CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
CR AN, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Paride Adami 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. DCOPD0838 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 226/2023 accoglieva parzialmente il ricorso di Resistente_1 avverso avviso di pagamento emesso dal Comune di Porto Azzurro per debenze TARI dell'anno 2019, in relazione ad un immobile della Resistente_1 posto in detto Comune.
Il primo Giudice, respinte altre eccezioni, accoglieva il punto concernente la riduzione della tassa del 30% in presenza del presupposto soggettivo, corrispondente alla condizione della ricorrente, dell'unico occupante residente ultrasessantacinquenne. In particolare, anche alla luce della previsione della sentenza della Corte costituzionale 209/2022, riteneva di disapplicare il Regolamento Comunale TARI che, a far data dal 1/1/2019, escludeva il detto beneficio in presenza, come nella specie, di nucleo familiare “scisso”; per essere il coniuge della Res_1 residente in altra abitazione dello stesso comune di porto Azzurro.
Si appella il Comune e, richiamando altri aspetti non più controversi, sul punto specifico oggetto della decisione, ribadisce la vigenza, per l'annualità di cui si tratta, del Regolamento Comunale che, in presenza del presupposto sopra citato, esclude l'applicazione della riduzione in parola.
Parte appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
In linea con le condivisibili conclusioni a cui è pervenuta la Sent. 1205/2024, nello speculare procedimento relativo alla posizione di Nominativo_1, coniuge della Res_1, ove il ricorso del contribuente veniva accolto, sono da ritenersi corrette le conclusioni della decisione qui appellata. Ciò in quanto il Regolamento Comunale che esclude il beneficio in presenza di “nucleo scisso” è sicuramente da disapplicare, in quanto risulta in insanabile contrasto, a questo punto, con la decisione della Corte
Costituzionale 209/2022 che è intervenuta sull'art.13 co. 2 Dl 201/2011 e succ. modd., fissandone la parziale illegittimità costituzionale;
laddove, ai fini dell'applicazione di benefici fiscali quale quello di cui si tratta, ha sostituito il concetto di dimora abituale o residenza anagrafica del possessore e del proprio nucleo familiare, con quello di dimora abituale e residenza anagrafica del possessore richiedente il beneficio. Ciò sulla considerazione della possibilità che persone unite in matrimonio o in unione civile abbiano, per ragioni le più diverse, residenze o dimore abituali distinte.
Così configurato l'attuale perimetro costituzionale, è evidente l'insussistenza di qualsiasi spazio di applicabilità per istituti quali quello del cosiddetto “nucleo scisso”, richiamato dal Regolamento Comunale;
salvo che non si dia prova della presenza di una situazione di fatto non corrispondente al vero, per quanto attiene all'esistenza di luoghi di dimora o residenza asseritamente separati, da parte dei due coniugi, in realtà conviventi. Di ciò però non v'è traccia agli atti del procedimento, per cui l'appello va respinto. Sussistono valide ragioni per disporre lòa compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
CR AN, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 64/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Paride Adami 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. DCOPD0838 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 226/2023 accoglieva parzialmente il ricorso di Resistente_1 avverso avviso di pagamento emesso dal Comune di Porto Azzurro per debenze TARI dell'anno 2019, in relazione ad un immobile della Resistente_1 posto in detto Comune.
Il primo Giudice, respinte altre eccezioni, accoglieva il punto concernente la riduzione della tassa del 30% in presenza del presupposto soggettivo, corrispondente alla condizione della ricorrente, dell'unico occupante residente ultrasessantacinquenne. In particolare, anche alla luce della previsione della sentenza della Corte costituzionale 209/2022, riteneva di disapplicare il Regolamento Comunale TARI che, a far data dal 1/1/2019, escludeva il detto beneficio in presenza, come nella specie, di nucleo familiare “scisso”; per essere il coniuge della Res_1 residente in altra abitazione dello stesso comune di porto Azzurro.
Si appella il Comune e, richiamando altri aspetti non più controversi, sul punto specifico oggetto della decisione, ribadisce la vigenza, per l'annualità di cui si tratta, del Regolamento Comunale che, in presenza del presupposto sopra citato, esclude l'applicazione della riduzione in parola.
Parte appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
In linea con le condivisibili conclusioni a cui è pervenuta la Sent. 1205/2024, nello speculare procedimento relativo alla posizione di Nominativo_1, coniuge della Res_1, ove il ricorso del contribuente veniva accolto, sono da ritenersi corrette le conclusioni della decisione qui appellata. Ciò in quanto il Regolamento Comunale che esclude il beneficio in presenza di “nucleo scisso” è sicuramente da disapplicare, in quanto risulta in insanabile contrasto, a questo punto, con la decisione della Corte
Costituzionale 209/2022 che è intervenuta sull'art.13 co. 2 Dl 201/2011 e succ. modd., fissandone la parziale illegittimità costituzionale;
laddove, ai fini dell'applicazione di benefici fiscali quale quello di cui si tratta, ha sostituito il concetto di dimora abituale o residenza anagrafica del possessore e del proprio nucleo familiare, con quello di dimora abituale e residenza anagrafica del possessore richiedente il beneficio. Ciò sulla considerazione della possibilità che persone unite in matrimonio o in unione civile abbiano, per ragioni le più diverse, residenze o dimore abituali distinte.
Così configurato l'attuale perimetro costituzionale, è evidente l'insussistenza di qualsiasi spazio di applicabilità per istituti quali quello del cosiddetto “nucleo scisso”, richiamato dal Regolamento Comunale;
salvo che non si dia prova della presenza di una situazione di fatto non corrispondente al vero, per quanto attiene all'esistenza di luoghi di dimora o residenza asseritamente separati, da parte dei due coniugi, in realtà conviventi. Di ciò però non v'è traccia agli atti del procedimento, per cui l'appello va respinto. Sussistono valide ragioni per disporre lòa compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.