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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AITA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto digitalmente presso il suo indirizzo PEC, come da procura in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMIOTTO ROBERTO, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procure in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1793/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
04/06/2024 e notificata in data 05/06/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi di cui in premessa: in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c., per l'effetto rigettare la domanda revocatoria medesima formulata da avente ad oggetto le disposizioni patrimoniali CP_2 relative alla cessione delle quote di 4/6 di proprietà di in favore di Controparte_1 [...]
, dell'immobile sito in Eraclea (VE), via Tommaseo 8. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.
In subordine: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra stante la mancata CP_2 pronuncia in ordine all'opponibilità del fondo patrimoniale, compensare integralmente le spese di lite di primo grado. In ogni caso riformare la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese di CTP di € 1.500,00, perchè non dovute.
Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di appello”.
Per parte appellata CP_2
“Nel merito, in via principale:
• Per tutti i motivi dedotti ed argomentati, nonché alla luce della produzione documentale, dichiararsi infondato e comunque inammissibile il ricorso svolto dalla sig.ra , Parte_1 rigettarsi quanto ex adverso richiesto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.
1793/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, eccezion fatta per le la condanna alle spese di
CTP;
• riformare la sentenza impugnata laddove prevede la condanna dei sigg. e al CP_1 Pt_1 pagamento delle spese di CTP e pari ad € 1.500,00.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e competenze professionali di lite ivi compresi rimborso forfetario, C.P.A.
e I.V.A., come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio.
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_2 [...]
e chiedendo: I) l'accertamento della non opponibilità nei suoi CP_1 Parte_1 confronti del fondo patrimoniale costituito in data 28/03/2013 tra gli allora coniugi
[...]
e II) l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto del CP_1 Parte_1
23/11/2016 di trasferimento della proprietà della quota intestata a dell'immobile Controparte_1 sito in Eraclea (VE) in via Tommaseo n. 8, in favore di III) in via subordinata, la Parte_1 revoca ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di trasferimento.
L'attrice deduceva che, in data 28/03/2013, contestualmente alla costituzione del fondo CP_2 patrimoniale, aveva conferito al fondo l'unico bene di sua proprietà, ossia Controparte_1
l'immobile sito in Eraclea (VE) e destinato ad abitazione familiare, specificando che tale bene era in comunione nella quota di 2/6 per ciascun coniuge, mentre per i restanti 2/6 era di proprietà esclusiva di . Evidenziava che, successivamente, in sede di separazione personale Controparte_1 consensuale omologata dal Tribunale di Venezia in data 23/11/2016, aveva Controparte_1 alienato alla moglie la propria quota complessiva di 4/6 dell'immobile, Parte_1 spogliandosene definitivamente.
L'attrice esponeva di vantare nei confronti di un credito risalente al 2005, di Controparte_1 importo pari a complessivi euro 39.439,17, a titolo di penali da ritardo e risarcimento del danno in relazione all'esecuzione di opere edili appaltate, oltre spese legali, come accertato dalla sentenza n. 96/2015 del Tribunale di Venezia, confermata dalla sentenza n. 449/2019 della Corte
d'Appello di Venezia. Affermava che il fondo patrimoniale non le era opponibile in quanto il debito di era riconducibile all'attività lavorativa e, quindi, indirettamente ai Controparte_1 bisogni della famiglia.
L'attrice sosteneva che le disposizioni patrimoniali sopra indicate avessero arrecato un pregiudizio alle sue ragioni di credito.
2. Con separate comparse di risposta si costituivano e Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale a
3 in ragione dell'intervenuta prescrizione. CP_2
3. In corso di giudizio la causa veniva istruita tramite produzioni documentali e mediante istruttoria orale, con l'assunzione di prove testimoniali e degli interrogatori formali dei convenuti. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con rinvio a successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 1793/2024 il Tribunale di Venezia non accoglieva la domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale nei confronti di in quanto CP_2 non ammissibile alla luce del principio di non frazionabilità della domanda e dell'interesse ad agire, stante la prescrizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di conferimento dell'immobile al fondo. Per contro, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda subordinata di revocatoria dell'atto di trasferimento da a Controparte_1 della proprietà della quota di 4/6 dell'immobile, fino ad allora rientrante nel Parte_1 fondo patrimoniale, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta di tale atto traslativo. In particolare, riteneva integrati tutti i requisiti dell'art. 2901 c.c.: I) l'esistenza del credito;
II) l'eventus damni; III) la scientia damni in capo al debitore . Non reputava necessario l'accertamento della participatio fraudis in Controparte_1 capo alla terza acquirente dal momento che la cessione dell'immobile in suo Parte_1 favore doveva qualificarsi come atto a titolo gratuito. Infatti, essa non era stata giustificata dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla moglie alla Parte_1 vita familiare, dal momento che alla data della separazione risultava senza Controparte_1 lavoro e privo di capacità reddituale e non in grado di assicurare alla moglie un tenore di vita analogo a quello precedente e, nel contempo, la moglie era sostanzialmente economicamente autosufficiente grazie alle sue entrate da reddito lavorativo.
Da ultimo, il Tribunale di Venezia condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura del 50% delle stesse, disponendo la compensazione del residuo 50%.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 05/07/2024 ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4 5.1. Con il primo motivo ha censurato la decisione lamentando l'assenza Parte_1 dell'eventus damni.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure, dopo aver accolto la domanda di revoca degli atti dispositivi di cui all'accordo di separazione consensuale, non aveva deciso incidentalmente sulla questione della non opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice CP_2
e l'aveva rigettata. Quindi, dato che il fondo patrimoniale era opponibile alla creditrice e
[...]
l'immobile non poteva essere soggetto ad azioni esecutive, alcun pregiudizio era stato arrecato alle ragioni della stessa.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione del principio della soccombenza in punto condanna alle spese di lite, ritenendo che, alla luce del rigetto delle due domande di mero accertamento (non opponibilità del fondo patrimoniale e simulazione assoluta della cessione dell'immobile) e dell'accoglimento della sola domanda subordinata ex art. 2901
c.c., la decisione di allocare anche solo il 50% delle spese a carico di non fosse Parte_1 giustificata. In altri termini, ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre, se non la condanna di alle spese di lite, almeno una compensazione totale CP_2 delle stesse.
5.3. Da ultimo, ha formalmente chiesto la riforma della sentenza impugnata in Parte_1 ragione di un errore materiale contenuto nel dispositivo, ove al capo 3 di condanna alle spese di lite si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP”, ancorché nessuna CTU fosse stata espletata nel corso del primo grado di giudizio.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto il rigetto CP_2 integrale dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Ha preso posizione sulle censure formulate dall'appellante senza proporre motivi di appello incidentale. Parte_1
In primo luogo, l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per omessa specificità dei motivi. In secondo luogo, ha ribadito la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, insito nel trasferimento gratuito a delle quote dell'immobile conferito a suo tempo nel Parte_1 fondo patrimoniale, fondo da ritenersi conseguentemente estinto. Ha dedotto, inoltre, che il rigetto della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale non era stato motivato dall'assenza di attitudine lesiva del comportamento negoziale tenuto da Pt_1
5 e , che anzi era stato considerato la ragione alla base dell'accoglimento Pt_1 Controparte_1 della subordinata domanda revocatoria.
Limitatamente all'istanza di correzione dell'errore materiale, si è associata alla richiesta di elisione dell'inciso relativo alle spese di CTP formulata da parte appellante.
7. L'appellato è rimasto contumace. Controparte_1
8. All'esito dell'udienza del 04/02/2025, con ordinanza del 05/02/2025 il Consigliere
Istruttore ha rinviato all'udienza del 14/07/2026 per rimessione della causa in decisione al
Collegio. Con provvedimento del 18/09/2025 il Presidente ha comunicato l'anticipazione all'udienza del 07/10/2025, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, con termine alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti le conclusioni, a seguito della sostituzione del consigliere istruttore. Depositate le conclusioni e le note scritte dalla sola parte appellata all'esito dell'udienza del 07/10/2025 la causa è CP_2 stata trattenuta in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La ricostruzione dell'appellante non è, infatti, condivisibile. Ciò, in primo luogo, Parte_1 in quanto pretende di far derivare dal mancato accoglimento della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo alla creditrice un'implicita declaratoria della sua CP_2 opponibilità. In secondo luogo, dall'asserita conseguente sottrazione del fondo patrimoniale ad azioni esecutive, giunge a desumere l'assenza di pregiudizio alle ragioni della creditrice. Inoltre,
l'appellante afferma che dall'implicito accertamento dell'opponibilità del fondo alla creditrice discenderebbe l'impossibilità della stessa di agire in executivis sull'immobile. A prescindere dal fatto che in tesi dell'attrice tale immobile è stato rimosso dal fondo proprio con l'atto della cessione della quota a avvenuto in sede di separazione consensuale, tesi Parte_1 parimenti non condivisibile, l'appellante non considera che l'interesse ad ottenere la pronuncia della revocatoria permane anche in caso in cui, contrariamente alla tesi dell'appellata/attrice in primo grado, non fosse già in essere lo scioglimento del fondo patrimoniale, in quanto comunque
6 il fondo potrebbe venir meno in seguito, per una delle cause previste dalla norma relativa, con conseguente aggredibilità della quota di proprietà dell'immobile del . CP_1
A ben vedere, poi, il Giudice di primo grado ha motivato il mancato accoglimento della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice sulla base CP_2 di due ragioni connesse, consistenti nella carenza di interesse ad agire alla luce del principio di non frazionabilità della domanda, stante l'ormai maturata prescrizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di conferimento dell'immobile al fondo.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla lettura della motivazione emerge che il
Giudice di prime cure non abbia però inteso accertare nel merito l'opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice, ritenendo la domanda di accertamento inammissibile non essendo stata formulata (perché prescritta) l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ha, infatti ritenuto, che la questione della natura dei debiti debba essere decisa dal
Giudice dell'esecuzione (“..tale domanda di accertamento della connessione del debito con i bisogni della famiglia, finalizzata, presumibilmente, ad una futura azione esecutiva sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, non appare ammissibile alla luce del principio di infrazionabilità della domanda e dell'interesse ad agire…. (omissis) … La domanda, pertanto, in questa sede non merita accoglimento, nel mentre si può ritenere che la questione nel merito circa la riferibilità del debito de quo ai bisogni della famiglia possa essere validamente discussa in corso dell'eventuale esecuzione forzata sui beni vincolati nel fondo patrimoniale”), pervenendo, nella sostanza, ad una pronuncia in rito sulla stessa, mentre ha ritenuto rilevante la modifica della titolarità dei beni all'interno del medesimo fondo patrimoniale comportando, tale operazione, una modifica nel patrimonio del debitore con pregiudizio delle ragioni creditorie.
Sicché va condivisa la decisione di accoglimento della domanda di revocatoria della cessione gratuita dei 4/6 dell'immobile da a posto che con tale Controparte_1 Parte_1 disposizione il debitore si è privato dell'unico cespite immobiliare presente pro Controparte_1 quota nel suo patrimonio, rendendo più incerta la soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti da ed integrando perciò il requisito dell'eventus damni (v. Cass. n. CP_2
5269/2018). Del resto, va osservato anche che non opponibilità del fondo patrimoniale, seppur valutato sotto altri aspetti e per altri presupposti, è stato escluso dalla Suprema Corte quale
7 elemento costitutivo dell'azione revocatoria (cfr Cass. Civ. n. 9355/2025; Cass. Civ. 6450/2019).
Pertanto, il primo motivo non può essere accolto, sussistendo per le ragioni addotte l'eventus damni, derivante dal trasferimento delle quote di comproprietà alla moglie da parte del
. Spetterà ad altro Giudice valutare se, nel merito, il fondo patrimoniale è opponibile al CP_1 creditore in ragione della tipologia di credito fatto valere in giudizio.
9.2. Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi generali in materia di spese di lite.
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di liquidazione dell'intera somma spettante per compensi professionali, può darsi atto che il Giudice di primo grado ha adottato i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale per le controversie rientranti nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, individuato in base all'importo del credito cautelato, profilo che in effetti non risulta puntualmente censurato dall'appellante la quale ha incentrato le sue doglianze Parte_1 sulla distribuzione delle spese sopra liquidate. Ai fini, poi, della decisione sulla soccombenza in primo grado, il Tribunale è chiamato ad una valutazione complessiva per determinare se sussista una soccombenza prevalente di una parte. Tale prevalente soccombenza, riconosciuta dal
Tribunale, sussiste effettivamente nel caso in esame, in quanto il si è spogliato CP_1 dell'unica quota di bene dal medesimo posseduta, atto in relazione al quale è stata dichiarata l'inefficacia, sicché, a prescindere dall'inammissibilità della prima domanda e dall'assorbimento della seconda, l'accoglimento della terza subordinata ha comportato un condivisibile giudizio di prevalenza della soccombenza delle parti e , che ha condotto alla compensazione Pt_1 CP_1 per metà e alla condanna al pagamento della restante metà a carico degli stessi, in ragione dell'accertato pregiudizio delle ragioni creditorie da ricondursi all'atto dispositivo con cui il debitore si è definitivamente spogliato di ogni titolarità giuridica sull'immobile, Controparte_1 con la cessione delle sue quote alla moglie.
Dunque, il quadro complessivo delle statuizioni del giudice di primo grado, che ha sostanzialmente accertato l'inammissibilità della sola domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale ed ha, invece, accolto la domanda, ancorché subordinata, di revoca dell'atto di cessione dei 4/6 dell'immobile, con mero assorbimento della domanda di
8 simulazione assoluta della cessione, consente di ritenere coerente col principio di soccombenza la decisione di porre a carico di e il 50% delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
con compensazione della restante metà. CP_2
9.3. Quanto all'impugnazione del capo di condanna nella parte relativa al pagamento delle spese di CTP, invece, occorre riqualificare tale motivo come domanda di correzione dell'errore materiale, errore evidentemente insito nel capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite, ove si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP”.
Ciò in quanto la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che “L'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere.” (ex multis
Cass. Civ. n. 19284/2014).
Quanto al merito della domanda di correzione, come riqualificata, si osserva che dal fascicolo di primo grado risulta che in quella sede non è stata svolta alcuna consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente assenza di spese di CTP e con evidente manifesta sussistenza dell'errore materiale.
Va, poi, dato atto che alla domanda di correzione si è associata anche la parte appellata, la quale ha, altresì, dato conto di non avere mai richiesto il pagamento della relativa somma, nella consapevolezza che costituiva un refuso nella stesura della sentenza.
Va, dunque, disposta la correzione del citato capo di dispositivo, nel senso che il pagamento dell'importo ivi indicato non è dovuto, con conseguente elisione del predetto inciso.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Parte_1
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum per le fasi di studio e introduttiva alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta, nei minimi per la decisionale in ragione della modalità di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
A tale conclusione non osta l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale di cui sopra. Secondo l'orientamento condivisibile della giurisprudenza di legittimità, “l'istanza di
9 correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 6701/2018). In altri termini,
l'istanza di correzione di errore materiale non costituisce un gravame in senso tecnico, sebbene formulata in sede di impugnazione della sentenza contenente l'errore, con la conseguenza che la decisione su tale istanza non incide ai fini dell'individuazione della parte soccombente.
Nel caso di specie, alla luce dell'integrale rigetto delle doglianze qualificabili alla stregua di motivi di appello – tra cui non rientra l'istanza di correzione dell'errore materiale, ancorché fondata e verso la quale vi era comunque l'adesione della parte appellata – l'appellante Parte_1 deve considerarsi totalmente soccombente nel presente grado di giudizio.
[...]
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Dispone la correzione dell'errore materiale del capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che ove si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP” debba essere eliminato tale inciso.
3) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1 CP_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge.
10 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Dott. Caterina Passarelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AITA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, con domicilio eletto digitalmente presso il suo indirizzo PEC, come da procura in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUMIOTTO ROBERTO, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procure in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1793/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
04/06/2024 e notificata in data 05/06/2024
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi di cui in premessa: in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c., per l'effetto rigettare la domanda revocatoria medesima formulata da avente ad oggetto le disposizioni patrimoniali CP_2 relative alla cessione delle quote di 4/6 di proprietà di in favore di Controparte_1 [...]
, dell'immobile sito in Eraclea (VE), via Tommaseo 8. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.
In subordine: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata l'insussistenza, allo stato, di un pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra stante la mancata CP_2 pronuncia in ordine all'opponibilità del fondo patrimoniale, compensare integralmente le spese di lite di primo grado. In ogni caso riformare la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese di CTP di € 1.500,00, perchè non dovute.
Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di appello”.
Per parte appellata CP_2
“Nel merito, in via principale:
• Per tutti i motivi dedotti ed argomentati, nonché alla luce della produzione documentale, dichiararsi infondato e comunque inammissibile il ricorso svolto dalla sig.ra , Parte_1 rigettarsi quanto ex adverso richiesto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.
1793/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, eccezion fatta per le la condanna alle spese di
CTP;
• riformare la sentenza impugnata laddove prevede la condanna dei sigg. e al CP_1 Pt_1 pagamento delle spese di CTP e pari ad € 1.500,00.
In ogni caso:
• con vittoria di spese e competenze professionali di lite ivi compresi rimborso forfetario, C.P.A.
e I.V.A., come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio.
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_2 [...]
e chiedendo: I) l'accertamento della non opponibilità nei suoi CP_1 Parte_1 confronti del fondo patrimoniale costituito in data 28/03/2013 tra gli allora coniugi
[...]
e II) l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto del CP_1 Parte_1
23/11/2016 di trasferimento della proprietà della quota intestata a dell'immobile Controparte_1 sito in Eraclea (VE) in via Tommaseo n. 8, in favore di III) in via subordinata, la Parte_1 revoca ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di trasferimento.
L'attrice deduceva che, in data 28/03/2013, contestualmente alla costituzione del fondo CP_2 patrimoniale, aveva conferito al fondo l'unico bene di sua proprietà, ossia Controparte_1
l'immobile sito in Eraclea (VE) e destinato ad abitazione familiare, specificando che tale bene era in comunione nella quota di 2/6 per ciascun coniuge, mentre per i restanti 2/6 era di proprietà esclusiva di . Evidenziava che, successivamente, in sede di separazione personale Controparte_1 consensuale omologata dal Tribunale di Venezia in data 23/11/2016, aveva Controparte_1 alienato alla moglie la propria quota complessiva di 4/6 dell'immobile, Parte_1 spogliandosene definitivamente.
L'attrice esponeva di vantare nei confronti di un credito risalente al 2005, di Controparte_1 importo pari a complessivi euro 39.439,17, a titolo di penali da ritardo e risarcimento del danno in relazione all'esecuzione di opere edili appaltate, oltre spese legali, come accertato dalla sentenza n. 96/2015 del Tribunale di Venezia, confermata dalla sentenza n. 449/2019 della Corte
d'Appello di Venezia. Affermava che il fondo patrimoniale non le era opponibile in quanto il debito di era riconducibile all'attività lavorativa e, quindi, indirettamente ai Controparte_1 bisogni della famiglia.
L'attrice sosteneva che le disposizioni patrimoniali sopra indicate avessero arrecato un pregiudizio alle sue ragioni di credito.
2. Con separate comparse di risposta si costituivano e Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. In particolare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale a
3 in ragione dell'intervenuta prescrizione. CP_2
3. In corso di giudizio la causa veniva istruita tramite produzioni documentali e mediante istruttoria orale, con l'assunzione di prove testimoniali e degli interrogatori formali dei convenuti. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con rinvio a successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Con la sentenza n. 1793/2024 il Tribunale di Venezia non accoglieva la domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale nei confronti di in quanto CP_2 non ammissibile alla luce del principio di non frazionabilità della domanda e dell'interesse ad agire, stante la prescrizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di conferimento dell'immobile al fondo. Per contro, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda subordinata di revocatoria dell'atto di trasferimento da a Controparte_1 della proprietà della quota di 4/6 dell'immobile, fino ad allora rientrante nel Parte_1 fondo patrimoniale, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta di tale atto traslativo. In particolare, riteneva integrati tutti i requisiti dell'art. 2901 c.c.: I) l'esistenza del credito;
II) l'eventus damni; III) la scientia damni in capo al debitore . Non reputava necessario l'accertamento della participatio fraudis in Controparte_1 capo alla terza acquirente dal momento che la cessione dell'immobile in suo Parte_1 favore doveva qualificarsi come atto a titolo gratuito. Infatti, essa non era stata giustificata dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla moglie alla Parte_1 vita familiare, dal momento che alla data della separazione risultava senza Controparte_1 lavoro e privo di capacità reddituale e non in grado di assicurare alla moglie un tenore di vita analogo a quello precedente e, nel contempo, la moglie era sostanzialmente economicamente autosufficiente grazie alle sue entrate da reddito lavorativo.
Da ultimo, il Tribunale di Venezia condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura del 50% delle stesse, disponendo la compensazione del residuo 50%.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 05/07/2024 ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4 5.1. Con il primo motivo ha censurato la decisione lamentando l'assenza Parte_1 dell'eventus damni.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure, dopo aver accolto la domanda di revoca degli atti dispositivi di cui all'accordo di separazione consensuale, non aveva deciso incidentalmente sulla questione della non opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice CP_2
e l'aveva rigettata. Quindi, dato che il fondo patrimoniale era opponibile alla creditrice e
[...]
l'immobile non poteva essere soggetto ad azioni esecutive, alcun pregiudizio era stato arrecato alle ragioni della stessa.
5.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione del principio della soccombenza in punto condanna alle spese di lite, ritenendo che, alla luce del rigetto delle due domande di mero accertamento (non opponibilità del fondo patrimoniale e simulazione assoluta della cessione dell'immobile) e dell'accoglimento della sola domanda subordinata ex art. 2901
c.c., la decisione di allocare anche solo il 50% delle spese a carico di non fosse Parte_1 giustificata. In altri termini, ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre, se non la condanna di alle spese di lite, almeno una compensazione totale CP_2 delle stesse.
5.3. Da ultimo, ha formalmente chiesto la riforma della sentenza impugnata in Parte_1 ragione di un errore materiale contenuto nel dispositivo, ove al capo 3 di condanna alle spese di lite si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP”, ancorché nessuna CTU fosse stata espletata nel corso del primo grado di giudizio.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto il rigetto CP_2 integrale dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Ha preso posizione sulle censure formulate dall'appellante senza proporre motivi di appello incidentale. Parte_1
In primo luogo, l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per omessa specificità dei motivi. In secondo luogo, ha ribadito la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, insito nel trasferimento gratuito a delle quote dell'immobile conferito a suo tempo nel Parte_1 fondo patrimoniale, fondo da ritenersi conseguentemente estinto. Ha dedotto, inoltre, che il rigetto della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale non era stato motivato dall'assenza di attitudine lesiva del comportamento negoziale tenuto da Pt_1
5 e , che anzi era stato considerato la ragione alla base dell'accoglimento Pt_1 Controparte_1 della subordinata domanda revocatoria.
Limitatamente all'istanza di correzione dell'errore materiale, si è associata alla richiesta di elisione dell'inciso relativo alle spese di CTP formulata da parte appellante.
7. L'appellato è rimasto contumace. Controparte_1
8. All'esito dell'udienza del 04/02/2025, con ordinanza del 05/02/2025 il Consigliere
Istruttore ha rinviato all'udienza del 14/07/2026 per rimessione della causa in decisione al
Collegio. Con provvedimento del 18/09/2025 il Presidente ha comunicato l'anticipazione all'udienza del 07/10/2025, da tenersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, con termine alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti le conclusioni, a seguito della sostituzione del consigliere istruttore. Depositate le conclusioni e le note scritte dalla sola parte appellata all'esito dell'udienza del 07/10/2025 la causa è CP_2 stata trattenuta in decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La ricostruzione dell'appellante non è, infatti, condivisibile. Ciò, in primo luogo, Parte_1 in quanto pretende di far derivare dal mancato accoglimento della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo alla creditrice un'implicita declaratoria della sua CP_2 opponibilità. In secondo luogo, dall'asserita conseguente sottrazione del fondo patrimoniale ad azioni esecutive, giunge a desumere l'assenza di pregiudizio alle ragioni della creditrice. Inoltre,
l'appellante afferma che dall'implicito accertamento dell'opponibilità del fondo alla creditrice discenderebbe l'impossibilità della stessa di agire in executivis sull'immobile. A prescindere dal fatto che in tesi dell'attrice tale immobile è stato rimosso dal fondo proprio con l'atto della cessione della quota a avvenuto in sede di separazione consensuale, tesi Parte_1 parimenti non condivisibile, l'appellante non considera che l'interesse ad ottenere la pronuncia della revocatoria permane anche in caso in cui, contrariamente alla tesi dell'appellata/attrice in primo grado, non fosse già in essere lo scioglimento del fondo patrimoniale, in quanto comunque
6 il fondo potrebbe venir meno in seguito, per una delle cause previste dalla norma relativa, con conseguente aggredibilità della quota di proprietà dell'immobile del . CP_1
A ben vedere, poi, il Giudice di primo grado ha motivato il mancato accoglimento della domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice sulla base CP_2 di due ragioni connesse, consistenti nella carenza di interesse ad agire alla luce del principio di non frazionabilità della domanda, stante l'ormai maturata prescrizione dell'azione revocatoria avverso gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di conferimento dell'immobile al fondo.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dalla lettura della motivazione emerge che il
Giudice di prime cure non abbia però inteso accertare nel merito l'opponibilità del fondo patrimoniale alla creditrice, ritenendo la domanda di accertamento inammissibile non essendo stata formulata (perché prescritta) l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ha, infatti ritenuto, che la questione della natura dei debiti debba essere decisa dal
Giudice dell'esecuzione (“..tale domanda di accertamento della connessione del debito con i bisogni della famiglia, finalizzata, presumibilmente, ad una futura azione esecutiva sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, non appare ammissibile alla luce del principio di infrazionabilità della domanda e dell'interesse ad agire…. (omissis) … La domanda, pertanto, in questa sede non merita accoglimento, nel mentre si può ritenere che la questione nel merito circa la riferibilità del debito de quo ai bisogni della famiglia possa essere validamente discussa in corso dell'eventuale esecuzione forzata sui beni vincolati nel fondo patrimoniale”), pervenendo, nella sostanza, ad una pronuncia in rito sulla stessa, mentre ha ritenuto rilevante la modifica della titolarità dei beni all'interno del medesimo fondo patrimoniale comportando, tale operazione, una modifica nel patrimonio del debitore con pregiudizio delle ragioni creditorie.
Sicché va condivisa la decisione di accoglimento della domanda di revocatoria della cessione gratuita dei 4/6 dell'immobile da a posto che con tale Controparte_1 Parte_1 disposizione il debitore si è privato dell'unico cespite immobiliare presente pro Controparte_1 quota nel suo patrimonio, rendendo più incerta la soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti da ed integrando perciò il requisito dell'eventus damni (v. Cass. n. CP_2
5269/2018). Del resto, va osservato anche che non opponibilità del fondo patrimoniale, seppur valutato sotto altri aspetti e per altri presupposti, è stato escluso dalla Suprema Corte quale
7 elemento costitutivo dell'azione revocatoria (cfr Cass. Civ. n. 9355/2025; Cass. Civ. 6450/2019).
Pertanto, il primo motivo non può essere accolto, sussistendo per le ragioni addotte l'eventus damni, derivante dal trasferimento delle quote di comproprietà alla moglie da parte del
. Spetterà ad altro Giudice valutare se, nel merito, il fondo patrimoniale è opponibile al CP_1 creditore in ragione della tipologia di credito fatto valere in giudizio.
9.2. Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi generali in materia di spese di lite.
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di liquidazione dell'intera somma spettante per compensi professionali, può darsi atto che il Giudice di primo grado ha adottato i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale per le controversie rientranti nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, individuato in base all'importo del credito cautelato, profilo che in effetti non risulta puntualmente censurato dall'appellante la quale ha incentrato le sue doglianze Parte_1 sulla distribuzione delle spese sopra liquidate. Ai fini, poi, della decisione sulla soccombenza in primo grado, il Tribunale è chiamato ad una valutazione complessiva per determinare se sussista una soccombenza prevalente di una parte. Tale prevalente soccombenza, riconosciuta dal
Tribunale, sussiste effettivamente nel caso in esame, in quanto il si è spogliato CP_1 dell'unica quota di bene dal medesimo posseduta, atto in relazione al quale è stata dichiarata l'inefficacia, sicché, a prescindere dall'inammissibilità della prima domanda e dall'assorbimento della seconda, l'accoglimento della terza subordinata ha comportato un condivisibile giudizio di prevalenza della soccombenza delle parti e , che ha condotto alla compensazione Pt_1 CP_1 per metà e alla condanna al pagamento della restante metà a carico degli stessi, in ragione dell'accertato pregiudizio delle ragioni creditorie da ricondursi all'atto dispositivo con cui il debitore si è definitivamente spogliato di ogni titolarità giuridica sull'immobile, Controparte_1 con la cessione delle sue quote alla moglie.
Dunque, il quadro complessivo delle statuizioni del giudice di primo grado, che ha sostanzialmente accertato l'inammissibilità della sola domanda di accertamento della non opponibilità del fondo patrimoniale ed ha, invece, accolto la domanda, ancorché subordinata, di revoca dell'atto di cessione dei 4/6 dell'immobile, con mero assorbimento della domanda di
8 simulazione assoluta della cessione, consente di ritenere coerente col principio di soccombenza la decisione di porre a carico di e il 50% delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
con compensazione della restante metà. CP_2
9.3. Quanto all'impugnazione del capo di condanna nella parte relativa al pagamento delle spese di CTP, invece, occorre riqualificare tale motivo come domanda di correzione dell'errore materiale, errore evidentemente insito nel capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite, ove si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP”.
Ciò in quanto la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che “L'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere.” (ex multis
Cass. Civ. n. 19284/2014).
Quanto al merito della domanda di correzione, come riqualificata, si osserva che dal fascicolo di primo grado risulta che in quella sede non è stata svolta alcuna consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente assenza di spese di CTP e con evidente manifesta sussistenza dell'errore materiale.
Va, poi, dato atto che alla domanda di correzione si è associata anche la parte appellata, la quale ha, altresì, dato conto di non avere mai richiesto il pagamento della relativa somma, nella consapevolezza che costituiva un refuso nella stesura della sentenza.
Va, dunque, disposta la correzione del citato capo di dispositivo, nel senso che il pagamento dell'importo ivi indicato non è dovuto, con conseguente elisione del predetto inciso.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Parte_1
55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum per le fasi di studio e introduttiva alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta, nei minimi per la decisionale in ragione della modalità di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
A tale conclusione non osta l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale di cui sopra. Secondo l'orientamento condivisibile della giurisprudenza di legittimità, “l'istanza di
9 correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 6701/2018). In altri termini,
l'istanza di correzione di errore materiale non costituisce un gravame in senso tecnico, sebbene formulata in sede di impugnazione della sentenza contenente l'errore, con la conseguenza che la decisione su tale istanza non incide ai fini dell'individuazione della parte soccombente.
Nel caso di specie, alla luce dell'integrale rigetto delle doglianze qualificabili alla stregua di motivi di appello – tra cui non rientra l'istanza di correzione dell'errore materiale, ancorché fondata e verso la quale vi era comunque l'adesione della parte appellata – l'appellante Parte_1 deve considerarsi totalmente soccombente nel presente grado di giudizio.
[...]
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Dispone la correzione dell'errore materiale del capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che ove si legge “oltre euro 1.500,00 per spese di CTP” debba essere eliminato tale inciso.
3) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1 CP_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge.
10 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Dott. Caterina Passarelli
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