Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rolle, Aldo Stefano Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto n. prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Torino, di divieto di detenzione di armi, notificato il 20 febbraio 2022, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Vista la nota del 27.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa RO PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto n. prot. -OMISSIS- AREA I TER in data -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Torino, di divieto di detenzione di armi, notificato il 20 febbraio 2022, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali;
Rilevato che, con nota del 27.2.2026 il difensore attoreo ha dichiarato il venir meno dell’interesse del proprio assistito alla coltivazione del presente giudizio a seguito della cessione obbligatoria delleami in questione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile con compensazione delle spese del giudizio.
Ritenuto, in ragione della citata nota, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione del concreto svolgimento della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.