Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1168
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore

    Il motivo è infondato perché la nuova disposizione normativa che prevede il litisconsorzio necessario dell'ente impositore in caso di contestazione della notifica di atti presupposti è inapplicabile ratione temporis.

  • Accolto
    Infondatezza del ricorso del contribuente per tempestiva notifica dell'atto di accertamento

    Il motivo è fondato. L'ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione e la notifica si è perfezionata con il ritiro dell'atto da parte del contribuente. Inoltre, alla data di notifica della cartella di pagamento non era ancora trascorso un ulteriore termine quinquennale di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1168
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo