti in esse richiamati.
*Passando all'esame del ricorso ,ritiene questo Giudice che esso vada solo parzialmente accolto per i motivi di cui appresso.
A)Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2012, risulta dall'estratto di ruolo prodotto dalla parte resistente, datato 29.10.2024 che ,a fronte di un importo originariamente iscritto a titolo di imposta di € 1.880,00,
l'importo effettivamente dovuto dalla ricorrente ( indicato quale importo residuo) è quello di € 975,14 ,oltre sanzioni ed interessi e quindi complessivamente quello di € 1.493,16, evidentemente così ridotto in virtù della sentenza n.2752/21 emessa dalla CTP di Cosenza, con la quale era stata annullata l'Imu liquidata per l'immobile in catasto al Indirizzo_1 e ridotta al 50% l'Imu liquidata per l'immobile in catasto al Indirizzo_2.
Viceversa nella intimazione impugnata l'imposta viene richiesta nell'importo originario di € 1.880,00, maggiorato di interessi e sanzioni.
Se pure la cartella di pagamento sottesa non risulta esser stata impugnata, vi è tuttavia in atti il riconoscimento del minore ammontare del dovuto, risultante, per come detto, dall'estratto di ruolo ed altresì confermato nelle controdeduzioni dell'agente della riscossione, laddove espressamente si deduce che “in relazione alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, l'importo richiesto al contribuente, è di € 1.493,16, e tale importo rappresenta il debito residuo del maggior importo iscritto a ruolo di € 2.559,88”.
B) Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2014,nessuna contestazione risulta formulata in ricorso, di talchè va confermata la pretesa tributaria contenuta nella intimazione impugnata.
C) Con riferimento all'Imu relativa all'anno 2015, oggetto dell'avviso di accertamento n. 15/270 notificato il
6.4.21, va rilevato che detto accertamento ,impugnato dinanzi alla CGT I grado di Cosenza, è stato definito con sentenza n.559/2923 emessa in data 10.1.2023. Come emerge da detta sentenza, prodotta agli atti, con l'avviso in questione l'Ufficio Tributi del Comune di Castrovillari aveva accertato una maggiore imposta
Imu in acconto e a saldo per l'anno 2015, per un importo pari ad € 1.011,00 oltre interessi e sanzioni per complessivi € 1.335,00. In accoglimento del ricorso la Corte aveva ridotto al 50% la pretesa dell'Ente impositore relativa al fabbricato identificato catastalmente nel foglio di mappa Indirizzo_2
, disponendo altresì il ricalcolo di sanzioni ed interessi.
Ebbene con l'intimazione impugnata viene ,invece, richiesta la originaria somma liquidata nell'avviso in euro 1.011,00 ,maggiorata di sanzioni ed interessi.
*Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'ammontare delle pretese tributarie indicate sub A) e sub
C) debba essere rideterminato in conformità alle statuizioni delle sentenze sopra richiamate.
*La parziale reciproca soccombenza rende equo compensare le spese del giudizio nella misura di 1/3, ponendosi a carico dell'Ente impositore i residui 2/3 ,liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, in parziale accoglimento del ricorso ,così provvede: -quanto all'IMU 2012, di cui alla cartella di pagamento n. 03420190035657752000, dichiara doversi rideterminare la somma pretesa, sulla scorta del contenuto della sentenza n.2752/2021 CTP Cosenza;
-quanto all'IMU 2014 ,di cui alla cartella di pagamento n.03420220012849447000 , conferma la pretesa contenuta nell'atto di intimazione impugnato;
-quanto all'IMU 2015, di cui all'avviso di accertamento n.15/270, dichiara doversi rideterminare la pretesa sulla scorta del contenuto della sentenza n.559/2023 CGT I grado Cosenza.
Compensa per 1/3 le spese del giudizio, ponendo a carico del Comune di Castrovillari i residui 2/3,che liquida in € 993,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia