TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13286 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 31135 dell'anno 2025
TRA
(Avv.to D.Pietrosanti Parte_1
) Ricorrente
E
( contumace) CP_1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/9/2025 ritualmente notificato , parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di AT ( RG n° 20453/2024 ) si concludeva con decreto di omologa del 20/3//2025 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla domanda del 7/4/2023; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nel marzo ed aprile 2025 ; sino al deposito CP_ del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i CP_ propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi . CP_
L' di costituiva tardivamente chiedendo rinvio per consentire la liquidazione .
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento nel dicembre 2025 successivo al deposito e notifica del ricorso
La causa veniva discussa e decisa con sentenza.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica , del ricorso le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali . Roma, 23/12/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 31135 dell'anno 2025
TRA
(Avv.to D.Pietrosanti Parte_1
) Ricorrente
E
( contumace) CP_1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/9/2025 ritualmente notificato , parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di AT ( RG n° 20453/2024 ) si concludeva con decreto di omologa del 20/3//2025 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla domanda del 7/4/2023; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nel marzo ed aprile 2025 ; sino al deposito CP_ del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i CP_ propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi . CP_
L' di costituiva tardivamente chiedendo rinvio per consentire la liquidazione .
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento nel dicembre 2025 successivo al deposito e notifica del ricorso
La causa veniva discussa e decisa con sentenza.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica , del ricorso le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali . Roma, 23/12/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli