CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2024, n. 26824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26824 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: RO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. letta la memoria di replica del difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Procura di Cosenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26824 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 19/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16/11/2023 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la inefficacia della misura emessa nei confronti di AE DR il quale, nell'ambito del procedimento n. 2513/21 RGNR era stato tratto in arresto, sottoposto a misura cautelare e condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Ad avviso del Tribunale l'arresto era avvenuto due mesi dopo l'ultimo episodio contestato nel procedimento n. 4528/22 RGNR, in cui erano in corso attività captative che, secondo i decidenti, erano in atto al momento dell'arresto, con la conseguenza che gli elementi indiziari a carico del AE erano astrattamente noti, conoscibili o ancora desumibili. 2. Il sopra indicato provvedimento veniva appellato dal Pubblico Ministero il quale chiedeva il ripristino della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del AE in ordine ad una serie di ipotesi di reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi da 1 a 16) non ritenendo sussistenti gli elementi per retrodatare la misura alla data del 9- 12/7/2021. Il AE, infatti, in quella occasione era ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana rinvenuti presso la sua abitazione, in occasione della perquisizione eseguita. 3. L'appello del Pubblico Ministero veniva rigettato con l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame in data 21/3/2023 dep. 22/3/2024 sul presupposto che: a) si trattava di fatti commessi in data anteriore rispetto all'emissione del primo provvedimento custodiale del 9 luglio 2021, data dell'arresto in flagranza, b) gli elementi indiziari erano già desumibili dagli atti al momento dell'applicazione della prima misura cautelare. Ad avviso del Tribunale, infatti, la sussistenza della gravità indiziaria ritenuta idonea dal secondo provvedimento del 25 ottobre 2023 sarebbe stata fondata sugli esiti del compendio captativo acquisiti nell'ambito del procedimento n. 4528/22 RGNR, esiti che sarebbero stati presenti negli atti di indagine e, dunque, nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiale del luglio 2021 (due anni prima rispetto all'emissione della seconda ordinanza), epoca in cui erano già cessate le attività captative nell'ambito del procedimento n. 4528/22 RGNR. Concludeva il Tribunale nel senso che la separazione dei due procedimenti (il n. 2513/21 e il n. 4528/22 RGNR) sarebbe frutto di una scelta del Pubblico Ministero che giustifica la retrodatazione degli effetti del secondo provvedimento. 4. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente il grossolano errore in cui è incorso il Tribunale investito dell'appello in quanto le intercettazioni 2 valorizzate nella ordinanza n. 25/10/2023 sono state effettuate nell'ambito del procedimento n. 602/20 RGNR iscritto a carico di IO BA per il reato di omicidio e successivamente per l'ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/90. Che all'esito delle operazioni tecniche i carabinieri con nota del 6/10/21 hanno depositato alla Procura di Cosenza le risultanze investigative relative ai soli real:i di omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti contestati all'BA. Con nota del 27/1/22 la polizia giudiziaria ha trasmesso, per la prima volta, una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergevano numerosi reati di spaccio di sostanze stupefacenti commessi da diversi soggetti tra cui il AE. L'Ufficio di Procura, pertanto, disponeva lo stralcio delle nuove notizie di reato con formazione dell'autonomo fascicolo processuale recante il n. 4528/22 RGNR nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza cautelare del 25/10/23. Al netto della data in cui la Procura è venuta a conoscenza delle conversazioni rileva il Pubblico ministero ricorrente che le trascrizioni delle conversazioni sono avvenute nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 con conseguente impossibilità per l'organo di accusa di richiedere l'applicazione di una misura cautelare in ordine ai fatti relativi al suddetto procedimento mancando la "materiale disponibilità degli atti": Con grave carenza motivazionale il Tribunale si è limitato a sostenere che le intercettazioni poste a fondamento della seconda ordinanza erano state effettuate prima del 12//2021, che i colloqui avevano un contenuto esplicito senza indicare gli atti attraverso i quali l'ufficio di Procura sarebbe stato portato a conoscenza delle intercettazioni comprovanti i fatti dedotti nell'ordinanza del 25/20/2023. 5. La Procura Generale, in persona del sostituto Lidia Di Giorgio, ha concluso per iscritto chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 6. La difesa ha depositato memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Procura di Cosenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza va accolto. E' opportuno ricordare che allorquando nei confronti di un imputato siano emesse in procedimenti diversi, più ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Va, tuttavia, precisato che per "desumibilità" dagli atti si intende la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l'adozione di una misura cautelare. In altri 3 termini, la nozione di "anteriore desunnibilità" delle fonti indiziarie poste a fondamento della ordinanza emessa successivamente non deve essere confusa con quella di conoscenza o conoscibilità di determinati elementi di fatto. Occorre piuttosto la "specifica significanza processuale" che deve essere intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare il cui compendio deve essere dotato già di una propria portata dimostrativa che non richieda né ulteriori indagini né la elaborazione degli elementi provatori già acquisiti che rendano necessaria la separazione o l'iscrizione di un autonomo procedimento (in tal senso Sez. 4 n. 16343 del 29/03/2023 Rv. 284464-01). 2. Ritiene il Collegio che il Tribunale di Cosenza non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di "anteriore desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza custodiate che non possono consistere nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali quanto, piuttosto, nella condizione di conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli . indizi, suscettibile di dare luogo - in presenza di concrete e attuali esigenze cautelari - alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). 3. Nel caso in esame, è stato documentato dal Pubblico Ministero che le intercettazioni erano state avviate nell'ambito di un procedimento penale a carico di altro individuo indagato per il reato di omicidio oltre che cessione di stupefacenti;
che le trascrizioni delle intercettazioni poste alla base dell'ordinanza custodiate è stata eseguita dalla polizia giudiziaria nel periodo settembre- dicembre 2021, dunque, in epoca successiva all'arresto in flagranza del AE (9 luglio 2021); che, tempestivamente, in esito al deposito dell'informativa conclusiva relativa al AE (27/1/2022) è stato disposto lo stralcio della posizione del suddetto con formazione di autonomo fascicolo processuale. 4. Gli argomenti spesi dal Tribunale circa la "desumibilità" degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza custodiate non colgono nel segno poiché non vengono individuati gli atti dai quali si fa discendere la anteriore desumibilità rilevante ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. Cod. Proc. Pen.. Deciso in Roma il 19 giugno 2024
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. letta la memoria di replica del difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Procura di Cosenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26824 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 19/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16/11/2023 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la inefficacia della misura emessa nei confronti di AE DR il quale, nell'ambito del procedimento n. 2513/21 RGNR era stato tratto in arresto, sottoposto a misura cautelare e condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Ad avviso del Tribunale l'arresto era avvenuto due mesi dopo l'ultimo episodio contestato nel procedimento n. 4528/22 RGNR, in cui erano in corso attività captative che, secondo i decidenti, erano in atto al momento dell'arresto, con la conseguenza che gli elementi indiziari a carico del AE erano astrattamente noti, conoscibili o ancora desumibili. 2. Il sopra indicato provvedimento veniva appellato dal Pubblico Ministero il quale chiedeva il ripristino della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del AE in ordine ad una serie di ipotesi di reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi da 1 a 16) non ritenendo sussistenti gli elementi per retrodatare la misura alla data del 9- 12/7/2021. Il AE, infatti, in quella occasione era ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana rinvenuti presso la sua abitazione, in occasione della perquisizione eseguita. 3. L'appello del Pubblico Ministero veniva rigettato con l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame in data 21/3/2023 dep. 22/3/2024 sul presupposto che: a) si trattava di fatti commessi in data anteriore rispetto all'emissione del primo provvedimento custodiale del 9 luglio 2021, data dell'arresto in flagranza, b) gli elementi indiziari erano già desumibili dagli atti al momento dell'applicazione della prima misura cautelare. Ad avviso del Tribunale, infatti, la sussistenza della gravità indiziaria ritenuta idonea dal secondo provvedimento del 25 ottobre 2023 sarebbe stata fondata sugli esiti del compendio captativo acquisiti nell'ambito del procedimento n. 4528/22 RGNR, esiti che sarebbero stati presenti negli atti di indagine e, dunque, nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiale del luglio 2021 (due anni prima rispetto all'emissione della seconda ordinanza), epoca in cui erano già cessate le attività captative nell'ambito del procedimento n. 4528/22 RGNR. Concludeva il Tribunale nel senso che la separazione dei due procedimenti (il n. 2513/21 e il n. 4528/22 RGNR) sarebbe frutto di una scelta del Pubblico Ministero che giustifica la retrodatazione degli effetti del secondo provvedimento. 4. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente il grossolano errore in cui è incorso il Tribunale investito dell'appello in quanto le intercettazioni 2 valorizzate nella ordinanza n. 25/10/2023 sono state effettuate nell'ambito del procedimento n. 602/20 RGNR iscritto a carico di IO BA per il reato di omicidio e successivamente per l'ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/90. Che all'esito delle operazioni tecniche i carabinieri con nota del 6/10/21 hanno depositato alla Procura di Cosenza le risultanze investigative relative ai soli real:i di omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti contestati all'BA. Con nota del 27/1/22 la polizia giudiziaria ha trasmesso, per la prima volta, una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergevano numerosi reati di spaccio di sostanze stupefacenti commessi da diversi soggetti tra cui il AE. L'Ufficio di Procura, pertanto, disponeva lo stralcio delle nuove notizie di reato con formazione dell'autonomo fascicolo processuale recante il n. 4528/22 RGNR nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza cautelare del 25/10/23. Al netto della data in cui la Procura è venuta a conoscenza delle conversazioni rileva il Pubblico ministero ricorrente che le trascrizioni delle conversazioni sono avvenute nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021 con conseguente impossibilità per l'organo di accusa di richiedere l'applicazione di una misura cautelare in ordine ai fatti relativi al suddetto procedimento mancando la "materiale disponibilità degli atti": Con grave carenza motivazionale il Tribunale si è limitato a sostenere che le intercettazioni poste a fondamento della seconda ordinanza erano state effettuate prima del 12//2021, che i colloqui avevano un contenuto esplicito senza indicare gli atti attraverso i quali l'ufficio di Procura sarebbe stato portato a conoscenza delle intercettazioni comprovanti i fatti dedotti nell'ordinanza del 25/20/2023. 5. La Procura Generale, in persona del sostituto Lidia Di Giorgio, ha concluso per iscritto chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 6. La difesa ha depositato memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Procura di Cosenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza va accolto. E' opportuno ricordare che allorquando nei confronti di un imputato siano emesse in procedimenti diversi, più ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Va, tuttavia, precisato che per "desumibilità" dagli atti si intende la sussistenza di una situazione di gravità indiziaria idonea a giustificare l'adozione di una misura cautelare. In altri 3 termini, la nozione di "anteriore desunnibilità" delle fonti indiziarie poste a fondamento della ordinanza emessa successivamente non deve essere confusa con quella di conoscenza o conoscibilità di determinati elementi di fatto. Occorre piuttosto la "specifica significanza processuale" che deve essere intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare il cui compendio deve essere dotato già di una propria portata dimostrativa che non richieda né ulteriori indagini né la elaborazione degli elementi provatori già acquisiti che rendano necessaria la separazione o l'iscrizione di un autonomo procedimento (in tal senso Sez. 4 n. 16343 del 29/03/2023 Rv. 284464-01). 2. Ritiene il Collegio che il Tribunale di Cosenza non abbia fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di "anteriore desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza custodiate che non possono consistere nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali quanto, piuttosto, nella condizione di conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli . indizi, suscettibile di dare luogo - in presenza di concrete e attuali esigenze cautelari - alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). 3. Nel caso in esame, è stato documentato dal Pubblico Ministero che le intercettazioni erano state avviate nell'ambito di un procedimento penale a carico di altro individuo indagato per il reato di omicidio oltre che cessione di stupefacenti;
che le trascrizioni delle intercettazioni poste alla base dell'ordinanza custodiate è stata eseguita dalla polizia giudiziaria nel periodo settembre- dicembre 2021, dunque, in epoca successiva all'arresto in flagranza del AE (9 luglio 2021); che, tempestivamente, in esito al deposito dell'informativa conclusiva relativa al AE (27/1/2022) è stato disposto lo stralcio della posizione del suddetto con formazione di autonomo fascicolo processuale. 4. Gli argomenti spesi dal Tribunale circa la "desumibilità" degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza custodiate non colgono nel segno poiché non vengono individuati gli atti dai quali si fa discendere la anteriore desumibilità rilevante ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. Cod. Proc. Pen.. Deciso in Roma il 19 giugno 2024