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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.7.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1975,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliati in
ON, Via Italia n. 28, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), uniti in matrimonio nel comune di Napoli (NA) in data 01/09/2001, C.F._2 come da atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n.264, parte 2, serie A - anno 2001 - Comune di NAPOLI (NA), anno 2001;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio nel relativo Registro;
3) disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a chiedere o pretendere per il loro rispettivo mantenimento o per altro titolo;
la signora in particolare, si impegna, entro cinque giorni dalla comunicazione Parte_1 dell'emissione della sentenza divorzile, a rimettere la querela ed a revocare la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR 8484/2021 Procura di ON, attualmente in fase di appello con attesa di fissazione udienza presso la Corte di Appello di
Milano, rinunciando con detta rimessione ad ogni e qualsivoglia ulteriore azione, anche in sede civile, e/o voce di danno collegata al predetto procedimento penale nonché ad ogni ulteriore spesa, ivi comprese le spese legali liquidate nel primo grado di giudizio con la sentenza n.
2354/2024 emessa dal Tribunale di ON in data 17.6.2024;
5) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, signora in Parte_1
Vimercate (MB) via Carlo Galbussera n.10;
6) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a Per_2 Persona_3 weekend alterni dal venerdì tardo pomeriggio sino al lunedì mattina, allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola;
quando il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per la cena, il martedì ed il giovedì, per poi riaccompagnandoli presso la casa materna alle ore 21.30 circa;
quando il weekend sarà di spettanza paterna il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche il mercoledì, con successivo accompagnamento dei minori presso la casa materna alle ore 21.30 circa;
7) disporre che, secondo l'alternanza già in essere e salvo diversi accordi, i genitori, durante le vacanze natalizie, trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 31.12 e dal giorno 01.01 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
Entrambe le parti si impegnano, nel rispetto degli orari di visita dei minori, ad avvisare l'altro genitore in caso di imprevisto;
8) disporre che ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive durante le vacanze estive da concordarsi indicativamente entro il 30.04 di ogni anno;
9) dare atto che il padre percepirà il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi, allorquando questi ultimi potranno istruire autonoma istanza/domanda (anche per eventuali istituti equipollenti), percependone i relativi importi;
le parti, sino al raggiungimento della maggiore età di e si impegnano Per_2 Per_1 rispettivamente a presentare la relativa domanda presso gli istituti competenti;
10) dare atto che l'assegno unico, ovvero qualsivoglia futuro eventuale istituto di ausilio equipollente a favore di , sarà percepito direttamente da quest'ultimo in via autonoma, con Pt_3 relativo accredito sul proprio conto corrente;
11) disporre che i genitori siano tenuti al mantenimento ordinario dei figli minori e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, in via diretta secondo i tempi di permanenza sopra indicati;
12) disporre che le spese straordinarie riguardanti i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in applicazione del protocollo del Tribunale di ON del 07.05.2018;
13) dare atto che le parti autorizzano il reciproco rilascio dei passaporti, o del documento equipollente valido per l'espatrio, anche per i figli minorenni;
14) dare atto che le spese del presente procedimento si intendono interamente a carico della signora Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di ON in data 5.3.2019 (pubblicata in data 19.3.2019) e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( nato il [...], nato il Pt_3 Per_2
2.2.2009 e nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.7.2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Napoli in data 1.9.2001 (atto n. 264, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
LB AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa LB AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.7.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1975,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Veronica Maiorano ed elettivamente domiciliati in
ON, Via Italia n. 28, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), uniti in matrimonio nel comune di Napoli (NA) in data 01/09/2001, C.F._2 come da atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n.264, parte 2, serie A - anno 2001 - Comune di NAPOLI (NA), anno 2001;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio nel relativo Registro;
3) disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a chiedere o pretendere per il loro rispettivo mantenimento o per altro titolo;
la signora in particolare, si impegna, entro cinque giorni dalla comunicazione Parte_1 dell'emissione della sentenza divorzile, a rimettere la querela ed a revocare la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR 8484/2021 Procura di ON, attualmente in fase di appello con attesa di fissazione udienza presso la Corte di Appello di
Milano, rinunciando con detta rimessione ad ogni e qualsivoglia ulteriore azione, anche in sede civile, e/o voce di danno collegata al predetto procedimento penale nonché ad ogni ulteriore spesa, ivi comprese le spese legali liquidate nel primo grado di giudizio con la sentenza n.
2354/2024 emessa dal Tribunale di ON in data 17.6.2024;
5) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, signora in Parte_1
Vimercate (MB) via Carlo Galbussera n.10;
6) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a Per_2 Persona_3 weekend alterni dal venerdì tardo pomeriggio sino al lunedì mattina, allorquando i ragazzi verranno accompagnati a scuola;
quando il weekend sarà di spettanza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per la cena, il martedì ed il giovedì, per poi riaccompagnandoli presso la casa materna alle ore 21.30 circa;
quando il weekend sarà di spettanza paterna il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche il mercoledì, con successivo accompagnamento dei minori presso la casa materna alle ore 21.30 circa;
7) disporre che, secondo l'alternanza già in essere e salvo diversi accordi, i genitori, durante le vacanze natalizie, trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 31.12 e dal giorno 01.01 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
Entrambe le parti si impegnano, nel rispetto degli orari di visita dei minori, ad avvisare l'altro genitore in caso di imprevisto;
8) disporre che ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive durante le vacanze estive da concordarsi indicativamente entro il 30.04 di ogni anno;
9) dare atto che il padre percepirà il 50% dell'assegno unico dovuto per i figli minori sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi, allorquando questi ultimi potranno istruire autonoma istanza/domanda (anche per eventuali istituti equipollenti), percependone i relativi importi;
le parti, sino al raggiungimento della maggiore età di e si impegnano Per_2 Per_1 rispettivamente a presentare la relativa domanda presso gli istituti competenti;
10) dare atto che l'assegno unico, ovvero qualsivoglia futuro eventuale istituto di ausilio equipollente a favore di , sarà percepito direttamente da quest'ultimo in via autonoma, con Pt_3 relativo accredito sul proprio conto corrente;
11) disporre che i genitori siano tenuti al mantenimento ordinario dei figli minori e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, in via diretta secondo i tempi di permanenza sopra indicati;
12) disporre che le spese straordinarie riguardanti i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in applicazione del protocollo del Tribunale di ON del 07.05.2018;
13) dare atto che le parti autorizzano il reciproco rilascio dei passaporti, o del documento equipollente valido per l'espatrio, anche per i figli minorenni;
14) dare atto che le spese del presente procedimento si intendono interamente a carico della signora Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di ON in data 5.3.2019 (pubblicata in data 19.3.2019) e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( nato il [...], nato il Pt_3 Per_2
2.2.2009 e nato il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.7.2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Napoli in data 1.9.2001 (atto n. 264, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in ON, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
LB AN