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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
SI TO, RE
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5507/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Con I RE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030802623004 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250030802623, emessa per il mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2018 per un importo pari a euro 30.339,55, mai notificata al ricorrente, ma notificata, a mezzo pec in data 25.7.2025, ad altro soggetto coobbligato, nella specie la Sig.ra Nominativo_1. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità della suddetta cartella per erroneità del calcolo dell'imposta, per difetto di motivazione, per intervenute prescrizione e decadenza e per omessa notifica del presupposto avviso di liquidazione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, anche nell'interesse dell'Agenzia dell'Entrate-
Riscossione chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non merita, pertanto, accoglimento, atteso che il ricorrente ha impugnato un atto a lui non indirizzato, presentando peraltro il ricorso fuori termine. Com'è noto, infatti, l'art. 21, comma
1, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Ebbene, vi è prova in atti che la cartella impugnata sia stata notificata alla Sig.ra Nominativo_1 in data 25.7.2025 a mezzo pec, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 29.10.2025, vale a dire oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle difese svolte dalle parti, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno il 9.2.2026 Il
RE Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
SI TO, RE
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5507/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Con I RE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030802623004 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020250030802623, emessa per il mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2018 per un importo pari a euro 30.339,55, mai notificata al ricorrente, ma notificata, a mezzo pec in data 25.7.2025, ad altro soggetto coobbligato, nella specie la Sig.ra Nominativo_1. La parte ricorrente, in particolare, sosteneva l'illegittimità della suddetta cartella per erroneità del calcolo dell'imposta, per difetto di motivazione, per intervenute prescrizione e decadenza e per omessa notifica del presupposto avviso di liquidazione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, anche nell'interesse dell'Agenzia dell'Entrate-
Riscossione chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non merita, pertanto, accoglimento, atteso che il ricorrente ha impugnato un atto a lui non indirizzato, presentando peraltro il ricorso fuori termine. Com'è noto, infatti, l'art. 21, comma
1, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Ebbene, vi è prova in atti che la cartella impugnata sia stata notificata alla Sig.ra Nominativo_1 in data 25.7.2025 a mezzo pec, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 29.10.2025, vale a dire oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle difese svolte dalle parti, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno il 9.2.2026 Il
RE Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano