Art. 34.
Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140 , e' applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall' art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 , allegato C.
Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140 , e' applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall' art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 , allegato C.