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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 26 giugno 2025, iscritta al n. 1608 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 29 luglio 2023 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canepina (VT), parte II, serie
A, n. 2); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi si separeranno per mutuo consenso e vivranno separatamente nel re- ciproco rispetto;
2. la casa coniugale, ubicata in Canepina (VT) Viale delle rimembranze n. 51, di proprietà della famiglia del Signo sarà assegnata al medesimo Parte_2
con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
3. la sig.r si impegna, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del ricorso a lasciare Pt_1
l'abitazione coniugale e a trasferire la propria residenza altrove;
4. il Signor riconosce di essere debitore nei confronti dal Signora Parte_2 [...]
della somma di euro 8.500,00, somma corrisposta dalla stessa per Parte_3
l'acquisto delle suppellettili che arredano la casa coniugale che rimarranno asse- gnate al Signo la somma di euro 8.500,00, di cui al precedente Parte_2
punto, sarà restituita alla Signor on le seguenti modalità: quanto Parte_1
ad euro 750,00 entro 7gg dal momento del deposito del presente ricorso;
quanto ad euro 3.875,00 entro sette giorni dal deposito della sentenza di separazione;
quanto ad euro 3.875,00 a titolo di saldo, entro il termine di giorni sette dal deposito della sentenza di divorzio;
5. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti”.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cane- pina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 26 giugno 2025, iscritta al n. 1608 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 29 luglio 2023 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canepina (VT), parte II, serie
A, n. 2); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi si separeranno per mutuo consenso e vivranno separatamente nel re- ciproco rispetto;
2. la casa coniugale, ubicata in Canepina (VT) Viale delle rimembranze n. 51, di proprietà della famiglia del Signo sarà assegnata al medesimo Parte_2
con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
3. la sig.r si impegna, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del ricorso a lasciare Pt_1
l'abitazione coniugale e a trasferire la propria residenza altrove;
4. il Signor riconosce di essere debitore nei confronti dal Signora Parte_2 [...]
della somma di euro 8.500,00, somma corrisposta dalla stessa per Parte_3
l'acquisto delle suppellettili che arredano la casa coniugale che rimarranno asse- gnate al Signo la somma di euro 8.500,00, di cui al precedente Parte_2
punto, sarà restituita alla Signor on le seguenti modalità: quanto Parte_1
ad euro 750,00 entro 7gg dal momento del deposito del presente ricorso;
quanto ad euro 3.875,00 entro sette giorni dal deposito della sentenza di separazione;
quanto ad euro 3.875,00 a titolo di saldo, entro il termine di giorni sette dal deposito della sentenza di divorzio;
5. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti”.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cane- pina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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