Art. 2.
All' art. 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , sono aggiunti i seguenti commi:
"E' in facolta' del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.
I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalita' di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ".
All' art. 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , sono aggiunti i seguenti commi:
"E' in facolta' del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.
I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalita' di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ".