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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008710231000 CUT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1059/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720240008710231000, notificata il 31 gennaio 2025, per un importo complessivo di euro 557,61.
A sostegno del ricorso, l'istante ha rilevato che la cartella di pagamento impugnata è carente di motivazione e manca dell'allegazione della documentazione su si fonda la pretesa e della indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni nonché delle modalità di calcolo.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito ed ha sostenuto la correttezza dell'atto redatta in conformità del modello ministeriale approvato dal Ministero delle finanze ex art. 25 comma 2 del D.P.R. n.602 del 1973.
Il Ministero delle Finanze, costituito a mezzo dell'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Benevento - Ufficio Recupero Spese di Giustizia - in persona del Direttore ad interim, ha evidenziato che:
- Ricorrente_1, depositava il 18 maggio 2020, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, ricorso con iscrizione del procedimento n. 370/2020 RGR;
- l'Ufficio, verificata la insufficiente della somma corrisposta, pari ad euro 120,00 a titolo di contributo unificato tributario versato per il deposito del predetto ricorso, a mezzo F23, a fronte della somma dovuta di euro
300,00 - determinata in considerazione del numero degli atti impugnati e del valore della controversia - trasmetteva l'invito al pagamento n. V08 2020000104175B, prot.n.891/2020, notificato, a mezzo pec, in data
10 giugno 2020, della somma di euro 180,00, pari alla differenza tra la somma versata di euro 120,00 e la somma effettivamente dovuta pari ad euro 300,00 senza aggravio di spese, concedendo il termine al debitore di mesi uno per la regolarizzazione;
- avverso tale atto non veniva proposta opposizione;
- in assenza del pagamento nel termine prescritto, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di Benevento emetteva l'avviso di irrogazione sanzioni n. 147/2020 prot. n. 1568/2020, notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2020, per l'importo di euro 360,00 pari al 200% del CUT dovuto in relazione all'invito al pagamento n. V08 2020 000104175 B per omesso versamento del CUT;
- con il prorogarsi della inadempienza del ricorrente, si procedeva alla iscrizione a ruolo delle somme dovute, con ruolo reso esecutivo a firma del Direttore dell'ufficio di segreteria;
veniva, quindi, notificata la cartella n. 01720240008710231000 a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Secondo l'Ente creditore, è stata applicata correttamente la disciplina prevista per l'accertamento e la riscossione del contributo unificato.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che nella cartella impugnata - atto a natura vincolata secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze - sono indicati tutti gli elementi motivazionali necessari a comprendere le ragioni poste a base della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria (nel dettaglio degli importi dovuti e nelle avvertenze); i presupposti di fatto e le ragioni di diritto esplicitati su cui di fonda la pretesa azionata hanno consentito al contribuente di predisporre una adeguata difesa.
Le censure nel merito sollevate da parte attrice non risultano suffragate da idonea documentazione.
Tra l'altro, l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici e la mancata impugnazione degli stessi ha cristallizzato la pretesa.
Il credito erariale si è consolidato e sono ormai precluse le contestazioni tardive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione ordinanza n.3733 del 2025).
Per le considerazioni innanzi esposte il ricorso va respinto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di cascuna parte resistente costituita in euro 90,00, oltre accessori di legge,se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008710231000 CUT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1059/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720240008710231000, notificata il 31 gennaio 2025, per un importo complessivo di euro 557,61.
A sostegno del ricorso, l'istante ha rilevato che la cartella di pagamento impugnata è carente di motivazione e manca dell'allegazione della documentazione su si fonda la pretesa e della indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni nonché delle modalità di calcolo.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione al merito ed ha sostenuto la correttezza dell'atto redatta in conformità del modello ministeriale approvato dal Ministero delle finanze ex art. 25 comma 2 del D.P.R. n.602 del 1973.
Il Ministero delle Finanze, costituito a mezzo dell'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Benevento - Ufficio Recupero Spese di Giustizia - in persona del Direttore ad interim, ha evidenziato che:
- Ricorrente_1, depositava il 18 maggio 2020, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, ricorso con iscrizione del procedimento n. 370/2020 RGR;
- l'Ufficio, verificata la insufficiente della somma corrisposta, pari ad euro 120,00 a titolo di contributo unificato tributario versato per il deposito del predetto ricorso, a mezzo F23, a fronte della somma dovuta di euro
300,00 - determinata in considerazione del numero degli atti impugnati e del valore della controversia - trasmetteva l'invito al pagamento n. V08 2020000104175B, prot.n.891/2020, notificato, a mezzo pec, in data
10 giugno 2020, della somma di euro 180,00, pari alla differenza tra la somma versata di euro 120,00 e la somma effettivamente dovuta pari ad euro 300,00 senza aggravio di spese, concedendo il termine al debitore di mesi uno per la regolarizzazione;
- avverso tale atto non veniva proposta opposizione;
- in assenza del pagamento nel termine prescritto, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di Benevento emetteva l'avviso di irrogazione sanzioni n. 147/2020 prot. n. 1568/2020, notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2020, per l'importo di euro 360,00 pari al 200% del CUT dovuto in relazione all'invito al pagamento n. V08 2020 000104175 B per omesso versamento del CUT;
- con il prorogarsi della inadempienza del ricorrente, si procedeva alla iscrizione a ruolo delle somme dovute, con ruolo reso esecutivo a firma del Direttore dell'ufficio di segreteria;
veniva, quindi, notificata la cartella n. 01720240008710231000 a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Secondo l'Ente creditore, è stata applicata correttamente la disciplina prevista per l'accertamento e la riscossione del contributo unificato.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che nella cartella impugnata - atto a natura vincolata secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze - sono indicati tutti gli elementi motivazionali necessari a comprendere le ragioni poste a base della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria (nel dettaglio degli importi dovuti e nelle avvertenze); i presupposti di fatto e le ragioni di diritto esplicitati su cui di fonda la pretesa azionata hanno consentito al contribuente di predisporre una adeguata difesa.
Le censure nel merito sollevate da parte attrice non risultano suffragate da idonea documentazione.
Tra l'altro, l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici e la mancata impugnazione degli stessi ha cristallizzato la pretesa.
Il credito erariale si è consolidato e sono ormai precluse le contestazioni tardive svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione ordinanza n.3733 del 2025).
Per le considerazioni innanzi esposte il ricorso va respinto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di cascuna parte resistente costituita in euro 90,00, oltre accessori di legge,se dovuti.