Decreto presidenziale 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2024, proposto da
IN UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Garelli e Francesco Paolo Mingrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
del provvedimento (codice pratica: P-MI/L/IQ/2022/127427 – MI2108155493) emesso in data 15.6.2024 con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato rilasciato in data 12.11.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
dalla documentazione depositata in giudizio emerge il superamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
a seguito del riesame avviato dalla Prefettura di Milano successivamente all’accoglimento dell’istanza cautelare, sulla scorta di quanto dichiarato dalla Prefettura con nota del 12.6.2025 e confermato dal difensore della ricorrente nel corso dell’udienza, la sig.ra IN UR è stata convocata in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno in data 3.6.2025;
il procedimento di riesame - per quanto, allo stato, non risulti abbia portato al rilascio del titolo di soggiorno – è destinato a concludersi con l’adozione di un nuovo atto;
Ritenuto, pertanto che sia venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, il quale deve essere quindi dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto, valutate tutte le circostanze, per la peculiarità della attività lavorativa svolta dalla ricorrente, di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO