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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3873/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria , Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di Agropoli e notificatole il 03.04.2025, con cui il Comune le chiedeva il pagamento della somma di euro 7.312,00 a titolo di IMU non versata per l'anno 2018, comprensiva di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione a 2 appezzamenti di terreno di proprietà della ricorrente ritenuti dall'Ufficio Tributi del Comune come aree fabbricabili , eccependone la nullità per i seguenti motivi così riassunti: 1) decadenza dal potere accertativo per l'anno 2018 ; 2) esenzione dall'IMU di dette aree perché agricole , ma tassate erroneamente dal Comune come fabbricabili nonostante che erano invece di fatto anche condotte per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale; 3) violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/92 nella determinazione del valore di dette aree a cui il comune ha dato immotivatamente il valore commerciale di euro 37,34 euro a mq;
4) difetto di motivazione per non aver allegato all'avviso impugnato gli atti su cui esso si fondava come invece dispone l'art. 7 legge n. 212/2000;
5) ineneffcacia dell'avviso impugnato per mancanza di invio al MEF delle delibere relative alle tariffe IMU adottate.
Il comune di Salerno si Agropoli si costituiva, producendo pertinente documentazione e
contro
-deducendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preliminarmente osserva che è infondato il motivo di cui al precedente punto 1), atteso che la diversa indicazione del comparto urbanistico di appartenenza dei terreni tassati da
P2 ( area di espansione esclusivamente agricola ) riportata nel propedeutico schema d'atto rispetto a quella di AP (area di espansione produttiva) riportata nell'avviso impugnato non inficia la validità di detto avviso , atteso che lo schema d'atto è finalizzato proprio ad informare il contribuente delle ragioni della debenza per consentirgli di instaurare un contraddittoro endoprocedimentale con l'Amministrazione Finanziaria al fine di esporre le sue eventuali difese, così come disposto dall'art. 6bis della legge n. 212/2000. Pertanto il provvedimento n. 39178/2024 con il quale il comune riconosceva che lo schema d'atto era da considerarsi formalmente errato rilasciato alla ricorrente dopo le sue verbali osservazioni fatte al personale dell'Ufficio
Tributi sulla natura dei terreni tassati, è del tutto irrilevante ai fini della validità dell'avviso accertato.
Alla luce di predette consderazioni il predetto motivo va rigettato ritnendo questa Corte che il Comune abbia rispettato nel caso di specie il termine massimo previsto per legge del 27-04-2025 per la notifica dell'avviso impugnato, avendolo consegnato alla ricorrente in data 24-04-2025, come anche dalla stessa ammesso.
Cò premesso, la Corte ritiene invece il ricorso fondato nel resto per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto rileva che l'avviso di accertamento impugnato è palesemente carente di motivazione sulla natura di aree fabbricabili dei terreni tassati. Ed infatti, così come si evince dal ceritificato di destinazione urbanistica dei predetti terreni rilasciato alla ricorrente in data 17-06-2025 dal Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territoro del Comune di Agropoli , i predetti terreni ricadevano in area AP 02 di espansione produttiva esclusivamente agricola il cui comparto edificatorio non era stato ancora attivato tramite il Piano
Urbanistico Attuativo e, pertanto, i predetti terreni ricadenti in detto comparto erano allo stato inedificabili.
Risulta, di conseguenza, palese la contraddizione insanabile tra quanto affermato nell'avviso impugnato ed il predetto certificato urbanistico, anche perché l'iter amministrativo del PUC approvato dalla Giunta si è concluso solo in data 28-12-2020 con la delliberazione n. 86 di approvazione dello stesso emessa dal
Consiglo Comunale.
A ciò devesi aggiungere che nella motivazione dell'atto impugnato non viene spesa nemmeno una parola sulle ragioni della natura di aree edificabili dei predetti terreni, essendosi l'Ufficio Tributi limitatosi solo ad indicare Comp. Trasf. AP 02 ed il valore imponibile degli stessi di 37,00 euro a mq. , senza alcuna motivazione nemmeno sul perché e sul modo di calcolo di tale imponibile. Il Comune avrebbe dovuto calcolare la base imponibile dei beni oggetto dell'imposta in ragione del loro valore venale in commercio al I° gennaio dell'anno di imposizione , tenuto conto della zona di ubicazione , dell'indice di edificabilità e della destinazione ai sensi dell'art. 5 , comma 5, del D.L.vo n. 504/92, significando che in base ai predetti criteri doveva essere determinato il valore della base imponibile dell'area soggetta all'IMU, rimanendo ininfluente l'effettivo o meno utilizzo della stessa ai fini edificatori ( v. Cas. Sez.Trib. N. 19515/2003), ma l'atto impugnato non reca alcuna specifica motivazione in merito al citato valore attribuito all'area tassata quale prezzo di mercato. Nel caso di specie si osserva che il Comune, anche se avesse motivato nell'avviso impugnato sulle ragioni di fatto e di diritto dell'attribuzione ai predetti terreni della concreta capacità di generare diritti edificatori in ragione dell'applicazione agli stessi del principio della perequazione urbanistica per effetto del quale tutti i suoli compresi nel Comparto ai sensi del vigente PUC generano sempre diritti edificatori equivalenti a
Superfici Lorde Di Solaio realizzabli nei termini previsti dallo strumento urbanistico, risulta evidente che l'ammontare dell'IMU da pagare su detti suoli doveva essere rapportato alla reale e concreta potenzialità edificatoria degli stessi prevista dallo strumento urbanistico predetto. Ed infatti l'art. 36, comma 2, D.L. n.
223/2006, convertito con legge n. 248/2006, prevede esplicitamente che la disposizione di cui al citato art. 2,comma 1-lett. b), d.lgs n. 504/92 va interpretata nel senso che “un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'attuazione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo”; pertanto questa Corte ritiene che l'avviso impugnato doveva contenere adeguata motivazione in merito al presunto oggettivo carattere di edificabilità dei terreni, atteso che fino all'anno 2017 il Comune li aveva ritenuti esenti dal pagamento dell'IMU.
Oltre a ciò devesi osservare, Inoltre, che il Comune ha indicato nell'avviso impugnato il predetto valore commerciale dei terreni, ma non vi ha allegato al relativo nemmeno copia per estratto della Relazione di
Stima di euro 37,00 al mq che avrebbe dovuto adottare con apposita delibera in relazione allo specifico indice della loro edificabilità, considerato che il nuovo e maggiore valore di dette aree per cambio di destinazione indicato nell'avviso impugnato non risulta essere stato preventivamente comunicato al ricorrente, cosi come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalle parti. Ed infatti , il Comune non indicato, nè prodotto l'eventuale notifica alla ricorrente del provvedimento con cui avrebbe dovuto rappresentarle il mutamento dei valori venali delle aree in questione divenute edificabili a seguito del loro inserimento nel Piano Urbanistico Comunale adottato con atto consiliare n. 86 del 28-12-2020, considerato che , come è noto, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni ed immobili , a decorrere dal 1-1-2000 , producono i loro effetti a partire dalla data di notifica degli stessi ai soggetti intestatari della partita catastale modificata che, altrimenti, non sarebbero in grado di quantificare l'IMU dovuta, specialmente, su beni prima esenti.
Pertanto questa Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, ma compensa le spese di giudizio fra le parti in considerazione della complessità delle ragioni tecniche e giuridiche affrontate dalle parti in causa che caratterizzano la materia trattata.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ma compensa le spese di giudizio fra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI ERMINIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3873/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agropoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria , Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di Agropoli e notificatole il 03.04.2025, con cui il Comune le chiedeva il pagamento della somma di euro 7.312,00 a titolo di IMU non versata per l'anno 2018, comprensiva di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione a 2 appezzamenti di terreno di proprietà della ricorrente ritenuti dall'Ufficio Tributi del Comune come aree fabbricabili , eccependone la nullità per i seguenti motivi così riassunti: 1) decadenza dal potere accertativo per l'anno 2018 ; 2) esenzione dall'IMU di dette aree perché agricole , ma tassate erroneamente dal Comune come fabbricabili nonostante che erano invece di fatto anche condotte per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale; 3) violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/92 nella determinazione del valore di dette aree a cui il comune ha dato immotivatamente il valore commerciale di euro 37,34 euro a mq;
4) difetto di motivazione per non aver allegato all'avviso impugnato gli atti su cui esso si fondava come invece dispone l'art. 7 legge n. 212/2000;
5) ineneffcacia dell'avviso impugnato per mancanza di invio al MEF delle delibere relative alle tariffe IMU adottate.
Il comune di Salerno si Agropoli si costituiva, producendo pertinente documentazione e
contro
-deducendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preliminarmente osserva che è infondato il motivo di cui al precedente punto 1), atteso che la diversa indicazione del comparto urbanistico di appartenenza dei terreni tassati da
P2 ( area di espansione esclusivamente agricola ) riportata nel propedeutico schema d'atto rispetto a quella di AP (area di espansione produttiva) riportata nell'avviso impugnato non inficia la validità di detto avviso , atteso che lo schema d'atto è finalizzato proprio ad informare il contribuente delle ragioni della debenza per consentirgli di instaurare un contraddittoro endoprocedimentale con l'Amministrazione Finanziaria al fine di esporre le sue eventuali difese, così come disposto dall'art. 6bis della legge n. 212/2000. Pertanto il provvedimento n. 39178/2024 con il quale il comune riconosceva che lo schema d'atto era da considerarsi formalmente errato rilasciato alla ricorrente dopo le sue verbali osservazioni fatte al personale dell'Ufficio
Tributi sulla natura dei terreni tassati, è del tutto irrilevante ai fini della validità dell'avviso accertato.
Alla luce di predette consderazioni il predetto motivo va rigettato ritnendo questa Corte che il Comune abbia rispettato nel caso di specie il termine massimo previsto per legge del 27-04-2025 per la notifica dell'avviso impugnato, avendolo consegnato alla ricorrente in data 24-04-2025, come anche dalla stessa ammesso.
Cò premesso, la Corte ritiene invece il ricorso fondato nel resto per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto rileva che l'avviso di accertamento impugnato è palesemente carente di motivazione sulla natura di aree fabbricabili dei terreni tassati. Ed infatti, così come si evince dal ceritificato di destinazione urbanistica dei predetti terreni rilasciato alla ricorrente in data 17-06-2025 dal Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territoro del Comune di Agropoli , i predetti terreni ricadevano in area AP 02 di espansione produttiva esclusivamente agricola il cui comparto edificatorio non era stato ancora attivato tramite il Piano
Urbanistico Attuativo e, pertanto, i predetti terreni ricadenti in detto comparto erano allo stato inedificabili.
Risulta, di conseguenza, palese la contraddizione insanabile tra quanto affermato nell'avviso impugnato ed il predetto certificato urbanistico, anche perché l'iter amministrativo del PUC approvato dalla Giunta si è concluso solo in data 28-12-2020 con la delliberazione n. 86 di approvazione dello stesso emessa dal
Consiglo Comunale.
A ciò devesi aggiungere che nella motivazione dell'atto impugnato non viene spesa nemmeno una parola sulle ragioni della natura di aree edificabili dei predetti terreni, essendosi l'Ufficio Tributi limitatosi solo ad indicare Comp. Trasf. AP 02 ed il valore imponibile degli stessi di 37,00 euro a mq. , senza alcuna motivazione nemmeno sul perché e sul modo di calcolo di tale imponibile. Il Comune avrebbe dovuto calcolare la base imponibile dei beni oggetto dell'imposta in ragione del loro valore venale in commercio al I° gennaio dell'anno di imposizione , tenuto conto della zona di ubicazione , dell'indice di edificabilità e della destinazione ai sensi dell'art. 5 , comma 5, del D.L.vo n. 504/92, significando che in base ai predetti criteri doveva essere determinato il valore della base imponibile dell'area soggetta all'IMU, rimanendo ininfluente l'effettivo o meno utilizzo della stessa ai fini edificatori ( v. Cas. Sez.Trib. N. 19515/2003), ma l'atto impugnato non reca alcuna specifica motivazione in merito al citato valore attribuito all'area tassata quale prezzo di mercato. Nel caso di specie si osserva che il Comune, anche se avesse motivato nell'avviso impugnato sulle ragioni di fatto e di diritto dell'attribuzione ai predetti terreni della concreta capacità di generare diritti edificatori in ragione dell'applicazione agli stessi del principio della perequazione urbanistica per effetto del quale tutti i suoli compresi nel Comparto ai sensi del vigente PUC generano sempre diritti edificatori equivalenti a
Superfici Lorde Di Solaio realizzabli nei termini previsti dallo strumento urbanistico, risulta evidente che l'ammontare dell'IMU da pagare su detti suoli doveva essere rapportato alla reale e concreta potenzialità edificatoria degli stessi prevista dallo strumento urbanistico predetto. Ed infatti l'art. 36, comma 2, D.L. n.
223/2006, convertito con legge n. 248/2006, prevede esplicitamente che la disposizione di cui al citato art. 2,comma 1-lett. b), d.lgs n. 504/92 va interpretata nel senso che “un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'attuazione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo”; pertanto questa Corte ritiene che l'avviso impugnato doveva contenere adeguata motivazione in merito al presunto oggettivo carattere di edificabilità dei terreni, atteso che fino all'anno 2017 il Comune li aveva ritenuti esenti dal pagamento dell'IMU.
Oltre a ciò devesi osservare, Inoltre, che il Comune ha indicato nell'avviso impugnato il predetto valore commerciale dei terreni, ma non vi ha allegato al relativo nemmeno copia per estratto della Relazione di
Stima di euro 37,00 al mq che avrebbe dovuto adottare con apposita delibera in relazione allo specifico indice della loro edificabilità, considerato che il nuovo e maggiore valore di dette aree per cambio di destinazione indicato nell'avviso impugnato non risulta essere stato preventivamente comunicato al ricorrente, cosi come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalle parti. Ed infatti , il Comune non indicato, nè prodotto l'eventuale notifica alla ricorrente del provvedimento con cui avrebbe dovuto rappresentarle il mutamento dei valori venali delle aree in questione divenute edificabili a seguito del loro inserimento nel Piano Urbanistico Comunale adottato con atto consiliare n. 86 del 28-12-2020, considerato che , come è noto, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni ed immobili , a decorrere dal 1-1-2000 , producono i loro effetti a partire dalla data di notifica degli stessi ai soggetti intestatari della partita catastale modificata che, altrimenti, non sarebbero in grado di quantificare l'IMU dovuta, specialmente, su beni prima esenti.
Pertanto questa Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, ma compensa le spese di giudizio fra le parti in considerazione della complessità delle ragioni tecniche e giuridiche affrontate dalle parti in causa che caratterizzano la materia trattata.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ma compensa le spese di giudizio fra le parti.