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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1510/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250002871943 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 (n.q. di coobligata) impugnano, rispettivamente, le cartelle di pagamento n. 29820250002871943 e 2982025000287194301, notificate il 05/06/2025, emesse a seguito di controllo formale ex 36-ter del DPR 600/73 sulla dichiarazione modello 730/2021 presentata per il 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE, il pagamento, rispettivamente, di € 1.137,17 ed € 1.143,05.
L'AdE, unico ente intimato, non si è costituita.
Il 13.01.2026 il ricorrente ha depositato memoria e documenti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti spiegano che nelle citate cartelle “vengono riprese a tassazione le somme di spese effettuate dalla figlia a carico Nominativo_3, che per gli anni di imposta 2019 e 2020 è stata vittima di una truffa”, perché, come risulta dalla “denuncia presentata dalla sig.ra Nominativo_3, ignoti presentavano al suo posto una dichiarazione dei redditi sia per il 2019 che per il 2020, al solo fine di ottenere dei rimborsi di credito di imposta fittizi”.
Infatti, “negli anni predetti, la figlia non aveva mai lavorato conto terzi, né percepito redditi, tanto che per il
2019, denunciava i fatti alla Polizia di Stato di Salerno, evidenziando che l'iban cui l'Agenzia delle entrate aveva effettuato il rimborso non era corrispondente alla sua persona. In effetti la figlia non ha mai ricevuto alcun tipo di rimborso”.
Anche se della causale descritta, che ha condotto all'emissione delle cartelle, i ricorrenti non hanno fornito nessun tipo di prova, magari producendo la comunicazione di irregolarità citata nelle cartelle, che la causale sia quella può essere desunta dalla copia della denuncia prodotta, presentata dalla figlia dei ricorrenti, e dalla richiesta di archiviazione, presentata dal P.M. per “tenuità del fatto”, del procedimento penale avviato nei confronti della persona che si era sostituita alla suddetta figlia, al fine di percepire rimborsi Irpef indebiti.
Pertanto, poiché può ritenersi che la figlia sia estranea all'accaduto, e che le cartelle siano quindi prive del necessario presupposto, cioè l'avere i ricorrenti fruito di rimborsi indebiti, le stesse cartelle vanno annullate.
Poiché però la suddetta estraneità non era palese, non essendo stato ancora identificato l'autore del reato,
e non essendo la sola denuncia sufficiente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026. Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1510/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820250002871943 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 (n.q. di coobligata) impugnano, rispettivamente, le cartelle di pagamento n. 29820250002871943 e 2982025000287194301, notificate il 05/06/2025, emesse a seguito di controllo formale ex 36-ter del DPR 600/73 sulla dichiarazione modello 730/2021 presentata per il 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE, il pagamento, rispettivamente, di € 1.137,17 ed € 1.143,05.
L'AdE, unico ente intimato, non si è costituita.
Il 13.01.2026 il ricorrente ha depositato memoria e documenti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti spiegano che nelle citate cartelle “vengono riprese a tassazione le somme di spese effettuate dalla figlia a carico Nominativo_3, che per gli anni di imposta 2019 e 2020 è stata vittima di una truffa”, perché, come risulta dalla “denuncia presentata dalla sig.ra Nominativo_3, ignoti presentavano al suo posto una dichiarazione dei redditi sia per il 2019 che per il 2020, al solo fine di ottenere dei rimborsi di credito di imposta fittizi”.
Infatti, “negli anni predetti, la figlia non aveva mai lavorato conto terzi, né percepito redditi, tanto che per il
2019, denunciava i fatti alla Polizia di Stato di Salerno, evidenziando che l'iban cui l'Agenzia delle entrate aveva effettuato il rimborso non era corrispondente alla sua persona. In effetti la figlia non ha mai ricevuto alcun tipo di rimborso”.
Anche se della causale descritta, che ha condotto all'emissione delle cartelle, i ricorrenti non hanno fornito nessun tipo di prova, magari producendo la comunicazione di irregolarità citata nelle cartelle, che la causale sia quella può essere desunta dalla copia della denuncia prodotta, presentata dalla figlia dei ricorrenti, e dalla richiesta di archiviazione, presentata dal P.M. per “tenuità del fatto”, del procedimento penale avviato nei confronti della persona che si era sostituita alla suddetta figlia, al fine di percepire rimborsi Irpef indebiti.
Pertanto, poiché può ritenersi che la figlia sia estranea all'accaduto, e che le cartelle siano quindi prive del necessario presupposto, cioè l'avere i ricorrenti fruito di rimborsi indebiti, le stesse cartelle vanno annullate.
Poiché però la suddetta estraneità non era palese, non essendo stato ancora identificato l'autore del reato,
e non essendo la sola denuncia sufficiente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026. Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni