Sentenza 5 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2018, n. 30176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30176 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2018 |
Testo completo
la ::>eg uente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/04/2017 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
LUCA RAMACCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20/4/2017 ha riconosciuto ST RO, che ha condannato alla pena dell'ammenda, responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06, per avere effettuato, in assenza del prescritto titolo abilitativo, attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (sfabbricidi derivanti da attività di demolizione) depositandoli in modo permanente su un terreno di sua proprietà (fatti accertati in Palermo, il 3/5/2013). Avverso tale pronuncia il predetto propone appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di impugnazione lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale lo avrebbe ritenuto autore dello smaltimento senza alcuna indagine sulla provenienza dei rifiuti e che la presenza degli stessi, su un terreno di sua proprietà, in tre cumuli non sarebbe di per sé dimostrativa dell'effettuazione di detta attività nei termini individuati dal legislatore. Osserva, inoltre, che nessuna indagine sarebbe stata effettuata sulla possibile qualificazione dell'attività come deposito temporaneo, né sulle caratteristiche dell'area. Se, cioè, la stessa fosse accessibile a chiunque o ne fosse inibito l'accesso ad estranei, rilevando che il giudice avrebbe dovuto ricercare ipotesi alternative alla tesi accusatoria al fine di sollevare ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'imputato ha proposto appello che la Corte territoriale, considerato che era stata pronunciata condanna alla sola pena dell'ammenda, ha trasmesso a questa Corte. Va a tale proposito osservato che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117;Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
3. Ciò posto, osserva il Collegio che l'impugnazione è stata formulata limitandosi alla alternativa prospettazione di più situazioni, dapprima lamentando il mancato accertamento sulla provenienza dei rifiuti, poi ipotizzando l'insussistenza dell'attività di smaltimento come definita dalla legge, successivamente riferendosi all'istituto del deposito temporaneo, dopo ancora ipotizzando l'abbandono sul rifiuto da parte di terzi ed, infine, lamentando l'insufficienza della motivazione per non essersi il Tribunale interrogato sull'esistenza di ipotesi alternative alla tesi accusatoria, affermando conclusivamente che la sentenza impugnata sarebbe meritevole di censura "per violazione di legge per carenza di adeguata motivazione". Invero, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che i fatti contestati erano emersi a seguito di accertamento su segnalazione e che la polizia giudiziaria operante aveva proceduto ad un sopralluogo su un'area di circa 1.100 mq, risultata di proprietà dell'imputato, sulla quale venivano rinvenuti rifiuti, dettagliatamente descritti in miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, terre e rocce, che, sottoposti ad analisi al fine di verificare le concentrazioni di metalli, IPA ed idrocarburi, venivano all'esito delle stesse classificati come speciali non pericolosi. Emerge dalla sentenza impugnata che era stato anche accertato che l'imputato era privo dei titoli abilitanti allo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti la quale, come è noto, comprende anche lo smaltimento degli stessi. Non risulta, dalla sentenza impugnata, che la difesa abbia in qualche modo rappresentato una diversa ricostruzione della vicenda nel corso del giudizio e ciò non ha fatto neppure nell'atto di impugnazione, ove si è limitata alla prospettazione di diverse ipotesi alternative ed incompatibili tra loro, senza peraltro considerare la eventuale posizione dell'imputato rispetto ad esse, procedendo soltanto alla mera elencazione, accompagnata dalla conclusiva affermazione secondo la quale il giudice avrebbe dovuto escludere altre possibili letture alternative delle emergenze processuali prima di pervenire all'affermazione di responsabilità. Ciò evidenzia, ad avviso del Collegio, una inammissibile enunciazione in forma perplessa o alternativa dei motivi di impugnazione.
4. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che è inammissibile il ricorso presentato mediante prospettazione di vizi di motivazione indicati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2010, T, Rv. 248037. Conf. Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 (dep. 2012), Bidognetti e altri, Rv. 251528), osservando che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri. stabilisce la possibilità del ricorso per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata (così Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo e altro, Rv. 254329. V. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/201, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535, ove in motivazione si esclude, sulla base del tenore letterale dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. e del confronto con la corrispondente disposizione del codice di procedura civile precedente alla novella del 2012, la possibilità di svolgere censure di insufficiente motivazione e/o di inadeguata ponderazione degli elementi di valutazione).
5. Alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio, il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in