TAR Ancona, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 350
TAR
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per rivalutazione ammissibilità investimenti e violazione norme controlli

    La Corte ritiene che la verifica in fase di saldo debba includere il controllo sull'effettiva realizzazione degli investimenti e il rispetto delle prescrizioni, potendo includere la verifica dell'assenza originaria dei requisiti di ammissione. La norma sulla partecipazione dei controlli si applica ai controlli a campione, non a quelli previsti per l'erogazione del contributo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, falsa applicazione e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il verbale di riesame fornisca adeguata motivazione, anche per relationem, sulla non finanziabilità dell'opera contestata. La motivazione per relationem è ammessa e la mancata immediata disponibilità della documentazione non incide sulla legittimità del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed erronea applicazione sanzione

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti a confutare l'amministrazione riguardo alla non finanziabilità dell'opera. L'onere della prova dell'assenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ricade sul soggetto sanzionato. Le condizioni per la non applicazione della sanzione non sono presenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 350
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo