Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO NE s.r.l., Acquatecno s.r.l., Gvg NE s.r.l., Hill International Nv, Recchiengineering s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6F3EADA66, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la EG RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Genova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
della B.T.P. Infrastrutture s.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento con le società Thetis s.p.a., Rogedil Servizi s.r.l., Interprogetti s.r.l., Seacon s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, Giulio Vitellozzi, Ulisse Corea, Renato Marini, Esper Tedeschi, Vincenza Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
de raggruppamento C.I.O.M., composto dalle società Ey Advisory s.p.a., Ey NE and Technical Service s.r.l., Studio Legale Tributario, non costituiti in giudizio;
della società Rina SU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in veste di mandataria del consorzio con le società Artelia Italia s.p.a. Artelia Italia s.a.s., Pricewaterhouse Coopers Business Services s.r.l., e S.J.S. NE s.r.l. rappresentate e difese dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’aggiudicazione, numero atto 6968 – 2025, sottoscritta il 30/09/2025, avente ad oggetto il servizio di « Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management SU), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova per un importo complessivo di € 17.763.548,85, IVA ed altri oneri esclusi »;
- della nota prot-2025-0465600 del 2/10/2025, comunicata a mezzo p.e.c. e contenente un link non funzionante;
- di tutti i verbali di gara: Prot-2025-0315647 del 26/06/2025; protProt-2025-0336663 del 08/07/2025 – Prot-2025-0339217 del 09/07/2025 - Prot-2025-0356804 del 21/07/2025 delle sedute riservate di verifica della documentazione amministrativa; Prot-2025-0361748 del 23/07/2025 di apertura pubblica delle offerte tecniche; Prot-2025-0370854 del 29/07/2025 - Prot-2025-0384773 del 06/08/2025 - Prot-2025-0387436 del 07/08/2025: sedute riservate della commissione giudicatrice; Prot-2025-0411334 del 28/08/2025 di apertura delle offerte economiche; Prot-2025-0413748 del 29/08/2025 e Prot-2025-0439988 del 17/09/2025: sedute riservate di analisi della documentazione economica e di verifica dell’anomalia;
- della nota Prot-2025-0433821 del 12/09/2025 e della nota Prot-2025-0424242 del 05/09/2025;
- del decreto n. 5466 -2025 di ammissione alla fase tecnica;
- del decreto del Direttore Generale Centrale n. 5208 del 11/07/2025 di nomina della Commissione Giudicatrice;
- del decreto del Direttore Generale Centrale n. 4042 del 30/05/2025 con cui sono stati rettificati alcuni documenti di gara e contestualmente è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 23/06/2025 ore 14:00;
- del decreto del Direttore Generale Centrale n. 4435 del 13/06/2025 con cui sono stati rettificati il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione ed il capitolato tecnico;
- di tutti gli atti di gara (disciplinare, modello domanda di partecipazione, schema di contratto e progetto esecutivo), in particolare del disciplinare, in parte qua, artt. 16 e 18;
- del decreto del Direttore Generale Centrale n. 3677 del 20/05/2025;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. AdSP n. 12508 del 6 marzo 2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;
e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del costituendo R.T.P., di cui fanno parte la mandataria e le mandanti ricorrenti, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121, 122 e 123 c.p.a.,
e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà delle odierne ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 febbraio 2026 per l’annullamento:
- della Convenzione ex art. 15, Legge n. 241/1990, datata 13/1/2026, stipulata dalla Struttura commissariale con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la quale sono state definite modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni e individuate determinate professionalità di ADSP del Mar Ligure Occidentale per ricoprire specifiche attività e funzioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle affidate con l’appalto de quo;
- del decreto commissariale D_2026_1 del 13/1/2026 di nomina di EG RI quale soggetto attuatore \ stazione appaltante per la fase esecutiva dell’intervento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30 marzo 2026 per l’annullamento:
- dell’atto prot. 2093-2026 sottoscritto il 16.03.2026 con cui la EG RI ha decretato l’esecuzione anticipata del servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management SU), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiudicato con decreto n. 6968 – 2025 del 30/9/2025 con il RTP
costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) – Rogedil Srl - Thetis s.p.a. - Seacon srl - INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) fatte salve e dedotte le prestazioni nel contempo divenute impossibili per il decorso del tempo e per l’avvio dei lavori come sopra meglio evidenziato, con relativa nota di comunicazione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della EG RI, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, della BTP Infrastrutture s.p.a., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rina SU s.p.a. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. IC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso notificato in data 20 novembre 2025 e depositato in data 25 novembre 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Con decreto del Direttore Generale Centrale n. 3677 del 20 maggio 2025, la EG RI – Stazione Unica Appaltante Regionale, su incarico del Commissario straordinario competente per la realizzazione dell’opera, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche “c.c.p.”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di « supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management SU), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova per un importo complessivo di € 17.763.548,85, IVA ed altri oneri esclusi ».
La ricorrente ha preso parte alla gara assieme ad altre tre concorrenti.
In seguito alla valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, con provvedimento di aggiudicazione n. 6968 del 30 settembre 2025, è stata approvata la seguente graduatoria: 1) raggruppamento B.T.P. Infrastrutture, con punteggio complessivo di 96,54 (punteggio tecnico 80 e punteggio economico 16,54); 2) raggruppamento NA SU con punteggio complessivo di 74,37 (punteggio tecnico 54,37 e punteggio economico 20); 3) raggruppamento Consorzio Ingegneria Opere Marittime con punteggio complessivo di 50,29 (punteggio tecnico 30,51 e punteggio economico 19,78); 4) raggruppamento RO NE con punteggio complessivo di 19,10 (punteggio tecnico 8,10 e punteggio economico 11).
La ricorrente ha presentato un’istanza di accesso in data 23 settembre 2025 attraverso il portale SINTEL. La EG, in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso a mezzo p.e.c. il provvedimento di aggiudicazione con i verbali, ma senza le offerte delle partecipanti, comunicando contestualmente un link che – secondo la ricostruzione della ricorrente – non consentiva di aprire alcuna pagina. Dopo ulteriori richieste di accesso nelle date 10 ottobre e 30 ottobre 2025, la EG ha comunicato in data 30 ottobre 2025 che le offerte delle concorrenti erano state messe a disposizione tramite il link comunicato in data 2 ottobre 2025. La ricorrente, riscontrata la persistente inaccessibilità della documentazione, ha formulato una nuova richiesta e in data 31 ottobre 2025 la EG ha trasmesso un nuovo link per accedere alle offerte concorrenti.
3. Impugnando il provvedimento di aggiudicazione la ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 120 c.p.a. per mancata comunicazione tempestiva e rituale della documentazione di gara attraverso la piattaforma digitale; violazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché eccesso di potere, per illogicità della valutazione e per difetto di motivazione, stante l’indeterminatezza della griglia di valutazione; erroneità della valutazione relativa agli altri concorrenti in relazione a quella ricevuta dalla propria offerta.
Si è costituita in giudizio la EG RI, quale Stazione Unica Appaltante, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività del ricorso; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
Le Amministrazioni statali si sono costituite per il tramite dell’Avvocatura dello Stato: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità portuale hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Commissario straordinario ha eccepito la tardività del ricorso e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
Si è costituita la B.T.P. Infrastrutture s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento, eccependo la tardività del ricorso e insistendo per il rigetto nel merito.
Si è costituita con memoria di stile la NA SU s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento.
Le altre due controinteressate nominate in epigrafe sono rimaste intimate.
All’udienza del 5 dicembre 2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ha fissato la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 27 febbraio 2026.
3.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 febbraio 2026 parte ricorrente ha impugnato, cautelativamente, il decreto del Commissario n. 1/2026, recante individuazione di EG RI quale soggetto attuatore/stazione appaltante per la fase esecutiva dei lavori di realizzazione della Fase B della nuova diga foranea del Porto di Genova, sia la Convenzione stipulata dalla Struttura commissariale con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con la quale sono state definite modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni e individuate determinate professionalità dell’Autorità per ricoprire specifiche attività e funzioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle affidate con l’appalto de quo .
All’udienza del 27 febbraio 2026, la causa è stata rinviata e rimessa alla Seconda Sezione del Tribunale al fine di consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti relativi alla medesima procedura di gara.
3.2. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 marzo 2026, la ricorrente ha impugnato l’atto prot. 2093 del 16 marzo 2026, con cui la EG RI ha decretato l’esecuzione anticipata del servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiudicato con decreto n. 6968 – 2025 del 30 settembre 2025 con il raggruppamento costituendo tra la B.T.P. Infrastrutture s.p.a. (capogruppo mandataria) e le società Rogedil s.r.l., Thetis s.p.a., Seacon s.r.l. e Interprogetti s.r.l. (mandanti).
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica del 15 aprile 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
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4. È possibile prescindere dalla disamina della questione relativa alla tempestività del ricorso (rubricata sub I nell’atto introduttivo), dalla conseguente eccezione di tardività, nonché dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva, stante l’infondatezza nel merito delle censure avanzate da parte ricorrente.
4.1. Il primo motivo (rubricato sub II nell’atto introduttivo) non merita accoglimento.
4.1.1. Gli articoli 16 e 18 del disciplinare di gara hanno previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica, articolato in tre criteri di valutazione: « l’adeguatezza e professionalità dell’offerta », le « caratteristiche metodologiche dell’offerta » e la « precedente esperienza nella gestione di progetti complessi e composizione del gruppo di lavoro ». Ciascuno dei suddetti criteri è stato suddiviso in due sotto-criteri e per ognuno di essi la Stazione appaltante ha formulato una descrizione degli elementi di valutazione, prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo: 10 punti per ciascuno dei due sub-criteri di cui al criterio 1; 15 punti per ciascuno dei sub-criteri relativi ai criteri 2 e 3.
Pur non trattandosi di una griglia particolarmente dettagliata, il Collegio osserva che non può comunque sostenersi che, relativamente all’assegnazione dei punteggi, il disciplinare sia indeterminato; anche volendo ritenere che i due sub-criteri che compongono il primo criterio siano identici, dovendo la Commissione valutare ciascuna delle due differenti esperienze di supporto tecnico e gestionale al R.U.P. presentate dalla concorrente, la valutazione dell’offerta tecnica risulterebbe articolata in cinque sub-criteri complessivi.
4.1.1.2. Inoltre, non può essere sottovalutata, in questa prospettiva, la valenza dei descrittori che hanno guidato la Commissione nell’assegnazione del punteggio per ciascun sub-criterio: il disciplinare, infatti, non si limita a elencare dei parametri, ma circoscrive la discrezionalità della Commissione esprimendo una preferenza per alcuni elementi. A titolo esemplificativo, con riferimento al sub-criterio costituito dall’« adeguatezza del servizio di PMC […] di supporto tecnico e gestionale (PMC) prestato durante l'evoluzione e l'avanzamento di una commessa avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime collaudate nei dieci anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte », la griglia specifica che « un maggior apprezzamento, sarà attribuito a servizi di PMC e Direzione Lavori eseguiti per la realizzazione di dighe frangiflutti di lunghezza assimilabile a quella oggetto della presente procedura (FASE B), realizzate a protezione di porti. Saranno valorizzati esempi di opere marittime realizzate su fondali argillosi o comunque caratterizzati dalla presenza di strati di rilevante spessore di terreno coesivo poco consistente ».
4.1.2. Passando allo scrutino dell’ulteriore doglianza articolata in seno allo stesso motivo, non è condivisibile l’affermazione secondo la quale, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, l’attribuzione di un punteggio pari a 0 sarebbe possibile solamente nel caso « di mancata conferma della veridicità delle informazioni al servizio relativo ». Infatti, reputa il Collegio che la Commissione poteva attribuire un punteggio pari a 0 anche al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 16, qualora lo stesso fosse espressivo della maggiore preferenza accordata ad altre offerte nell’ambito del confronto a coppie. Del resto, tale esito è fisiologico se si considerano le caratteristiche di tale modalità di valutazione delle offerte: « un punteggio alto […] testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti » (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2022, n. 16).
In tale prospettiva, l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari a 0 non può essere intesa in senso penalizzante né corrisponde a un illegittimo giudizio di inammissibilità dell’offerta, ma costituisce il risultato di un confronto comparativo rispetto alle altre proposte. In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa, ritenendo che nell’ambito del confronto a coppie il conseguimento di un punteggio pari a 0 non è automaticamente espressivo di una assoluta inadeguatezza dell’offerta (T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 dicembre 2024, n. 2942; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 17 luglio 2024, n. 1172; T.A.R. Friulia Venezia Giulia, 4 novembre 2022, n. 446).
In ogni caso, anche volendo assecondare sul punto la ricostruzione ermeneutica della ricorrente, secondo la quale il punteggio pari a 0 non avrebbe potuto essere attribuito, la censura non supererebbe la prova di resistenza, posto che l’offerta del raggruppamento guidato dalla società RO NE risulterebbe soccombente nel confronto con le altre, a prescindere dal punteggio conseguito.
4.2. Anche il secondo motivo (rubricato sub III) non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
La ricorrente contesta la legittimità delle operazioni valutative della Commissione, sostenendo che l’attribuzione agli altri concorrenti di punteggi più elevati sarebbe irragionevole.
4.2.1. È opportuno premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, « l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti » (fra la tante si vedano: Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2026, 2982; Sez. IV, 28 novembre 2025, n. 9388; Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2815).
4.2.2. Alla luce di tali coordinate, il Collegio osserva quanto segue.
4.2.2.1. La ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Commissione ha attribuito un punteggio più elevato al raggruppamento vincitore, nonostante la ricorrente abbia presentato servizi per opere di valore economico maggiore rispetto all’aggiudicataria.
La tabella contenuta nel disciplinare (pag. 23), con riferimento ai sub-criteri 1.1. e 1.2. così recita: « Saranno valorizzati esempi di opere marittime realizzate su fondali argillosi o comunque caratterizzati dalla presenza di strati di rilevante spessore di terreno coesivo poco consistente. Saranno valorizzati servizi svolti in relazione ad opere marittime. Anche l'importo contrattuale del servizio sarà preso in considerazione ai fini della valutazione del Servizio».
L’Amministrazione ha dunque stabilito di apprezzare non l’importo economico dell’opera, bensì il valore del servizio prestato, attribuendo altresì rilevanza ad ulteriori caratteristiche qualitative delle pregresse esperienze.
4.2.2.2. La RO NE s.r.l. deduce poi che l’aggiudicataria ha presentato nove appalti, non tutti riferiti ad opere collaudate.
Non risulta, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che la Commissione, ai fini della valutazione del criterio 3.1, abbia tenuto conto delle opere non collaudate, anche perché la controinteressata ha fornito alla Stazione appaltante apposita dichiarazione sullo stato di avanzamento delle opere ancora in corso di esecuzione. Alla luce di ciò, il punteggio assegnato all’aggiudicataria non può reputarsi irragionevole né arbitrario, anche volendo considerare le sole opere collaudate, che, secondo l’esposizione della stessa, non specificamente contestata dalla ricorrente, ammontano a tre.
Del resto, dal tenore letterale del descrittore relativo al sub-criterio 3.1. emerge che la valutazione richiesta dalla Commissione è sbilanciata verso una maggiore considerazione dei profili qualitativi dei progetti, piuttosto che di quelli quantitativi: l’esperienza non è apprezzata (solo) sulla base del numero dei progetti, bensì sulla presenza di « particolari problematiche di tipo geologico, marittimo, idrogeologico e geotecnico ».
4.2.2.3. Sempre in seno allo stesso motivo, la ricorrente si duole del punteggio attribuito alle figure professionali.
Anche tali critiche non sono in grado di sovvertire la preferenza espressa dai Commissari. Non risultano profili inadeguati rispetto alla consistenza della commessa e, peraltro, il punteggio preferenziale era previsto solo per i componenti aggiuntivi, come si evince chiaramente dal descrittore relativo al criterio 3.1. (pag. 24 del disciplinare).
5. Sulla base delle considerazioni appena formulate, il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato.
5.1. Il rigetto del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, in quanto non sussiste in capo alla ricorrente alcun interesse a dolersi degli atti successivi all’aggiudicazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro di 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore del Commissario straordinario, dell’Autorità Portuale e del Ministero, in euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata e in euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore della EG RI. Possono essere compensate in favore della Rina SU s.p.a., costituita in giudizio solo formalmente. Nulla va disposto sulle spese rispetto alle controinteressate non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore del Commissario straordinario, dell’Autorità Portuale e del Ministero, in euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata e in euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore della EG RI; le compensa rispetto alla Rina SU s.p.a.; nulla sulle spese rispetto alle controinteressate non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IC LI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IC LI | UC EL |
IL SEGRETARIO