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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/09/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del ruolo generale di Lavoro
per l'anno 2022 vertente tra
(Cod. Fisc. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Todaro, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
pag. 1 Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità NASPI – ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 03.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 28.01.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 2.469,76 corrisposta per prestazione di disoccupazione non spettante per il periodo dal 25.03.2020 all'01.06.2020.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
pag. 2 Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
E' risultato provato durante l'istruzione probatoria che il ricorrente, quale componente del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa inattiva dal
2001, per tale incarico non ha ricevuto alcun emolumento economico né ha percepito un reddito nei periodi in contestazione.
pag. 3 Il teste escusso ha precisato “….Confermo che la Testimone_1
cooperativa non svolge più alcuna attività dal 2001”; la Parte_2
cooperativa è ancora esistente ma non ha più svolto attività dal 2001; conosco i fatti
perché ero e essendo ancora aperta sono il Presidente della Cooperativa che è nata per
abbattere i costi dell'acqua nella zona di Misilmeri;
quando l'acqua ha iniziato ad
arrivare dalla diga San Leonardo i costi si sono abbattuti ulteriormente e la Cooperativa
non ha più svolto attività; Confermo che dal 2001 il ricorrente non riceve alcun
compenso per la carica di consigliere di amministrazione della stessa cooperativa;
comunque preciso che il ricorrente e nessuno di noi ha mai ricevuto compensi per le
cariche all'interno della Cooperativa”.
Il teste ha confermato la circostanza che la Cooperativa è inattiva da oltre venti anni e che il ricorrente per la carica di consigliere di amministrazione non ha mai ricevuto compensi.
Parte ricorrente ha assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti necessari atti a far ritenere l'inesistenza di un rapporto lavoro subordinato;
come esposto in ricorso, avendo cessato di lavorare a causa del licenziamento ed essendo privo di occupazione nel periodo di riferimento, ha goduto unicamente dell'indennità di disoccupazione erogata dall' e tale CP_1
circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' rimasto contumace. CP_1
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme pag. 4 indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui al ricorrente sono state corrisposte somme per disoccupazione per il periodo dal 25.03.2020 all'01.06.2020 per la somma di € 2.469,76 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore di CP_1
parte ricorrente in complessivi € 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco
Todaro,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 2.469,76 indicata come indebitamente erogata sulla prestazione di disoccupazione per il periodo dal 25.03.2020 all'01.06.2020; -
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per pag. 5 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco
Todaro.
Così deciso in Termini Imerese il 9 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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