Articolo 10 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
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29 dicembre 2002
Art. 10. (Misure relative alla produzione di armamenti) 1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell' articolo 80 della Costituzione , possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell' articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad intervenire, con le modalita' e le procedure di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilita', al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999 , mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui all' articolo 6, commi 7 , 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 , volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.
Note all' art. 10:
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808 , reca: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico".
- Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 reca: "Disposizioni urgenti per le attivita' produttive". L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all' art. 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 reca: "Norme in materia di attivita' produttive". Gli articoli 1 e 2 cosi' recitano:
"Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di societa', preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalita' recati dall' art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all' art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitivita' delle industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall' art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilita' da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitivita' internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita' con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le societa' operanti nei medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall' art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 144, comma 3, cosi' recita:
"3. Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all' art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all' art. 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.".
- L' art. 80 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 , reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11, comma 3, lettera c), cosi' recita:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - b) (Omissis).
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.".
- Si riporta il testo dell' art. 6, commi 7 , 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia):
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall' art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185 definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonche' di quelle eventualmente provenienti dalla Comunita' economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell' art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che e' nominato con decreto deI Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalita' di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002