CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2626/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18488/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Roma1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA DIRITTI VARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1847/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha proposto un ricorso nei confronti di ADER, della Agenzia delle Entrate e di Roma
Capitale affermando di voler ricorrere per per la cassazione dei seguenti provvedimenti:
Iscrizione ipotecaria Agenzia Entrate Riscossione del 30/04/2018 conosciuta legalmente il 01/12/2025 provvedimenti e diritti sottesi:
09720140216439306000 9.531,20
09720140264395863000 12.161,15
09720150131400687000 38.002,33
09720160115952369000 21.793,46
09720160205377625000 23.423,46
09720170034893341000 84.348,06.
Dopo essersi dilungata nel rappresentare principi di natura generale che ritiene essere stati violati nel caso in esame, ha così concluso:
“1) Cautelare:
Sospensione urgente: si chiede di disporre, inaudita altera parte, la sospensione immediata dei provvedimenti oggetto di giudizio, stante la natura automatica ed esecutiva degli stessi.
Sospensione nel contraddittorio: in subordine, si chiede fissarsi udienza per la trattazione cautelare, ai fini della sua decisione nel contraddittorio delle parti.
2) Merito: Accoglimento: dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti e disporne la rimozione giuridica
Accoglimento parziale: in via subordinata, disporre la rimozione dei provvedimenti limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
In via gradata: regolare le spese di lite in senso favorevole alla parte ricorrente e liquidare il danno in via equitativa;
condannare altresì le Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
3) Istruttoria:
Acquisizione atti: si chiede l'acquisizione dell'estratto di ruolo e degli atti rilevanti ai fini della decisione.
Disconoscimento e incidente di falso: la parte riserva formale disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni non riconducibili agli originali, nonché la facoltà di proporre querela di falso, in via principale o incidentale, per i documenti che risultino privi di autenticità o provenienza certa.
Stabilizzazione istruttoria: si rappresenta che ogni eccezione o contestazione relativa a documenti, notifiche, nullità, irregolarità formali, chiamata del terzo o integrazioni della domanda deve essere sollevata dalla controparte entro la prima udienza, a pena di decadenza.
Comparizione personale: la difesa si riserva di far comparire la parte per la conferma della delega a verbale di udienza, con efficacia di atto pubblico.”
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la inammissibilità del ricorso in considerazione della sua assoluta genericità ed indeterminatezza.
°°°
Dalla lettura dell'atto notificato e depositato come “ricorso” ed in particolare dalla lettura delle conclusioni del medesimo non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a fondamento della presentazione del medesimo avverso gli atti indicati.
Quello che dovrebbe essere il ricorso è in verità un atto privo di comprensibilità, in sostanza parte ricorrente chiede quasi una verifica d'ufficio da parte della Corte della legittimità degli atti attestati dalla Esattoria e di quanto emerge dalle visure ipotecarie.
Ma il ricorso per essere ammissibile non deve prospettare argomentazioni astratte che possono essere o meno condivisibili ma le ragioni concrete per le quali si contestano le pretese tributarie.
Donde la inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti costituite liquidate in euro 900,00 per ciascuna parte per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18488/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Roma1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA DIRITTI VARI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1847/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha proposto un ricorso nei confronti di ADER, della Agenzia delle Entrate e di Roma
Capitale affermando di voler ricorrere per per la cassazione dei seguenti provvedimenti:
Iscrizione ipotecaria Agenzia Entrate Riscossione del 30/04/2018 conosciuta legalmente il 01/12/2025 provvedimenti e diritti sottesi:
09720140216439306000 9.531,20
09720140264395863000 12.161,15
09720150131400687000 38.002,33
09720160115952369000 21.793,46
09720160205377625000 23.423,46
09720170034893341000 84.348,06.
Dopo essersi dilungata nel rappresentare principi di natura generale che ritiene essere stati violati nel caso in esame, ha così concluso:
“1) Cautelare:
Sospensione urgente: si chiede di disporre, inaudita altera parte, la sospensione immediata dei provvedimenti oggetto di giudizio, stante la natura automatica ed esecutiva degli stessi.
Sospensione nel contraddittorio: in subordine, si chiede fissarsi udienza per la trattazione cautelare, ai fini della sua decisione nel contraddittorio delle parti.
2) Merito: Accoglimento: dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti e disporne la rimozione giuridica
Accoglimento parziale: in via subordinata, disporre la rimozione dei provvedimenti limitatamente alle sanzioni e agli interessi.
In via gradata: regolare le spese di lite in senso favorevole alla parte ricorrente e liquidare il danno in via equitativa;
condannare altresì le Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
3) Istruttoria:
Acquisizione atti: si chiede l'acquisizione dell'estratto di ruolo e degli atti rilevanti ai fini della decisione.
Disconoscimento e incidente di falso: la parte riserva formale disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni non riconducibili agli originali, nonché la facoltà di proporre querela di falso, in via principale o incidentale, per i documenti che risultino privi di autenticità o provenienza certa.
Stabilizzazione istruttoria: si rappresenta che ogni eccezione o contestazione relativa a documenti, notifiche, nullità, irregolarità formali, chiamata del terzo o integrazioni della domanda deve essere sollevata dalla controparte entro la prima udienza, a pena di decadenza.
Comparizione personale: la difesa si riserva di far comparire la parte per la conferma della delega a verbale di udienza, con efficacia di atto pubblico.”
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la inammissibilità del ricorso in considerazione della sua assoluta genericità ed indeterminatezza.
°°°
Dalla lettura dell'atto notificato e depositato come “ricorso” ed in particolare dalla lettura delle conclusioni del medesimo non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a fondamento della presentazione del medesimo avverso gli atti indicati.
Quello che dovrebbe essere il ricorso è in verità un atto privo di comprensibilità, in sostanza parte ricorrente chiede quasi una verifica d'ufficio da parte della Corte della legittimità degli atti attestati dalla Esattoria e di quanto emerge dalle visure ipotecarie.
Ma il ricorso per essere ammissibile non deve prospettare argomentazioni astratte che possono essere o meno condivisibili ma le ragioni concrete per le quali si contestano le pretese tributarie.
Donde la inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti costituite liquidate in euro 900,00 per ciascuna parte per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Presidente rel