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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17246/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 116 00197 ROMA presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA RIGHI 2, VERONA presso il difensore
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'appellante: Riformare la sentenza n. 6999/22 emessa dal Giudice di Pace di MI, Avv. Francesca Zucchelli, in data 28.08.2022 e depositata in cancelleria il 07.11.2022, nel procedimento iscritto al R.G.N. 51689/21, come di seguito sostituendo la frase:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il convenuto opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 250,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa in favore dell'opponente" con " Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
la soccombenza giustifica la condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate in euro 330,00 come da D.M.147/22 (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)". pagina 1 di 11 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. L'appellata: in via principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di MI n. 6999/2022 e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in assenza dei requisiti e dichiarare che nulla è dovuto da in CP_1 relazione al rimborso del biglietto di cui alla prenotazione B1ZL3V, per commissioni e spese di agenzie e per spese legali;
in punto spese: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 22.6.2021 conviene in giudizio avanti il Giudice di Pace di CP_1
MI , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 16657/2021 Parte_1 emesso in data 29.4.2021 in suo favore per l'importo di € 182,32 a titolo di rimborso di biglietti aerei.
Evidenzia l'erroneità dell'importo richiesto, atteso che eventuali provvigioni pagate ad agenzie non sono a sé addebitabili, che il biglietto del volo del 24.3.2020 è già stato rimborsato e che per quello del volo del 21.3.2020 è stato messo a disposizione del ricorrente in sede monitoria un voucher, eventualmente convertibile in denaro qualora non fosse utilizzato. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituisce in giudizio , evidenziando che nessun rimborso è stato effettuato da Parte_1
sulla carta di credito da lui utilizzata per il pagamento del biglietto;
che il Reg. 261/04 CP_1 impone il rimborso del prezzo pieno del biglietto;
che tale Regolamento prevale sulla normativa nazionale, quindi sull'art. 88 bis D.L. 18/2020, sulla base del quale la compagnia aerea ha rilasciato il voucher. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 6999/22 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, revocando il provvedimento monitorio.
Con atto di citazione di data 2.5.2023 propone appello avverso tale decisione, Parte_1 evidenziando che il rimborso è avvenuto non sulla propria carta di credito (con la quale era stato effettuato il pagamento in favore dell'Agenzia di Viaggio, in particolare sul sito internet YG), ma su quella di YG;
che il soggetto legittimato a ricevere il rimborso è il passeggero, indipendentemente dall'intervento di un intermediario;
nel caso di specie il passeggero non ha ricevuto importi a titolo di rimborso da YG;
ai sensi dell'art. 8 Reg. 261/04 deve essere rimborsato il prezzo pieno del biglietto.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione originariamente proposta da , con la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
Si costituisce in giudizio , evidenziando di avere prodotto nel giudizio di primo grado la CP_1
Part dichiarazione , con codice univoco della transazione, a dimostrazione dell'avvenuto rimborso;
esso
è avvenuto sulla carta di credito del sig. unica disponibile per la Compagnia;
che opera in Pt_1 ogni caso il disposto dell'art. 1189 c.c.; che non ha incassato spese o commissioni e non intrattiene alcun rapporto con YG;
che ha legittimamente rimborsato l'importo del biglietto di cui alla pagina 3 di 11 prenotazione U333GV tramite l'emissione di un voucher. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto in relazione al rimborso del biglietto di cui alla prenotazione B1ZL3V, per commissioni e spese di agenzia.
***
Devono essere separatamente esaminati gli aspetti oggetto di discussione tra le parti. ha dedotto, relativamente al volo FR6106 del 21.3.2020, di avere effettuato il rimborso CP_1 mettendo a disposizione dei passeggeri un voucher pari al valore del biglietto, con la possibilità per questi ultimi di convertirlo in denaro, qualora non utilizzato alla scadenza. ha Parte_1 rilevato la diretta e piena applicabilità dell'art. 8 Reg. 261/04, prevalente sulla disposizione dell'art. 88 bis D.L. 18/2020.
Con sentenza n. 4151/2023, il cui contenuto si condivide, il Tribunale di MI richiama il disposto dell'art. 88 bis D.L. 18/2020, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, in base al quale “11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. 13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.”.
Il Tribunale osserva quanto segue:
“Il Reg. (Ce) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1) stabilisce, al considerando 37: “Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria…” e all'art. 9:
“
1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un
pagina 4 di 11 paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo
d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”. … la disposizione introdotta dall'art. 88bis d.l. 18/2020 prevede una disciplina eccezionale di tipo emergenziale, correlata alla natura straordinaria, imprevedibile e transnazionale della pandemia Covid-
19 e dei suoi effetti pregiudizievoli di tipo sistemico su tutta l'economia, tra cui la filiera del trasporto aereo e del turismo, stabilendo quindi -solo ed esclusivamente per i voli cancellati dal vettore a causa degli effetti della detta pandemia- la facoltà del detto vettore di procrastinare il rimborso del prezzo ai passeggeri per 12 mesi, nelle more potendo pagare in natura cioè mediante un'altra prestazione di trasporto: non vi è dunque una soppressione del diritto del passeggero al rimborso del prezzo ma solo una temporanea sospensione.
Ora, il Tribunale condivide i principi espressi dal Tribunale di Venezia nella sentenza del 30.11.2021
… e dal Giudice di pace di Palermo nella sentenza n. 2400/2020 …e reputa che la disciplina di cui all'art. 88bis non sia in contrasto con la disciplina di cui al Reg. n. 261/2004 e non attinga in alcun modo la riconosciuta “primaute” del diritto privato europeo. Difatti -per l'appunto- la disciplina nazionale è meramente eccezionale, circoscritta nel tempo e volta a disciplinare una fattispecie precisa
(“per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11.03.2020 al 30.09.2020 nell'intero territorio nazionale…..quando le prestazioni non siano rese
a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione”). Orbene, gli “effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica” sul trasporto aereo costituiscono un fatto notorio, comunque anche ben descritto in causa proprio nella raccomandazione della Commissione Europea del 13.05.2020, in atti: “una battuta di arresto quasi totale dei viaggi in Europa e in molte altre parti del mondo…Nell'Unione i settori dei viaggi e del turismo segnalano una riduzione delle prenotazioni tra il 60% e il 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni. Secondo le stime preliminari della
European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare una perdita di 30 miliardi di EUR (meno 60%) nel primo trimestre del 2020 e di 46
pagina 5 di 11 miliardi di EUR (meno 90%) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti. I vettori di tutti i modi di trasporto si trovano ad affrontare un netto calo degli affari e una paralisi quasi completa delle attività. Ciò si traduce in una riduzione del flusso di cassa per causa della pandemia di Covid-19” … La stessa Commissione Europea nella sua raccomandazione del
13.05.2020 ha evidenziato la disfunzionalità dei tempi di rimborso differenti tra le imprese della filiera e i clienti finali in danno degli operatori della filiera e l'opportunità di stimolare i passeggeri ad accettare il rimedio del buono (o voucher), garantendogli il rimborso anche nel caso di fallimento dell'emittente il buono, perché è uno strumento idoneo a evitare possibili irreversibili carenze di liquidità e dunque insolvenze dei vettori, che vanificherebbero integralmente il diritto del passeggero al ricevere il rimborso … . Orbene, richiamato il 37mo considerando del Reg. n. 593/2008
(“Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria”), il Tribunale reputa che nel caso di specie si siano verificate le circostanze eccezionali che hanno consentito al Legislatore nazionale di legittimamente derogare alla regola del rimborso in sette giorni di cui all'art. 8 Reg. n. 261/2004.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 88bis risulta una vera e propria norma di applicazione necessaria ex art. 9 reg. n. 593/2008, in parziale deroga della disciplina ordinaria e generale di matrice euro-unitaria di cui al reg. n. 261/2004, e il Tribunale reputa che tale parziale deroga sia stata giustificata dalle contingenze eccezionali fronteggiate dall'industria del trasporto aereo e del turismo in relazione ai contratti da eseguirsi dall'11.03.2020 al 30.09.2020 a causa degli effetti della pandemia e delle connesse restrizioni alla mobilità, aventi portata internazionale e durata non predeterminabile, a differenza di altri eventi catastrofici naturali, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, che sono sì imprevedibili ma con effetti e portata circoscritti nel tempo e nello spazio. Orbene, per i contratti da eseguirsi dall'11.03.2020 al 30.09.2020 in caso di cancellazione da parte del vettore aereo è stato solo temporaneamente (per 12 mesi) sospeso il diritto al rimborso del prezzo in caso di cancellazione, e tale sospensione è stata comunque bilanciata dalla possibilità per il passeggero di fruire dello stesso tipo di prestazione tramite l'uso del voucher”.
pagina 6 di 11 Nella fattispecie in esame ha messo a disposizione dei passeggeri il voucher di cui all'art. CP_1
88bis per il volo cancellato FR 6106 del 21.3.2020, adempiendo in tal modo al proprio obbligo, in considerazione della temporanea inesigibilità dell'obbligazione di rimborso economico del biglietto.
La comunicazione con cui viene offerto il voucher reca la data del 19.10.2020; il voucher è valido dal
19.10.2020 al 19.10.2021; il ricorso per decreto ingiuntivo vene depositato presso gli uffici del Giudice di Pace in data 26.3.2021; il provvedimento monitorio viene depositato il 29.4.2021 e notificato il
26.5.2021. L'offerta del voucher è quindi avvenuta prima dell'avvio da parte di del Parte_1 procedimento monitorio;
da un lato il procedimento si è sviluppato nonostante fosse in corso il periodo di validità del voucher, in relazione al quale il citato art. 88 bis precisa che non vi è necessità di accettazione da parte del passeggero;
dall'altro, vi è in atti una sua richiesta di sostituzione del voucher con il rimborso direttamente in denaro formulata in data 12.3.2021.
***
Con riferimento al volo FR2983 del 24.3.2020, l'appellante lamenta di non avere ricevuto alcun rimborso;
afferma di avere provveduto al rimborso del biglietto con pagamento CP_1 dell'importo di € 72,70 sulla medesima carta di credito utilizzata in sede di prenotazione.
Il primo aspetto oggetto di discussione tra le parti attiene all'effettività del rimborso in favore del passeggero, con particolare riferimento all'individuazione della carta di credito sulla quale tale rimborso è stato effettuato.
L'appellante allega di avere pagato il biglietto con la carta di credito XXXX3738 ed evidenzia che sostiene di avere effettuato il rimborso sulla carta di credito XXXX1235, che non gli CP_1 appartiene.
Risulta documentalmente che:
- la dichiarazione di del 5.11.2021 attesta che il pagamento dell'importo di € 182,32 è stato Tes_1 effettuato con la carta di credito Visa 4030 0300 7613 3738 intestata a;
la Parte_1 descrizione della causale dell'operazione non sembra però essere attinente al presente giudizio (“Fly Per Go Municipiul ), posto che la destinazione del viaggio di cui si discute in questa sede era Per_1
Bruxelles; dunque, non è stata fornita la dimostrazione del fondamento del credito (quanto meno nella misura indicata) vantato da né che la quantificazione dell'importo – contestata da Parte_1
e non corrispondente all'importo percepito dalla società - sia corretta;
ciò a prescindere da ogni CP_1
pagina 7 di 11 valutazione sulla legittimità della richiesta di di rifusione anche delle spese per Parte_1
l'attività dell'intermediario;
- il pagamento di € 72,70 che allega essere stato effettuato a titolo di rimborso risulta da una CP_1 dichiarazione di AIB Merchant Services, munita di indicazione del codice RN;
si tratta di pagamento effettuato sulla carta di credito XXXX1235, cioè la medesima carta di credito utilizzata in sede di prenotazione;
con mail dell'11.3.2020 conferma la presa in carico e la lavorazione della CP_1 richiesta di rimborso direttamente sulla forma di pagamento utilizzata per la prenotazione;
- dalla schermata di cui al doc. 5 prodotto da in primo grado – indipendentemente da ogni CP_1 valutazione in ordine all'efficacia probatoria del medesimo – risulta l'annotazione del numero
XXX1235, con scadenza 06/22 associata al nome di si tratta di una annotazione che Parte_1 non attesta con certezza la titolarità della carta di credito, ma solo l'associazione tra un numero di carta di credito, usata per il pagamento, e un nominativo, che corrisponde al titolare del biglietto. Sul punto, invoca l'operatività dell'art. 1189 c.c.; incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la sussistenza
CP_1 dei requisiti per l'applicazione di tale norma. Si rileva in proposito che, con mail del 19.10.2020, YG comunica a l'offerta di un voucher a titolo di rimborso del viaggio. In sede di Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado (pag. 3), allega di avere messo a disposizione dei
CP_1 passeggeri un voucher;
dunque, il voucher viene emesso da e poi offerto al cliente da YG;
CP_1 tale meccanismo non si spiega in assenza di un rapporto tra le due società. Inoltre, la comunicazione di con cui il passeggero viene informato della cancellazione del volo viene trasmessa da YG;
CP_1 anche questo dato conferma l'inattendibilità dell'assunto di in merito all'assenza di rapporti
CP_1 con YG e, in ogni caso, esclude la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1189 c.c.. Non è quindi dimostrato che abbia correttamente effettuato il rimborso in favore dell'odierno appellante.
CP_1
Le parti hanno inoltre interloquito sull'efficacia liberatoria del pagamento effettuato sulla carta di credito XXXX1235, in quanto utilizzata in sede di prenotazione. Si rileva in proposito quanto segue:
- la clausola 15.2.8 delle condizioni generali di contratto di prevede che “In conformità con le CP_1 procedure di e in base alla clausola 15.2.2, qualunque pagamento o rimborso sarà effettuato CP_1 sulla carta di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione o sul conto bancario di uno dei passeggeri nella prenotazione. può chiedere prove che attestino che il conto bancario CP_1 appartiene al passeggero interessato”;
pagina 8 di 11 - la clausola 15.2.2 – richiamata dalla precedente – prevede, per i passeggeri non soddisfatti della risposta di in caso di reclamo, la possibilità di impegnare terzi per richiedere o ricevere CP_1 pagamenti per loro conto. Non risulta che l'appellante si sia avvalso di tale facoltà;
- il pagamento non è avvenuto direttamente in favore di quest'ultimo, o quanto meno non ne è stata fornita la dimostrazione;
- pur richiamando il contenuto della clausola 15.2.2 – che fa esclusivo riferimento al rapporto tra e i passeggeri e alle risposte ad essi fornite - la clausola 15.2.8 prevede che: 1) il rimborso sia CP_1 effettuato sulla carta di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione o sul conto bancario di uno dei passeggeri;
2) la compagnia può accertarsi che il conto bancario (soltanto esso) appartenga al passeggero interessato;
dunque, mentre prevede un doppio possibile canale di rimborso (carta di pagamento o conto bancario), si riserva una facoltà di verifica sull'identità del titolare solo con riferimento al conto bancario;
nella fattispecie, infatti, nessuna verifica risulta essere stata eseguita;
viene dunque cristallizzato un sistema di rimborso che non garantisce alcuna tutela al passeggero nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato con una carta di pagamento;
- tale insieme di previsioni si pone in contrasto con il disposto dell'art. 8 Reg. 261/04 (“Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo”), che offre “al passeggero” la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo (ipotesi che non riguarda la fattispecie in esame);
- l'art. 8 Reg. 261/04 è del tutto conforme al tenore generale del testo normativo complessivamente considerato, che è decisamente orientato a garantire la diretta tutela del passeggero, senza prevedere per il vettore la possibilità di liberarsi dei propri obblighi sulla base di pattuizioni difformi rispetto al dettato normativo;
tale impostazione è resa palese già dal primo Considerando, che rende esplicita la finalità di “garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale”; analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento sia al Considerando 12, che sottolinea l'opportunità di limitare “i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo”, sia al Considerando
13, che attribuisce direttamente ai passeggeri il cui volo è cancellato il diritto al rimborso del prezzo del biglietto;
significativo è anche il fatto che l'art. 1 precisi che il regolamento stabilisce “i diritti minimi dei passeggeri” e che l'art. 3, nel definire il suo ambito di applicazione, sia sempre riferito ai pagina 9 di 11 passeggeri;
a fronte di tali previsioni – conformi all'intero impianto normativo - non può ritenersi applicabile la citata clausola 15.2.8 delle condizion generali di contratto, che consente a CP_1 di liberarsi effettuando il rimborso su una carta di pagamento indipendentemente dalla sua titolarità e da qualsiasi previo accertamento sulla sua riconducibilità al passeggero titolare del biglietto;
ciò ferme restando le considerazioni già espresse sulla non configurabilità nel caso di specie del principio di cui all'art. 1189 c.c.;
- tale interpretazione è del resto conforme al principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, “In corrispondenza a cass. sez. 2 del 23/04/1997 n. 3504 (per cui l'Agenzia di viaggi che vende biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore - contratto qualificabile come appalto di servizi - assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio, restando peraltro estranea al contratto di trasporto fra l'acquirente del biglietto quale titolo di viaggio e il vettore)” (Cass. ord. 13226/2018).
Il secondo aspetto sul quale le parti interloquiscono è quello relativo a quale sia l'importo oggetto di rimborso.
Si richiama sul punto l'osservazione precedentemente svolta in merito alla mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'importo effettivamente speso in relazione al volo a/r Roma-Bruxelles, oggetto del presente giudizio. Il dato certo è solo quello relativo al versamento degli importi di € 72.70 per il volo FR 2983 e di € 54,52 per il volo FR6106. La dichiarazione di YG, contenuta nella mail di conferma della prenotazione dei voli “L'importo addebitato sulla tua carta di credito è 182.32 €, comprensivo di costo del viaggio e spese amministrative” non è sufficiente a sopperire all'assenza del corrispondente documento bancario.
***
Sulla base delle considerazioni che precedono, riassumendo:
- non è dimostrato che abbia correttamente rimborsato l'importo di € 72,70 al creditore CP_1
Parte_1
- ha legittimamente emesso il voucher relativo al volo FR 6106, ma non ha successivamente CP_1 versato il prezzo del biglietto (pari a € 54,52) a seguito della richiesta dell'appellante, effettuata con comunicazione del 12.3.2021;
- non sono dovute ulteriori somme in favore dell'appellante;
pagina 10 di 11 - l'importo complessivamente dovuto è quindi pari a € 127,22.
Le decisioni in tema di spese processuali in entrambi i gradi di giudizio tengono conto del principio della soccombenza, nei limiti di valore entro i quali le domande di vengono Parte_1 riconosciute, dell'attività processuale svolta, nonché dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma della sentenza n. 6999/2022 emessa dal Giudice di Pace di MI 20.8.2022, condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 127,22. CP_1 Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in CP_1 favore di nel procedimento N. 51689/21 R.G. - Giudice di Pace di MI Parte_1 nella misura di € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_1 favore di nella misura di € 64,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
MI, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17246/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 116 00197 ROMA presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA RIGHI 2, VERONA presso il difensore
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. L'appellante: Riformare la sentenza n. 6999/22 emessa dal Giudice di Pace di MI, Avv. Francesca Zucchelli, in data 28.08.2022 e depositata in cancelleria il 07.11.2022, nel procedimento iscritto al R.G.N. 51689/21, come di seguito sostituendo la frase:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il convenuto opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 250,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa in favore dell'opponente" con " Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
la soccombenza giustifica la condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate in euro 330,00 come da D.M.147/22 (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)". pagina 1 di 11 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. L'appellata: in via principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di MI n. 6999/2022 e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in assenza dei requisiti e dichiarare che nulla è dovuto da in CP_1 relazione al rimborso del biglietto di cui alla prenotazione B1ZL3V, per commissioni e spese di agenzie e per spese legali;
in punto spese: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 22.6.2021 conviene in giudizio avanti il Giudice di Pace di CP_1
MI , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 16657/2021 Parte_1 emesso in data 29.4.2021 in suo favore per l'importo di € 182,32 a titolo di rimborso di biglietti aerei.
Evidenzia l'erroneità dell'importo richiesto, atteso che eventuali provvigioni pagate ad agenzie non sono a sé addebitabili, che il biglietto del volo del 24.3.2020 è già stato rimborsato e che per quello del volo del 21.3.2020 è stato messo a disposizione del ricorrente in sede monitoria un voucher, eventualmente convertibile in denaro qualora non fosse utilizzato. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituisce in giudizio , evidenziando che nessun rimborso è stato effettuato da Parte_1
sulla carta di credito da lui utilizzata per il pagamento del biglietto;
che il Reg. 261/04 CP_1 impone il rimborso del prezzo pieno del biglietto;
che tale Regolamento prevale sulla normativa nazionale, quindi sull'art. 88 bis D.L. 18/2020, sulla base del quale la compagnia aerea ha rilasciato il voucher. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 6999/22 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, revocando il provvedimento monitorio.
Con atto di citazione di data 2.5.2023 propone appello avverso tale decisione, Parte_1 evidenziando che il rimborso è avvenuto non sulla propria carta di credito (con la quale era stato effettuato il pagamento in favore dell'Agenzia di Viaggio, in particolare sul sito internet YG), ma su quella di YG;
che il soggetto legittimato a ricevere il rimborso è il passeggero, indipendentemente dall'intervento di un intermediario;
nel caso di specie il passeggero non ha ricevuto importi a titolo di rimborso da YG;
ai sensi dell'art. 8 Reg. 261/04 deve essere rimborsato il prezzo pieno del biglietto.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione originariamente proposta da , con la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
Si costituisce in giudizio , evidenziando di avere prodotto nel giudizio di primo grado la CP_1
Part dichiarazione , con codice univoco della transazione, a dimostrazione dell'avvenuto rimborso;
esso
è avvenuto sulla carta di credito del sig. unica disponibile per la Compagnia;
che opera in Pt_1 ogni caso il disposto dell'art. 1189 c.c.; che non ha incassato spese o commissioni e non intrattiene alcun rapporto con YG;
che ha legittimamente rimborsato l'importo del biglietto di cui alla pagina 3 di 11 prenotazione U333GV tramite l'emissione di un voucher. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto in relazione al rimborso del biglietto di cui alla prenotazione B1ZL3V, per commissioni e spese di agenzia.
***
Devono essere separatamente esaminati gli aspetti oggetto di discussione tra le parti. ha dedotto, relativamente al volo FR6106 del 21.3.2020, di avere effettuato il rimborso CP_1 mettendo a disposizione dei passeggeri un voucher pari al valore del biglietto, con la possibilità per questi ultimi di convertirlo in denaro, qualora non utilizzato alla scadenza. ha Parte_1 rilevato la diretta e piena applicabilità dell'art. 8 Reg. 261/04, prevalente sulla disposizione dell'art. 88 bis D.L. 18/2020.
Con sentenza n. 4151/2023, il cui contenuto si condivide, il Tribunale di MI richiama il disposto dell'art. 88 bis D.L. 18/2020, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, in base al quale “11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. 13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.”.
Il Tribunale osserva quanto segue:
“Il Reg. (Ce) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1) stabilisce, al considerando 37: “Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria…” e all'art. 9:
“
1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un
pagina 4 di 11 paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo
d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”. … la disposizione introdotta dall'art. 88bis d.l. 18/2020 prevede una disciplina eccezionale di tipo emergenziale, correlata alla natura straordinaria, imprevedibile e transnazionale della pandemia Covid-
19 e dei suoi effetti pregiudizievoli di tipo sistemico su tutta l'economia, tra cui la filiera del trasporto aereo e del turismo, stabilendo quindi -solo ed esclusivamente per i voli cancellati dal vettore a causa degli effetti della detta pandemia- la facoltà del detto vettore di procrastinare il rimborso del prezzo ai passeggeri per 12 mesi, nelle more potendo pagare in natura cioè mediante un'altra prestazione di trasporto: non vi è dunque una soppressione del diritto del passeggero al rimborso del prezzo ma solo una temporanea sospensione.
Ora, il Tribunale condivide i principi espressi dal Tribunale di Venezia nella sentenza del 30.11.2021
… e dal Giudice di pace di Palermo nella sentenza n. 2400/2020 …e reputa che la disciplina di cui all'art. 88bis non sia in contrasto con la disciplina di cui al Reg. n. 261/2004 e non attinga in alcun modo la riconosciuta “primaute” del diritto privato europeo. Difatti -per l'appunto- la disciplina nazionale è meramente eccezionale, circoscritta nel tempo e volta a disciplinare una fattispecie precisa
(“per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11.03.2020 al 30.09.2020 nell'intero territorio nazionale…..quando le prestazioni non siano rese
a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione”). Orbene, gli “effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica” sul trasporto aereo costituiscono un fatto notorio, comunque anche ben descritto in causa proprio nella raccomandazione della Commissione Europea del 13.05.2020, in atti: “una battuta di arresto quasi totale dei viaggi in Europa e in molte altre parti del mondo…Nell'Unione i settori dei viaggi e del turismo segnalano una riduzione delle prenotazioni tra il 60% e il 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni. Secondo le stime preliminari della
European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare una perdita di 30 miliardi di EUR (meno 60%) nel primo trimestre del 2020 e di 46
pagina 5 di 11 miliardi di EUR (meno 90%) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti. I vettori di tutti i modi di trasporto si trovano ad affrontare un netto calo degli affari e una paralisi quasi completa delle attività. Ciò si traduce in una riduzione del flusso di cassa per causa della pandemia di Covid-19” … La stessa Commissione Europea nella sua raccomandazione del
13.05.2020 ha evidenziato la disfunzionalità dei tempi di rimborso differenti tra le imprese della filiera e i clienti finali in danno degli operatori della filiera e l'opportunità di stimolare i passeggeri ad accettare il rimedio del buono (o voucher), garantendogli il rimborso anche nel caso di fallimento dell'emittente il buono, perché è uno strumento idoneo a evitare possibili irreversibili carenze di liquidità e dunque insolvenze dei vettori, che vanificherebbero integralmente il diritto del passeggero al ricevere il rimborso … . Orbene, richiamato il 37mo considerando del Reg. n. 593/2008
(“Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria”), il Tribunale reputa che nel caso di specie si siano verificate le circostanze eccezionali che hanno consentito al Legislatore nazionale di legittimamente derogare alla regola del rimborso in sette giorni di cui all'art. 8 Reg. n. 261/2004.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 88bis risulta una vera e propria norma di applicazione necessaria ex art. 9 reg. n. 593/2008, in parziale deroga della disciplina ordinaria e generale di matrice euro-unitaria di cui al reg. n. 261/2004, e il Tribunale reputa che tale parziale deroga sia stata giustificata dalle contingenze eccezionali fronteggiate dall'industria del trasporto aereo e del turismo in relazione ai contratti da eseguirsi dall'11.03.2020 al 30.09.2020 a causa degli effetti della pandemia e delle connesse restrizioni alla mobilità, aventi portata internazionale e durata non predeterminabile, a differenza di altri eventi catastrofici naturali, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, che sono sì imprevedibili ma con effetti e portata circoscritti nel tempo e nello spazio. Orbene, per i contratti da eseguirsi dall'11.03.2020 al 30.09.2020 in caso di cancellazione da parte del vettore aereo è stato solo temporaneamente (per 12 mesi) sospeso il diritto al rimborso del prezzo in caso di cancellazione, e tale sospensione è stata comunque bilanciata dalla possibilità per il passeggero di fruire dello stesso tipo di prestazione tramite l'uso del voucher”.
pagina 6 di 11 Nella fattispecie in esame ha messo a disposizione dei passeggeri il voucher di cui all'art. CP_1
88bis per il volo cancellato FR 6106 del 21.3.2020, adempiendo in tal modo al proprio obbligo, in considerazione della temporanea inesigibilità dell'obbligazione di rimborso economico del biglietto.
La comunicazione con cui viene offerto il voucher reca la data del 19.10.2020; il voucher è valido dal
19.10.2020 al 19.10.2021; il ricorso per decreto ingiuntivo vene depositato presso gli uffici del Giudice di Pace in data 26.3.2021; il provvedimento monitorio viene depositato il 29.4.2021 e notificato il
26.5.2021. L'offerta del voucher è quindi avvenuta prima dell'avvio da parte di del Parte_1 procedimento monitorio;
da un lato il procedimento si è sviluppato nonostante fosse in corso il periodo di validità del voucher, in relazione al quale il citato art. 88 bis precisa che non vi è necessità di accettazione da parte del passeggero;
dall'altro, vi è in atti una sua richiesta di sostituzione del voucher con il rimborso direttamente in denaro formulata in data 12.3.2021.
***
Con riferimento al volo FR2983 del 24.3.2020, l'appellante lamenta di non avere ricevuto alcun rimborso;
afferma di avere provveduto al rimborso del biglietto con pagamento CP_1 dell'importo di € 72,70 sulla medesima carta di credito utilizzata in sede di prenotazione.
Il primo aspetto oggetto di discussione tra le parti attiene all'effettività del rimborso in favore del passeggero, con particolare riferimento all'individuazione della carta di credito sulla quale tale rimborso è stato effettuato.
L'appellante allega di avere pagato il biglietto con la carta di credito XXXX3738 ed evidenzia che sostiene di avere effettuato il rimborso sulla carta di credito XXXX1235, che non gli CP_1 appartiene.
Risulta documentalmente che:
- la dichiarazione di del 5.11.2021 attesta che il pagamento dell'importo di € 182,32 è stato Tes_1 effettuato con la carta di credito Visa 4030 0300 7613 3738 intestata a;
la Parte_1 descrizione della causale dell'operazione non sembra però essere attinente al presente giudizio (“Fly Per Go Municipiul ), posto che la destinazione del viaggio di cui si discute in questa sede era Per_1
Bruxelles; dunque, non è stata fornita la dimostrazione del fondamento del credito (quanto meno nella misura indicata) vantato da né che la quantificazione dell'importo – contestata da Parte_1
e non corrispondente all'importo percepito dalla società - sia corretta;
ciò a prescindere da ogni CP_1
pagina 7 di 11 valutazione sulla legittimità della richiesta di di rifusione anche delle spese per Parte_1
l'attività dell'intermediario;
- il pagamento di € 72,70 che allega essere stato effettuato a titolo di rimborso risulta da una CP_1 dichiarazione di AIB Merchant Services, munita di indicazione del codice RN;
si tratta di pagamento effettuato sulla carta di credito XXXX1235, cioè la medesima carta di credito utilizzata in sede di prenotazione;
con mail dell'11.3.2020 conferma la presa in carico e la lavorazione della CP_1 richiesta di rimborso direttamente sulla forma di pagamento utilizzata per la prenotazione;
- dalla schermata di cui al doc. 5 prodotto da in primo grado – indipendentemente da ogni CP_1 valutazione in ordine all'efficacia probatoria del medesimo – risulta l'annotazione del numero
XXX1235, con scadenza 06/22 associata al nome di si tratta di una annotazione che Parte_1 non attesta con certezza la titolarità della carta di credito, ma solo l'associazione tra un numero di carta di credito, usata per il pagamento, e un nominativo, che corrisponde al titolare del biglietto. Sul punto, invoca l'operatività dell'art. 1189 c.c.; incombe sulla stessa l'onere di dimostrare la sussistenza
CP_1 dei requisiti per l'applicazione di tale norma. Si rileva in proposito che, con mail del 19.10.2020, YG comunica a l'offerta di un voucher a titolo di rimborso del viaggio. In sede di Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado (pag. 3), allega di avere messo a disposizione dei
CP_1 passeggeri un voucher;
dunque, il voucher viene emesso da e poi offerto al cliente da YG;
CP_1 tale meccanismo non si spiega in assenza di un rapporto tra le due società. Inoltre, la comunicazione di con cui il passeggero viene informato della cancellazione del volo viene trasmessa da YG;
CP_1 anche questo dato conferma l'inattendibilità dell'assunto di in merito all'assenza di rapporti
CP_1 con YG e, in ogni caso, esclude la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1189 c.c.. Non è quindi dimostrato che abbia correttamente effettuato il rimborso in favore dell'odierno appellante.
CP_1
Le parti hanno inoltre interloquito sull'efficacia liberatoria del pagamento effettuato sulla carta di credito XXXX1235, in quanto utilizzata in sede di prenotazione. Si rileva in proposito quanto segue:
- la clausola 15.2.8 delle condizioni generali di contratto di prevede che “In conformità con le CP_1 procedure di e in base alla clausola 15.2.2, qualunque pagamento o rimborso sarà effettuato CP_1 sulla carta di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione o sul conto bancario di uno dei passeggeri nella prenotazione. può chiedere prove che attestino che il conto bancario CP_1 appartiene al passeggero interessato”;
pagina 8 di 11 - la clausola 15.2.2 – richiamata dalla precedente – prevede, per i passeggeri non soddisfatti della risposta di in caso di reclamo, la possibilità di impegnare terzi per richiedere o ricevere CP_1 pagamenti per loro conto. Non risulta che l'appellante si sia avvalso di tale facoltà;
- il pagamento non è avvenuto direttamente in favore di quest'ultimo, o quanto meno non ne è stata fornita la dimostrazione;
- pur richiamando il contenuto della clausola 15.2.2 – che fa esclusivo riferimento al rapporto tra e i passeggeri e alle risposte ad essi fornite - la clausola 15.2.8 prevede che: 1) il rimborso sia CP_1 effettuato sulla carta di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione o sul conto bancario di uno dei passeggeri;
2) la compagnia può accertarsi che il conto bancario (soltanto esso) appartenga al passeggero interessato;
dunque, mentre prevede un doppio possibile canale di rimborso (carta di pagamento o conto bancario), si riserva una facoltà di verifica sull'identità del titolare solo con riferimento al conto bancario;
nella fattispecie, infatti, nessuna verifica risulta essere stata eseguita;
viene dunque cristallizzato un sistema di rimborso che non garantisce alcuna tutela al passeggero nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato con una carta di pagamento;
- tale insieme di previsioni si pone in contrasto con il disposto dell'art. 8 Reg. 261/04 (“Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo”), che offre “al passeggero” la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o l'imbarco su un volo alternativo (ipotesi che non riguarda la fattispecie in esame);
- l'art. 8 Reg. 261/04 è del tutto conforme al tenore generale del testo normativo complessivamente considerato, che è decisamente orientato a garantire la diretta tutela del passeggero, senza prevedere per il vettore la possibilità di liberarsi dei propri obblighi sulla base di pattuizioni difformi rispetto al dettato normativo;
tale impostazione è resa palese già dal primo Considerando, che rende esplicita la finalità di “garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale”; analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento sia al Considerando 12, che sottolinea l'opportunità di limitare “i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo”, sia al Considerando
13, che attribuisce direttamente ai passeggeri il cui volo è cancellato il diritto al rimborso del prezzo del biglietto;
significativo è anche il fatto che l'art. 1 precisi che il regolamento stabilisce “i diritti minimi dei passeggeri” e che l'art. 3, nel definire il suo ambito di applicazione, sia sempre riferito ai pagina 9 di 11 passeggeri;
a fronte di tali previsioni – conformi all'intero impianto normativo - non può ritenersi applicabile la citata clausola 15.2.8 delle condizion generali di contratto, che consente a CP_1 di liberarsi effettuando il rimborso su una carta di pagamento indipendentemente dalla sua titolarità e da qualsiasi previo accertamento sulla sua riconducibilità al passeggero titolare del biglietto;
ciò ferme restando le considerazioni già espresse sulla non configurabilità nel caso di specie del principio di cui all'art. 1189 c.c.;
- tale interpretazione è del resto conforme al principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, “In corrispondenza a cass. sez. 2 del 23/04/1997 n. 3504 (per cui l'Agenzia di viaggi che vende biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore - contratto qualificabile come appalto di servizi - assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio, restando peraltro estranea al contratto di trasporto fra l'acquirente del biglietto quale titolo di viaggio e il vettore)” (Cass. ord. 13226/2018).
Il secondo aspetto sul quale le parti interloquiscono è quello relativo a quale sia l'importo oggetto di rimborso.
Si richiama sul punto l'osservazione precedentemente svolta in merito alla mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'importo effettivamente speso in relazione al volo a/r Roma-Bruxelles, oggetto del presente giudizio. Il dato certo è solo quello relativo al versamento degli importi di € 72.70 per il volo FR 2983 e di € 54,52 per il volo FR6106. La dichiarazione di YG, contenuta nella mail di conferma della prenotazione dei voli “L'importo addebitato sulla tua carta di credito è 182.32 €, comprensivo di costo del viaggio e spese amministrative” non è sufficiente a sopperire all'assenza del corrispondente documento bancario.
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Sulla base delle considerazioni che precedono, riassumendo:
- non è dimostrato che abbia correttamente rimborsato l'importo di € 72,70 al creditore CP_1
Parte_1
- ha legittimamente emesso il voucher relativo al volo FR 6106, ma non ha successivamente CP_1 versato il prezzo del biglietto (pari a € 54,52) a seguito della richiesta dell'appellante, effettuata con comunicazione del 12.3.2021;
- non sono dovute ulteriori somme in favore dell'appellante;
pagina 10 di 11 - l'importo complessivamente dovuto è quindi pari a € 127,22.
Le decisioni in tema di spese processuali in entrambi i gradi di giudizio tengono conto del principio della soccombenza, nei limiti di valore entro i quali le domande di vengono Parte_1 riconosciute, dell'attività processuale svolta, nonché dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In riforma della sentenza n. 6999/2022 emessa dal Giudice di Pace di MI 20.8.2022, condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 127,22. CP_1 Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in CP_1 favore di nel procedimento N. 51689/21 R.G. - Giudice di Pace di MI Parte_1 nella misura di € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in CP_1 favore di nella misura di € 64,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
MI, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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