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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.557/2022 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 CodiceFiscale_1
Paolo Guarino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via IV Novembre 38, giusta mandato a margine del ricorso;
OPPONENTE
e
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonella Trovati e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.2.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2021 0000 6104 06 000 notificato in data 13.01.2022 con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.364/43, a titolo mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti, anno 2019.
A fondamento della domanda allegava: l'illegittimità della pretesa, per mancanza degli elementi tipici di cui al co. 203 art. 1 L.662/96 (obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali).
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva, la nullità dell'avviso di addebito e, nel merito, di rigettare la pretesa di pagamento come CP_ avanzata dall' in quanto illegittima, infondata, pretestuosa, vessatoria e non provata per tutte le motivazioni espresse in narrativa e conseguentemente annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto di impugnazione;
con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza CP_1 della doglianza relativa alla insussistenza degli elementi costitutivi e concludeva per il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, rigettata la richiesta di prova testimoniale perché ritenuta non rilevante né utile, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con deposito in fascicolo informatico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Dalla documentazione versata in atti, l' ha fornito prova della fondatezza della pretesa CP_1 contributiva, documentazione dalla quale si evince una ricostruzione dei fatti differente da quella proposta dal ricorrente. In particolare l' ha proceduto sulla base delle comunicazioni pervenute CP_1 dalla CCIAA – operazione Comunica - alla iscrizione d'ufficio del ricorrente, socio unico ed amministratore unico della società. La comunicazione di avvenuta iscrizione alla gestione commercianti risulta notificata al ricorrente in data 04/02/2020 senza che il ricorrente abbia proposto opposizione, salvo a richiedere il 24/02/2022 la cancellazione dalla gestione commercianti, richiesta rigettata dall'Istituto con motivazione “le richieste di cancellazione devono essere obbligatoriamente inoltrate, ai sensi della normativa vigente, tramite il canale Comunica con l'indicazione nel relativo quadro AC della data di cessazione.” Adempimento non effettuato dal ricorrente che risulta ancora socio unico nella società con Part. Iva . P.IVA_2
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e va confermato l'avviso di addebito n. 392 2021 0000 6104 06
000 notificato in data 13.01.2022;
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, e D.M. 147/2022 in considerazione dell'oggetto, delle fasi e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22.2.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito n. 392 2021 0000 6104 06 000 notificato in data 13.01.2022;
2. condanna il ricorrente/opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, CP_1 che liquida complessivamente in € 886,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge.
Potenza, 3 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla