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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3987/2025 promosso da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con i ANI C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 22/10/2025;
- rilevato che sono nate a SASSUOLO (MO) le figlie Persona_1
(24/11/2016) ed (21/06/2020) Persona_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“a) le minori resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocate in modo paritetico presso l'uno e l'altro nel modo che segue, mantenendo tuttavia la residenza anagrafica in Formigine (MO) via Dorando Pietri
n. 11;
b) la casa familiare in Formigine in via Dorando Pietri n. 11 verrà assegnata alla madre che vi continuerà ad abitare con le figlie;
Pers c) la permanenza di e con ciascun genitore viene disciplinata come Per_1 segue
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana A Papà Papà Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Settimana B Papà Papà Mamma Mamma Mamma Papà Papà
d) nel periodo scolastico la signora si recherà ogni giorno a ritirare le Parte_1 bambine da scuola, anche nei giorni di competenza del sig. il quale, Pt_2 all'uscita dal lavoro (ore 18.00 circa), passerà a prelevarle presso la residenza materna o presso il centro sportivo in cui le bambine svolgono attività;
e) a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile di cessione della quota di comproprietà sulla casa familiare dal sig. in favore della signora Pt_2
e fino a che il sig. non avrà reperito un alloggio per sé e per le Parte_1 Pt_2 figlie, lo stesso alloggerà temporaneamente presso i genitori in Formigine: in tale fase, che potrà durare fino e comunque non oltre il 31.12.2025, il sig. Pt_2 terrà con sé le bambine nei giorni di competenza suddetti, riportandole presso la madre dopo cena, entro le ore 21.15, già pronte per il pernottamento, mentre nel fine settimana di sua competenza riporterà le figlie presso la casa materna e sarà autorizzato ad accedervi anche in assenza della signora trattenendosi Parte_1 fino al suo rientro.
pagina 2 di 6 f) In caso di impedimento del genitore a tenere le bambine in uno dei giorni di competenza come stabiliti nel calendario di cui al punto c), verrà chiesta prioritariamente disponibilità a tenere le bambine all'altro genitore e solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, il genitore che ha l'impedimento provvederà in autonomia;
g) Per tutta la durata del periodo di transizione e quindi finché il sig. non Pt_2 avrà trovato un alloggio e comunque non oltre il 31.12.2025, lo stesso corrisponderà alla signora entro il giorno 10 del mese su conto Parte_1 corrente che la stessa indicherà, l'importo di €300,00 per entrambe le minori.
h) Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di quota di cui sopra ed il conseguente accollo del mutuo da parte della signora il conto corrente Parte_1
Cont cointestato aperto presso verrà estinto dalle parti, le quali suddivideranno in parti uguali l'eventuale attivo residuo.
i) Dal momento in cui il sig. avrà trovato un alloggio, quindi non oltre il Pt_2
31.12.2025, lo stesso comunicherà alla signora l'indirizzo e inizieranno Parte_1
i pernottamenti delle figlie presso il padre, secondo il calendario di cui al punto c).
In ragione del collocamento paritetico, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle minori, fatto salvo quanto previsto al punto j) e al punto k).
j) L'assegno unico universale verrà accreditato per intero alla signora Parte_1 su conto intestato alla medesima in via esclusiva.
k) La signora provvederà all'acquisto del vestiario e delle scarpe Parte_1 necessarie alle minori, per ogni stagione, e fornirà al sig. i cambi da Pt_2 utilizzare durante la permanenza presso quest'ultimo e, quando avrà reperito un alloggio, da tenere presso quest'ultimo.
l) per le vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno la Vigilia ed il giorno di Natale, mentre nei restanti giorni festivi verrà seguito il calendario di cui al punto c) con eventuale ausilio dei nonni, salvo diverso accordo;
m) per le vacanze pasquali i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre nei restanti giorni si seguirà il calendario di cui al punto c), con l'eventuale ausilio dei nonni e salvo ogni diverso accordo;
pagina 3 di 6 n) il compleanno verrà trascorso dalle minori con il genitore che in quel giorno starà con le bambine, secondo il suddetto calendario, mentre l'altro potrà fare una videochiamata, salvo diverso accordo;
o) con riferimento alla gestione delle minori durante il periodo non scolastico e quindi dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo, verrà seguito il calendario di cui al punto c) ma ciascun genitore collaborerà con l'altro per tenere le bambine nel tempo in cui sospende l'attività lavorativa per ferie, precisandosi al riguardo che il sig. interrompe l'attività lavorativa per tre Pt_2 settimane nel mese di agosto, mentre la signora interrompe l'attività la Parte_1 settimana di Ferragosto ed una settimana a settembre. Resta inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro con congruo preavviso la località in cui, eventualmente, si recherà in villeggiatura con le figlie ed ogni altro recapito utile.
Durante le settimane estive lavorative, i genitori si organizzeranno con i nonni per la gestione delle minori, a meno che non concordino per iscriverle al centro estivo.
p) I genitori comparteciperanno in ragione di metà alle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Modena dal 25.09.2019 ovvero le seguenti:
o spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 o spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
q) Le ricevute e le fatture relative alle spese straordinarie verranno intestate a ciascuna minore ai fini della detrazione fiscale della quale ciascun genitore potrà beneficiare in ragione del 50%.
r) Spese legali in solido in favore della scrivente procuratrice.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa pagina 5 di 6 essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] hanno Parte_2 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3987/2025 promosso da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con i ANI C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 22/10/2025;
- rilevato che sono nate a SASSUOLO (MO) le figlie Persona_1
(24/11/2016) ed (21/06/2020) Persona_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 6 - visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“a) le minori resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocate in modo paritetico presso l'uno e l'altro nel modo che segue, mantenendo tuttavia la residenza anagrafica in Formigine (MO) via Dorando Pietri
n. 11;
b) la casa familiare in Formigine in via Dorando Pietri n. 11 verrà assegnata alla madre che vi continuerà ad abitare con le figlie;
Pers c) la permanenza di e con ciascun genitore viene disciplinata come Per_1 segue
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana A Papà Papà Mamma Mamma Papà Mamma Mamma
Settimana B Papà Papà Mamma Mamma Mamma Papà Papà
d) nel periodo scolastico la signora si recherà ogni giorno a ritirare le Parte_1 bambine da scuola, anche nei giorni di competenza del sig. il quale, Pt_2 all'uscita dal lavoro (ore 18.00 circa), passerà a prelevarle presso la residenza materna o presso il centro sportivo in cui le bambine svolgono attività;
e) a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile di cessione della quota di comproprietà sulla casa familiare dal sig. in favore della signora Pt_2
e fino a che il sig. non avrà reperito un alloggio per sé e per le Parte_1 Pt_2 figlie, lo stesso alloggerà temporaneamente presso i genitori in Formigine: in tale fase, che potrà durare fino e comunque non oltre il 31.12.2025, il sig. Pt_2 terrà con sé le bambine nei giorni di competenza suddetti, riportandole presso la madre dopo cena, entro le ore 21.15, già pronte per il pernottamento, mentre nel fine settimana di sua competenza riporterà le figlie presso la casa materna e sarà autorizzato ad accedervi anche in assenza della signora trattenendosi Parte_1 fino al suo rientro.
pagina 2 di 6 f) In caso di impedimento del genitore a tenere le bambine in uno dei giorni di competenza come stabiliti nel calendario di cui al punto c), verrà chiesta prioritariamente disponibilità a tenere le bambine all'altro genitore e solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, il genitore che ha l'impedimento provvederà in autonomia;
g) Per tutta la durata del periodo di transizione e quindi finché il sig. non Pt_2 avrà trovato un alloggio e comunque non oltre il 31.12.2025, lo stesso corrisponderà alla signora entro il giorno 10 del mese su conto Parte_1 corrente che la stessa indicherà, l'importo di €300,00 per entrambe le minori.
h) Con la sottoscrizione dell'atto di cessione di quota di cui sopra ed il conseguente accollo del mutuo da parte della signora il conto corrente Parte_1
Cont cointestato aperto presso verrà estinto dalle parti, le quali suddivideranno in parti uguali l'eventuale attivo residuo.
i) Dal momento in cui il sig. avrà trovato un alloggio, quindi non oltre il Pt_2
31.12.2025, lo stesso comunicherà alla signora l'indirizzo e inizieranno Parte_1
i pernottamenti delle figlie presso il padre, secondo il calendario di cui al punto c).
In ragione del collocamento paritetico, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle minori, fatto salvo quanto previsto al punto j) e al punto k).
j) L'assegno unico universale verrà accreditato per intero alla signora Parte_1 su conto intestato alla medesima in via esclusiva.
k) La signora provvederà all'acquisto del vestiario e delle scarpe Parte_1 necessarie alle minori, per ogni stagione, e fornirà al sig. i cambi da Pt_2 utilizzare durante la permanenza presso quest'ultimo e, quando avrà reperito un alloggio, da tenere presso quest'ultimo.
l) per le vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno la Vigilia ed il giorno di Natale, mentre nei restanti giorni festivi verrà seguito il calendario di cui al punto c) con eventuale ausilio dei nonni, salvo diverso accordo;
m) per le vacanze pasquali i genitori alterneranno ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta, mentre nei restanti giorni si seguirà il calendario di cui al punto c), con l'eventuale ausilio dei nonni e salvo ogni diverso accordo;
pagina 3 di 6 n) il compleanno verrà trascorso dalle minori con il genitore che in quel giorno starà con le bambine, secondo il suddetto calendario, mentre l'altro potrà fare una videochiamata, salvo diverso accordo;
o) con riferimento alla gestione delle minori durante il periodo non scolastico e quindi dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo, verrà seguito il calendario di cui al punto c) ma ciascun genitore collaborerà con l'altro per tenere le bambine nel tempo in cui sospende l'attività lavorativa per ferie, precisandosi al riguardo che il sig. interrompe l'attività lavorativa per tre Pt_2 settimane nel mese di agosto, mentre la signora interrompe l'attività la Parte_1 settimana di Ferragosto ed una settimana a settembre. Resta inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro con congruo preavviso la località in cui, eventualmente, si recherà in villeggiatura con le figlie ed ogni altro recapito utile.
Durante le settimane estive lavorative, i genitori si organizzeranno con i nonni per la gestione delle minori, a meno che non concordino per iscriverle al centro estivo.
p) I genitori comparteciperanno in ragione di metà alle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Modena dal 25.09.2019 ovvero le seguenti:
o spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
o spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 o spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
q) Le ricevute e le fatture relative alle spese straordinarie verranno intestate a ciascuna minore ai fini della detrazione fiscale della quale ciascun genitore potrà beneficiare in ragione del 50%.
r) Spese legali in solido in favore della scrivente procuratrice.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa pagina 5 di 6 essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] hanno Parte_2 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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