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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
AN RI, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1188/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9853/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190341267000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n. 9853 del 2023, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente contro la cartella n. 09720200190341267000.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) in via preliminare, violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
2) infondatezza del ricorso del contribuente, perché in realtà
l'atto di accertamento gli era stato tempestivamente notificato, prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal Comune di Roma Capitale.
Si è costituito in giudizio l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato perché è inapplicabile ratione temporis, in quanto emanata successivamente alla promozione del giudizio, la nuova disposizione espressa dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023, secondo cui in caso di contestazione da parte del contribuente di vizi aventi ad oggetto la notifica di atti presupposti al procedimento di riscossione sussiste litisconsorzio necessario dell'ente impositore.
Il secondo motivo di appello è, invece, è fondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha infatti documentato nel presente giudizio di gravame che l'ente impositore aveva notificato al Resistente_1 l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012 prima del decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione in data 7 ottobre 2017. Non vi è dubbio, peraltro, della conoscenza dell'atto da parte del contribuente e, di qui, del perfezionamento della notifica, stante il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale.
Dacché il Resistente_1 non avrebbe neppure potuto impugnare l'atto successivo, non essendo peraltro decorso alla data del 19 marzo 2022, di notifica della cartella di pagamento, neppure un ulteriore termine quinquennale di prescrizione.
La produzione solo nel presente grado di giudizio dell'atto di accertamento presupposto comporta l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
spese compensate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
RI RD NT TT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
AN RI, OR
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1188/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9853/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190341267000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, n. 9853 del 2023, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente contro la cartella n. 09720200190341267000.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto: 1) in via preliminare, violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
2) infondatezza del ricorso del contribuente, perché in realtà
l'atto di accertamento gli era stato tempestivamente notificato, prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal Comune di Roma Capitale.
Si è costituito in giudizio l'appellato Resistente_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memoria.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato perché è inapplicabile ratione temporis, in quanto emanata successivamente alla promozione del giudizio, la nuova disposizione espressa dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023, secondo cui in caso di contestazione da parte del contribuente di vizi aventi ad oggetto la notifica di atti presupposti al procedimento di riscossione sussiste litisconsorzio necessario dell'ente impositore.
Il secondo motivo di appello è, invece, è fondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha infatti documentato nel presente giudizio di gravame che l'ente impositore aveva notificato al Resistente_1 l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012 prima del decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione in data 7 ottobre 2017. Non vi è dubbio, peraltro, della conoscenza dell'atto da parte del contribuente e, di qui, del perfezionamento della notifica, stante il ritiro dello stesso presso l'ufficio postale.
Dacché il Resistente_1 non avrebbe neppure potuto impugnare l'atto successivo, non essendo peraltro decorso alla data del 19 marzo 2022, di notifica della cartella di pagamento, neppure un ulteriore termine quinquennale di prescrizione.
La produzione solo nel presente grado di giudizio dell'atto di accertamento presupposto comporta l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
spese compensate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
RI RD NT TT