Decreto cautelare 17 luglio 2025
Ordinanza collegiale 4 settembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
del "-OMISSIS-", trasmesso ai ricorrenti in data -OMISSIS-, col quale l'A.S.L. di LL ha previsto per il minore-OMISSIS- un progetto, per gli utenti ASD livello 1 di età compresa tra i 13 e i 18 anni, sviluppato in incontri quindicinali, con l'obiettivo di "potenziare le abilità sociali ed emotive - sviluppare le abilità comunicative - potenziare le abilità di gioco -inserire in attività di tempo libero/contesti territoriale";
della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita al compimento del tredicesimo anno di età del paziente;
del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di LL, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 12 a settimana, a cui è necessario aggiungere un'ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA, con il compito di trasferire progressivamente i trattamenti in NET (ambiente naturale di vita) fino al compimento del diciottesimo anno d'età;
nonché PER LA DA
della stessa Amministrazione intimata all'erogazione, in forma diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa, il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore con le modalità sopra precisate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SL LL;
Visto il decreto monocratico presidenziale n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I coniugi -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, nato ad [...] il-OMISSIS- affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno adìto questo TAR impugnando il c.d. “-OMISSIS-” elaborato e trasmesso dalla SL di LL in data -OMISSIS-, con cui assumono che sia stata di fatto negata la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA che il minore -OMISSIS- ha seguito dall’età di due anni.
1.1. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto a questo giudice l’annullamento: a) del “-OMISSIS-” con il quale l’ASL di LL ha previsto l’inserimento di -OMISSIS- in un progetto per gli utenti ASD livello 1 di età compresa tra i 13 e i 18 anni, sviluppato in incontri quindicinali, con l’obiettivo di “potenziare le abilità sociali ed emotive- sviluppare le abilità comunicative- potenziare le abilità di gioco-inserire in attività di tempo libero/contesti territoriali”; b) del diniego implicito di prosecuzione del trattamento ABA precedentemente predisposto in favore del minore, presso il suo domicilio e nei suoi contesti di vita; c) della delibera n. -OMISSIS-, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; c) del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) n. 131/2021, adducendone l’illegittimità, là dove dispone la suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce di età, in quanto non si terrebbe conto della specificità dell’ABA per il quale la stessa Regione avrebbe affermato che “l’intensità media” è compresa tra 10 e 37,5 ore a settimana e, quindi, pari di media a 26 ore settimanali.
1.2. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di LL il trattamento ABA(Applied Behavior Analysis), necessario alle esigenze di salute del minore vale a dire per un numero di ore non inferiore a 12 a settimana, a cui è necessario aggiungere un’ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA, con il compito di trasferire progressivamente i trattamenti in NET (ambiente naturale di vita) fino al compimento del diciottesimo anno d’età.
1.3. Hanno chiesto, infine, una condanna dell’amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore con le modalità e per la durata sopra descritte.
2. Con decreto monocratico presidenziale n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza di misure cautelari interinali ex art. 56 c.p.a.
3. In data -OMISSIS- si è costituita in giudizio la ASL di LL per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione; non si è, invece, costituita la Regione Campania.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata confermata la statuizione di rigetto in cautelare di cui al decreto presidenziale n.-OMISSIS- e contestualmente sono stati disposti incombenti istruttori onerando l’ASL nei sensi che seguono: “ Ritenuto che per una corretta e completa ricostruzione fattuale, occorra nelle more acquisire dall’ASL di LL una dettagliata relazione aggiornata sul caso in esame, comprensiva degli eventuali accertamenti posti a base del Progetto impugnato; nella suddetta relazione - che la parte onerata avrà cura di depositare almeno 20 giorni prima dell’udienza di trattazione del merito - l’ASL di LL avrà cura di fornire dettagliate informazioni sull’avvio del Progetto -OMISSIS-sulla tempistica prevista e/o attuata, sui suoi sviluppi, nonché sui risultati attesi, intermedi e finali, alla luce della specifica situazione del minore, che dovrà essere comunque periodicamente monitorata, con cadenza almeno semestrale; ”
5. In vista dell’udienza pubblica del -OMISSIS-l’ASL di LL ha adempiuto l’ordinanza istruttoria con deposito della richiesta relazione in data -OMISSIS-.
6. Con memoria integrativa i ricorrenti hanno contestato i contenuti della predetta Relazione evidenziando l’inadeguatezza della proposta terapeutica dell’ASL ed il contrasto tra le dichiarazioni di cui alla Relazione della Dr.ssa-OMISSIS- dell’ASL ed i contenuti della “Valutazione Funzionale” redatta in data -OMISSIS- dalla Dott.ssa -OMISSIS- psicologa e analista del comportamento che segue il minore privatamente nonché gli esiti della perizia di parte, a firma del -OMISSIS-.
7. All’udienza pubblica predetta la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso proposto è infondato.
8.1. Come già osservato dal Presidente di Sezione in sede di decreto monocratico, nell’odierna vicenda “ diversamente da altre controversie in materia di trattamenti terapeutici per minori affetti da autismo portate all’attenzione di questo T.A.R., non risulta impugnato un “Progetto Riabilitativo Individualizzato” ma l’allegato “-OMISSIS-” redatto in via generale dal Dipartimento di salute mentale U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL AV, per utenti con ASD livello 1 senza compromissione intellettiva o del linguaggio associata, di età 13-18 anni, “con l’obiettivo di insegnare e/o migliorare nei ragazzi con ASD livello 1 le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana. Sono due gli elementi fondamentali del progetto: il contesto di gruppo, al fine di apprendere le basi della socialità attraverso il confronto, e la generalizzazione, attraverso interventi esterni allo scopo di trasferire nel contesto sociale quanto acquisito durante i laboratori. Parallelamente alle attività laboratoriali, il progetto prevede un coinvolgimento dei familiari, in quanto ricoprono un ruolo essenziale nella generalizzazione di tali abilità ”.
8.1.1. La valutazione operata dall’ASL circa la non necessità, sulla scorta della condizione complessiva del minore, di proseguire con la somministrazione di ore di trattamento con metodica ABA, è espressione di ampia discrezionalità.
Come tale, la predetta valutazione è assoggettata ad un apprezzamento ab externo dell’intrinseca congruità, proporzionalità e ragionevolezza della valutazione, limitato al rilievo di evidenze tali da comprovare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo o di un travisamento nell’apprezzamento degli elementi di fatto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113; Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8021).
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “ a fronte di decisioni implicanti l’esercizio di discrezionalità tecnica, il giudice non può sostituirsi alla parte pubblica nello svolgimento di valutazioni su fatti complessi - costituenti i presupposti del provvedere – ex lege riservate alla sede amministrativa ” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 4918).
8.1.2. Ne consegue che la citata valutazione è sindacabile, nel “merito” solo nel senso del vaglio al criterio della c.d. credibilità logica, vale a dire nei casi in cui tale valutazione possa ritenersi assolutamente abnorme, irrazionale, illogica.
8.2. Tanto chiarito, deve rilevarsi che le contestazioni profilate dai ricorrenti appaiono sviluppate mediante soggettivi e opinabili apprezzamenti dei contenuti e delle modalità esecutive del -OMISSIS- che non sono, tuttavia, sostenute da un sufficiente quadro probatorio atto a sostenere la tesi della assoluta inadeguatezza del Progetto stesso rispetto ai fini che si propone di raggiungere.
8.2.1. Né un principio di prova può essere rinvenuto nella valutazione funzionale operata dalla Dr.ssa -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che la perizia di parte non può essere contrapposta all'attività di valutazione di una commissione connotata da discrezionalità tecnica.
8.3. Il Collegio ritiene, al riguardo, di richiamare una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 6785 del 29 luglio 2024) con la quale il giudice amministrativo ha inteso precisare che “ non sia ammissibile che il privato cittadino aneli a sovrapporre le proprie personali valutazioni, o quelle di un proprio centro clinico di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale, che deve muoversi notoriamente nelle anguste strettoie tra la disciplina vincolistica sul contenimento ella spesa sanitaria, secondo i suoi andamenti pendolari in base alle congiunture della finanza pubblica, e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza scolpiti nel d.P.C.M. del 2017, che costituiscono l’ossatura dello stato sociale sanitario: non possono valere a mutare i termini del discorso gli enfatici richiami né dell’art. 32 Cost. né dell’art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in base al quale gli Stati devono fornire alle persone con disabilità “i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani. Invero, nel caso di specie, l’Amministrazione sanitaria non sta negando all’assistito il nucleo di prestazioni di cui ha bisogno, bensì disconosce l’appropriatezza e l’efficacia della metodica -OMISSIS- per il minore ormai adolescente (n.d.r.: nel caso di specie la minore è nata nel -OMISSIS-, privilegiando, di contro, un diverso piano trattamentale sulla scorta di motivati assunti medico- scientifici condensati nei documenti di indirizzo e programmatici, nazionali e regionali: in definitiva, il diritto alla salute vergato nella Carta costituzionale non implica un incondizionato diritto ad un complesso di prestazioni liberamente individuate come appropriate dall’interessato, bensì transita per un ineludibile momento di esercizio della discrezionalità tecnica attraverso la quale l’Amministrazione sanitaria elabora il piano trattamentale o terapeutico ritenuto più adatto secondo la migliore scienza ed esperienza disponibili al momento. Indi, il nucleo più intimo di tutela della salute del disabile, per come salvaguardato dalle due disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale, non viene intaccato dalle determinazioni della Azienda sanitaria locale contestate in questa sede, che anzi si propone di promuoverlo e proteggerlo ”.
8.4. Ebbene, le critiche di parte ricorrente mirano a demolire un atto che, fin dall’intitolazione dello stesso come “Progetto” e che nel paragrafo dedicato agli “OBIETTIVI” utilizza termini quali Potenziamento, Sviluppo, Inserimento, Auto-aiuto, in linea con la peculiare situazione del minore, il quale, all’attualità, necessita di sperimentare autonomia e di rafforzare la personale capacità di interazione e di comunicazione con i pari.
Al riguardo, nella memoria difensiva l’ASL ha sufficientemente illustrato le ragioni per cui, dinanzi ad un livello di gravità I secondo il DSM e ad una situazione definita “ad alto funzionamento” con permanenza di difficoltà di socializzazione e di condivisione delle comuni regole comunicative, la scelta dell’amministrazione sanitaria di proporre l’inserimento del minore in un percorso di terapia cognitivo comportamentale di gruppo – in alternativa al metodo ABA – è stata ritenuta più adatta alle esigenze del bambino, integrandosi con altre strategie che supportano il suo sviluppo emotivo e cognitivo e quelle per cui, al contrario, la prosecuzione della terapia ABA potrebbe avere dei risultati controproducenti esponendo il minore al rischio di: a) eccessiva rigidità o ripetitività dei programmi ABA; b) maggiore focalizzazione sui comportamenti esterni che sulle emozioni; c) stress per il bambino.
8.5. Peraltro, nel caso di specie, a fronte delle suddette motivate valutazioni dell’ASL di adeguatezza del Progetto proposto (vd. pg. 2 della Relazione a firme della Dr.ssa-OMISSIS-OMISSIS-, allegata al deposito documentale del -OMISSIS-), risulta in atti che, seppur per motivi legittimi quali impegni concomitanti del ragazzo, delle sei occasioni di incontro del gruppo in cui è stato inserito -OMISSIS--OMISSIS-, il minore abbia presenziato solo tre volte ciò che lascia ragionevolmente inferire che, a fronte dello sforzo organizzativo dell’ASL e delle inevitabili iniziali difficoltà di inserimento del minore all’interno del Progetto, non vi sia una mancanza nelle modalità esecutive (esclusivamente) addebitabile all’A.S.L., suscettibile di censura nella presente sede.
9. Alla luce delle considerazioni svolte, va esclusa la fondatezza del ricorso.
10. Per effetto dell’infondatezza del ricorso con riferimento al Progetto elaborato dall’A.S.L. di LL e trasmesso ai ricorrenti in data -OMISSIS-, il ricorso risulta inammissibile nella parte relativa all’impugnativa della delibera aziendale n. -OMISSIS-, in primo luogo perché tale delibera non si pone in rapporto di presupposizione con l’atto gravato (che difatti non è adottato in virtù della delibera aziendale); inoltre perché, confermato il Progetto per effetto del rigetto della domanda di annullamento dello stesso, non si può ritenere che la parte ricorrente abbia interesse concreto ed attuale alla contestazione di tale delibera.
10.1. Ad ogni modo, non sembra superfluo ricordare che questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-ha annullato la delibera dell’A.S.L. intimata n. -OMISSIS- nella parte in cui alcuna terapia ABA è stata prevista dai 13 ai 18 anni.
11. Passando alla richiesta di annullamento del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021, il ricorso è parimenti inammissibile atteso che il predetto PDTA nel caso di specie non è risultato in alcun modo di per sé lesivo per gli interessi del minore.
12. Risultano, infine, parimenti inammissibili le ulteriori domande di accertamento e di condanna, la cui delibazione necessariamente presuppone il positivo esito dell’azione di annullamento contestualmente proposta.
13. Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, ferma restando l’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in parte e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NO | LU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.