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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO TT Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6558/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DEDONI SILVIA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANNAI FRANCESCA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che le parti sono genitori di
- , nato a [...] l'[...], C.F. minore Persona_1 C.F._3
- , nato a [...] il [...], C.F. , minore Persona_2 C.F._4
1) I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2009.
2) Da tale unione nascevano i due figli sopra identificati.
3) Attualmente i ricorrenti - essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia - hanno deciso di cessare la propria convivenza, con decorrenza dall'anno 2023.
4) Il signor è dipendente presso il Ministero della Difesa in qualità di Primo graduato CP_1
nel 152 Reggimento NT RI e percepisce un reddito pari a € 24.999,13 lordo annuo, ha un contratto di finanziamento attivo con Banca Intesa San Paolo pari a € 500,00 mensili ed è
proprietario, per la quota di 2/30 di un immobile sito in Arbus identificato al NCEU al Foglio 16,
numero 251, sub. 1, Categoria A/3, Classe 2, consistenza 4,5 vani, Superficie 104 mq, via Belvedere
79 piano T-1, e di tre terreni in Settimo San Pietro, Località Pitze Pranu, case sparse, identificati al
NCEU al Foglio 3, Particella 125, Classe 04, superficie 60 are, 70 ca, Foglio 3, Particella 546,
Classe 04, superficie 10 are, 55 ca, Foglio 3, Particella 127, Classe 04, superficie 57 are, 70 ca,
mentre la signora è dipendente presso il ristorante ubicato all'interno dello Yacht club, Parte_1
denominato Punto ristoro Snack Bar, di proprietà dei genitori e nel 2024 ha percepito un reddito pari ad € 3.717,98. Inoltre la signora percepisce l'assegno unico familiare al 100% pari a circa Pt_1
€ 380,00 mensili.
5) Da quando è cessata la convivenza, i genitori hanno suddiviso in ugual misura il tempo di frequentazione e di collocamento dei figli, la signora li tiene dal lunedì al mercoledì, il signor Pt_1 dal giovedì al sabato e le domeniche vengono alternate, salvo diverse necessità dei minori e/o CP_1
dei genitori, con una forma di mantenimento diretto dei figli minori, in conformità alla legge 54 del
2006. Pertanto il signor non versa un assegno di mantenimento in quanto provvede CP_1
direttamente a soddisfare le esigenze dei figli minori quando essi sono collocati presso di lui, con piena attuazione del principio della bigenitorialità.
6) Le parti intendono regolare diversamente il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, tenuto conto del lavoro del padre che essendo militare effettua turni di reperibilità notturni e lavora anche la domenica e della madre, che effettua turni anche la domenica essendo nel settore della ristorazione. I genitori seguiranno la regola dell'alternanza delle settimane mensili, tenendo con sé i figli per quattro giorni alla settimana (domenica inclusa) e unendo il lunedì in caso di spettanza della domenica al fine di agevolare i minori, riducendo gli spostamenti, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi, sempre con possibilità di modifica dei giorni di permanenza dei minori presso i genitori in base alle esigenze lavorative dei medesimi e previo accordo tra gli stessi, con preavviso di almeno una settimana.
6) I minori frequentano l'Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora”, sito in Monserrato
via San Gavino e il Campus estivo , sito in Monserrato, via Capo Comino. Per_3
7) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
Tutto ciò premesso i sottoscritti ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio
Voglia omologare le seguenti condizioni di affido dei figli minori e : Per_1 Persona_2 1) I figli minori sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con residenza in Settimo San
Pietro, Località Pitze Pranu, unitamente alla madre e sono collocati con entrambi i genitori secondo la seguente turnazione: la prima e la terza settimana del mese trascorreranno dal lunedì al giovedì
presso l'abitazione attualmente nella disponibilità della madre in Cagliari, Via Procida n. 13 e dal venerdì al lunedì presso l'abitazione paterna sita in Settimo San Pietro, Località Pitze Pranu, mentre la seconda e la quarta settimana del mese, trascorreranno dal lunedì al giovedì presso l'abitazione paterna sita in Settimo San Pietro, Località Pitze Pranu e dal venerdì al lunedì presso l'abitazione materna sita in Cagliari, Via Procida n. 13, accompagnandoli a scuola e/o nei luoghi concordati,
sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti che dovranno essere comunicati con preavviso di almeno una settimana. Qualora nel mese vi fossero cinque settimane si seguirà la regola dell'alternanza,
sempre con possibilità di modifica dei giorni di permanenza dei minori presso i genitori in base alle esigenze lavorative dei medesimi. Le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e altre festività quali i compleanni dei figli) saranno gestite secondo la regola dell'alternanza annuale.
In ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà̀ di trascorrere con i figli almeno
15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro il 30 giugno di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. La residenza anagrafica dei minori sarà
presso la residenza della madre. Le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza dei figli presso di sé. 2) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
3) Il mantenimento dei figli minori è attuato in forma diretta, in ragione del tempo paritario di collocamento dei figli presso ciascun genitore, fatta eccezione per l'assegno unico familiare, pari a
€ 380,00 circa, che verrà percepito nella misura del 100% dalla signora su accordo con il Pt_1
signor . CP_1
4) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, corsi gestiti dalla parrocchia);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter (secondo la necessità del genitore che intende fruirne la spesa viene sopportata interamente dal medesimo); f) viaggistudio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) centro ricreativo estivo (campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali, secondo la necessità
del genitore che intende fruirne la spesa viene sopportata interamente dal medesimo).
5) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. 6) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
. CP_1 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 13.10.2025
Il Presidente
IO TT