TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice Maria Pia De Lorenzo, nella causa n. 3756/2024 avente ad oggetto 'contratto di credito revolving' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e contestuale discussione orale della causa
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco C.F._1
- RICORRENTE -
contro con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea P.IVA_1
Rescigno.
- RESISTENTE –
Conclusioni: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc , agiva in giudizio contro Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo di “In via principale nel merito: - accertare e Controparte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo consegnato tutta la CP_1 documentazione richiesta, prima dell'instaurazione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avversarie per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, rigettare tutte le
1 domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi incluse le istanze istruttorie.
2. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad
IVA e CPA e con condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
3. All'esito della prima udienza fissata in trattazione scritta, la causa era rinviata all'udienza del 27.3.2025, e previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente esponeva quanto segue:
- che la Sig.ra stipulava con la il contratto di credito Parte_1 Controparte_1 revolving n. ***5410, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
- che con comunicazione pec del 01.08.2023 la ricorrente invitava l'Intermediario a trasmettere copia del contratto e dell'estratto conto storico;
- che l'Intermediario inoltrava solamente l'estratto conto storico e un contratto privo delle condizioni della carta revolving, omettendo così di trasmettere copia integrale del contratto;
- che così operando, in ragione della mancata consegna, entro i termini Controparte_1 stabiliti, della documentazione per la quale era stata inoltrata formale richiesta, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 bis D.lgs. 385/1993 nonché i doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e gli obblighi di comportamento secondo buona fede ex art. 1375 c.c. che gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione non avevano sortito alcun effetto;
2. Si costituiva in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- che con comunicazione PEC del 6 novembre 2023 (anteriormente, quindi, al deposito del
Ricorso e alla notifica dello stesso) provvedeva ad inviare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 tutta la documentazione richiesta in suo possesso (ossia copia del Contratto - ancorché per legge, non ne fosse obbligata - e dei due estratti conto storici delle carte);
- che, dunque, avendo dato seguito puntualmente e correttamente alle richieste formulate CP_1 dalla ricorrente, chiedeva venisse dichiarata cessata la materia del contendere;
- che, in ogni caso, la richiesta di consegna documentale avanzata dalla Sig.ra in Parte_1 relazione al Contratto stipulato sedici anni prima della richiesta, era comunque del tutto illegittima ed infondata non potendosi sostenere l'esistenza di un obbligo di custodia e consegna dei documenti contrattuali a carico della banca, che prescinda dal limite temporale di conservazione decennale previsto dall'articolo 119 del TUB.
3. Occorre preliminarmente osservare che, dagli atti di causa, risulta documentalmente provato che in data antecedente il deposito del ricorso, l' riscontrava la richiesta CP_2 Controparte_1 formulata da ex art 119 TUB inviando a mezzo comunicazione pec del 6 Parte_1
2 novembre 2023 la copia del contratto richiesto stipulato in data 13.03.2007 nonché due estratti conto storici delle carte;
3.1 Risulta altresì documentalmente provato che, nella anzidetta comunicazione pec del 6 novembre, rappresentava altresì a che “Qualora non riteniate a vostro Controparte_1 Parte_1 avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata o alla casella mail affinchè la Email_1 Email_2 scrivente possa provvedere ad una integrazione” e, ciononostante, dagli atti di causa non risulta che alla predetta comunicazione sia seguita, prima del deposito del ricorso, alcuna richiesta di integrazione ad opera di parte ricorrente delle condizioni della carta revolving domandate con il presente ricorso a completamento della documentazione ricevuta da CP_1
3.2 Rilevato dunque che parte ricorrente ben avrebbe potuto, prima di adire l'intestato Tribunale, formulare specifica richiesta di integrazione delle condizioni della carta revolving che assume non aver ricevuto da la domanda non può essere comunque accolta per le Controparte_1 motivazioni che seguono:
3.3 In materia bancaria in forza dell'art. 119 TUB – rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”-
è fatto obbligo agli istituti bancari di fornire ai clienti alla scadenza del contratto o almeno una volta all'anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto. Altresì la norma stabilisce che, per i rapporti regolati in conto corrente, la deve inviare al cliente l'estratto conto, con CP_3 periodicità annuale oppure a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile nonché che l'istituto bancario deve fornire al cliente (o ai suoi eredi), se lo richieda, copia della documentazione concernente le singole operazioni poste in essere nell'ultimo decennio, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta formulata.
3.4 Sul punto questo giudicante richiama, anche ex art. 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c., la decisione della
Corte di Appello di Milano n. 271/2023, alla quale si presta piena adesione, che in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, in linea con quanto già affermato dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 6933/2022 ha sostenuto che l'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari è limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, poiché il legislatore, operando un bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il limite fissato dalla legge: “La Corte ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che in forza della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., secondo la quale i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, non possa ritenersi compreso tra gli obblighi a carico della banca anche quello di consegnare copia di qualunque contratto concluso con il cliente, in qualunque momento e tutte le volte in cui, durante lo svolgimento del rapporto, questi lo richieda, per i seguenti motivi:
- in primo luogo l'obbligo in questione è già stato disciplinato in modo specifico dal legislatore con la suddetta norma di cui all'art. 117 c. 1 D.Lvo 385/1993 e con la norma di cui all'art. 119 D.Lvo 385/1993, sulla quale si tornerà in seguito, norme che hanno regolamentato il diritto in questione senza prevedere l'obbligo a carico della banca di consegnare copia del contratto in qualunque momento il cliente ne faccia richiesta e tutte le volte che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui non alleghi neppure di non aver ricevuto il suo esemplare al momento della conclusione;
3 - in secondo luogo, tenuto conto che l'esecuzione secondo buona fede si configura come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, deve ritenersi che non può farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter sempre far conto sul comportamento diligente della controparte;
- in terzo luogo, benchè l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, qualora non alleghi la mancata consegna di un esemplare dello stesso al momento della stipulazione e sempre che, in tal caso, la banca non eccepisca l'intervenuta prescrizione decennale, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia”.
3.5 La domanda del ricorrente è, quindi, infondata, essendo pacifico tra le parti e comunque documentalmente provato che il contratto, di cui ha richiesto la consegna di Parte_1 copia, è stato stipulato il 13.03.2007, mentre la richiesta di consegna è stata trasmessa alla banca il 01.08.2023; quindi non sussisteva alcun obbligo a carico dell'intermediario di consegnare al cliente copia di un contratto stipulato oltre dieci anni prima della richiesta e, nondimeno,
[...]
- a conferma della buona fede, prima dell'introduzione del presente giudizio ed entro CP_1 il termine di 90 giorni previsto dall'art 119 TUB, aveva comunque trasmesso al cliente tutta la documentazione richiesta e nella propria disponibilità, comunicando, altresì, gli indirizzi mail ove, eventualmente, la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'integrazione della documentazione qualora la richiesta, così come evasa, non fosse stata ritenuta sufficiente;
richiesta di integrazione che non risulta dagli atti di causa essere stata formalizzata dalla ricorrente;
3.6 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi (attesa la limitata complessità della causa), dello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
4 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed altri accessori.
Così deciso, in Roma 31.3.2025
IL GIUDICE
Maria Pia De Lorenzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice Maria Pia De Lorenzo, nella causa n. 3756/2024 avente ad oggetto 'contratto di credito revolving' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e contestuale discussione orale della causa
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco C.F._1
- RICORRENTE -
contro con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea P.IVA_1
Rescigno.
- RESISTENTE –
Conclusioni: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc , agiva in giudizio contro Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo di “In via principale nel merito: - accertare e Controparte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo consegnato tutta la CP_1 documentazione richiesta, prima dell'instaurazione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avversarie per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, rigettare tutte le
1 domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi incluse le istanze istruttorie.
2. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad
IVA e CPA e con condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
3. All'esito della prima udienza fissata in trattazione scritta, la causa era rinviata all'udienza del 27.3.2025, e previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente esponeva quanto segue:
- che la Sig.ra stipulava con la il contratto di credito Parte_1 Controparte_1 revolving n. ***5410, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
- che con comunicazione pec del 01.08.2023 la ricorrente invitava l'Intermediario a trasmettere copia del contratto e dell'estratto conto storico;
- che l'Intermediario inoltrava solamente l'estratto conto storico e un contratto privo delle condizioni della carta revolving, omettendo così di trasmettere copia integrale del contratto;
- che così operando, in ragione della mancata consegna, entro i termini Controparte_1 stabiliti, della documentazione per la quale era stata inoltrata formale richiesta, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 bis D.lgs. 385/1993 nonché i doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost. e gli obblighi di comportamento secondo buona fede ex art. 1375 c.c. che gli inviti ad una bonaria consegna della detta documentazione non avevano sortito alcun effetto;
2. Si costituiva in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- che con comunicazione PEC del 6 novembre 2023 (anteriormente, quindi, al deposito del
Ricorso e alla notifica dello stesso) provvedeva ad inviare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 tutta la documentazione richiesta in suo possesso (ossia copia del Contratto - ancorché per legge, non ne fosse obbligata - e dei due estratti conto storici delle carte);
- che, dunque, avendo dato seguito puntualmente e correttamente alle richieste formulate CP_1 dalla ricorrente, chiedeva venisse dichiarata cessata la materia del contendere;
- che, in ogni caso, la richiesta di consegna documentale avanzata dalla Sig.ra in Parte_1 relazione al Contratto stipulato sedici anni prima della richiesta, era comunque del tutto illegittima ed infondata non potendosi sostenere l'esistenza di un obbligo di custodia e consegna dei documenti contrattuali a carico della banca, che prescinda dal limite temporale di conservazione decennale previsto dall'articolo 119 del TUB.
3. Occorre preliminarmente osservare che, dagli atti di causa, risulta documentalmente provato che in data antecedente il deposito del ricorso, l' riscontrava la richiesta CP_2 Controparte_1 formulata da ex art 119 TUB inviando a mezzo comunicazione pec del 6 Parte_1
2 novembre 2023 la copia del contratto richiesto stipulato in data 13.03.2007 nonché due estratti conto storici delle carte;
3.1 Risulta altresì documentalmente provato che, nella anzidetta comunicazione pec del 6 novembre, rappresentava altresì a che “Qualora non riteniate a vostro Controparte_1 Parte_1 avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata o alla casella mail affinchè la Email_1 Email_2 scrivente possa provvedere ad una integrazione” e, ciononostante, dagli atti di causa non risulta che alla predetta comunicazione sia seguita, prima del deposito del ricorso, alcuna richiesta di integrazione ad opera di parte ricorrente delle condizioni della carta revolving domandate con il presente ricorso a completamento della documentazione ricevuta da CP_1
3.2 Rilevato dunque che parte ricorrente ben avrebbe potuto, prima di adire l'intestato Tribunale, formulare specifica richiesta di integrazione delle condizioni della carta revolving che assume non aver ricevuto da la domanda non può essere comunque accolta per le Controparte_1 motivazioni che seguono:
3.3 In materia bancaria in forza dell'art. 119 TUB – rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”-
è fatto obbligo agli istituti bancari di fornire ai clienti alla scadenza del contratto o almeno una volta all'anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto. Altresì la norma stabilisce che, per i rapporti regolati in conto corrente, la deve inviare al cliente l'estratto conto, con CP_3 periodicità annuale oppure a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile nonché che l'istituto bancario deve fornire al cliente (o ai suoi eredi), se lo richieda, copia della documentazione concernente le singole operazioni poste in essere nell'ultimo decennio, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta formulata.
3.4 Sul punto questo giudicante richiama, anche ex art. 132 cpc e 118 disp. att. c.p.c., la decisione della
Corte di Appello di Milano n. 271/2023, alla quale si presta piena adesione, che in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, in linea con quanto già affermato dalla Corte
d'Appello di Roma con la sentenza n. 6933/2022 ha sostenuto che l'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari è limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, poiché il legislatore, operando un bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il limite fissato dalla legge: “La Corte ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che in forza della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., secondo la quale i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, non possa ritenersi compreso tra gli obblighi a carico della banca anche quello di consegnare copia di qualunque contratto concluso con il cliente, in qualunque momento e tutte le volte in cui, durante lo svolgimento del rapporto, questi lo richieda, per i seguenti motivi:
- in primo luogo l'obbligo in questione è già stato disciplinato in modo specifico dal legislatore con la suddetta norma di cui all'art. 117 c. 1 D.Lvo 385/1993 e con la norma di cui all'art. 119 D.Lvo 385/1993, sulla quale si tornerà in seguito, norme che hanno regolamentato il diritto in questione senza prevedere l'obbligo a carico della banca di consegnare copia del contratto in qualunque momento il cliente ne faccia richiesta e tutte le volte che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui non alleghi neppure di non aver ricevuto il suo esemplare al momento della conclusione;
3 - in secondo luogo, tenuto conto che l'esecuzione secondo buona fede si configura come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, deve ritenersi che non può farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca, l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter sempre far conto sul comportamento diligente della controparte;
- in terzo luogo, benchè l'art. 119 D.Lvo 385/1993, nel prevedere l'obbligo di consegna a carico della banca in seguito a semplice richiesta del cliente, sotto un profilo strettamente letterale, si riferisca a “copia della documentazione inerente a singole operazioni”, tuttavia, con interpretazione ragionevolmente estensiva, tale disposizione, in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, ben può interpretarsi come riferita anche ai contratti conclusi tra le parti. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, qualora non alleghi la mancata consegna di un esemplare dello stesso al momento della stipulazione e sempre che, in tal caso, la banca non eccepisca l'intervenuta prescrizione decennale, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia”.
3.5 La domanda del ricorrente è, quindi, infondata, essendo pacifico tra le parti e comunque documentalmente provato che il contratto, di cui ha richiesto la consegna di Parte_1 copia, è stato stipulato il 13.03.2007, mentre la richiesta di consegna è stata trasmessa alla banca il 01.08.2023; quindi non sussisteva alcun obbligo a carico dell'intermediario di consegnare al cliente copia di un contratto stipulato oltre dieci anni prima della richiesta e, nondimeno,
[...]
- a conferma della buona fede, prima dell'introduzione del presente giudizio ed entro CP_1 il termine di 90 giorni previsto dall'art 119 TUB, aveva comunque trasmesso al cliente tutta la documentazione richiesta e nella propria disponibilità, comunicando, altresì, gli indirizzi mail ove, eventualmente, la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'integrazione della documentazione qualora la richiesta, così come evasa, non fosse stata ritenuta sufficiente;
richiesta di integrazione che non risulta dagli atti di causa essere stata formalizzata dalla ricorrente;
3.6 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi (attesa la limitata complessità della causa), dello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
4 - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed altri accessori.
Così deciso, in Roma 31.3.2025
IL GIUDICE
Maria Pia De Lorenzo
5