Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7782 / 2022 R.G., promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI GUARDO SANTO C.F._1
ALFIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a CATANIA (CT) il 15/01/1986 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20/6/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 7/6/2022, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione dal marito, , l'affidamento condiviso delle figlie minori Controparte_1
(nata il [...]) e (nata [...]), con collocamento presso di Per_1 Per_2
sé, e un assegno di mantenimento per le figlie minori.
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1
All'udienza del 20/06/2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, Controparte_1
regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto, denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Passando a esaminare le domande accessorie, il Collegio ritiene di poter confermare il provvedimento di affidamento condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, già adottato dal Presidente in via provvisoria.
Le minori vanno collocate in via prevalente presso la madre, con la quale hanno continuato a convivere presso un'abitazione condotta in locazione.
Il padre potrà tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e delle figlie stesse (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del
Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
con un assegno da determinarsi in euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma, stante la mancata costituzione del resistente (impiegato presso un supermercato, con la qualifica di macellaio) e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento delle minori e ai loro bisogni di natura ricreativa più elementari.
2 In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 7782 /2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
DISPONE che l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_3 [...]
, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di incontro Persona_4
con il padre come in parte motiva.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Controparte_1
figlie minori versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di €
500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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