Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 914
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto che la cartella impugnata fosse stata notificata a un altro soggetto coobbligato, ma che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, rendendolo inammissibile.

  • Inammissibile
    Termine di decadenza e prescrizione

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle questioni di prescrizione e decadenza.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare il difetto di motivazione.

  • Inammissibile
    Erroneità del calcolo dell'imposta

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare l'erroneità del calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 914
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 914
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo