Art. 7.
Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:
a) la denominazione della ditta e le generalita' di chi la rappresenta;
b) la localita' in cui si trova lo stabilimento;
c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina;
d) la qualita' e la quantita' degli oli di semi nonche' delle altre materie prime da impiegare;
c) la quantita' di margarina da ottenere.
La ditta non puo' fabbricare margarina in quantita' maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella gia' dichiarata.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:
a) la denominazione della ditta e le generalita' di chi la rappresenta;
b) la localita' in cui si trova lo stabilimento;
c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina;
d) la qualita' e la quantita' degli oli di semi nonche' delle altre materie prime da impiegare;
c) la quantita' di margarina da ottenere.
La ditta non puo' fabbricare margarina in quantita' maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella gia' dichiarata.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.