Sentenza breve 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2026, proposto da
Eb Neuro S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7434BD120, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Arianna Cecutta, Katia e Giulia Valzania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mi.Co.Medical S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Area Vasta n. 2737 del 2 dicembre 2025 e relativa Comunicazione n. 0147406 del 3 dicembre 2025, relativa all'aggiudicazione di procedura aperta PI272734/25, per la fornitura di sistemi per la registrazione video poligrafica intensiva prolungata e di apparecchiatura ambulatoriali e relativo materiale di consumo occorrenti all'U.O. Neuropsichiatria Infantile dell'Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Importo massimo complessivo attrezzature e materiale di consumo pari a Euro 370.000,00 IVA esclusa, a cui vanno aggiunti Euro 340,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CUI F92038610371202400073 CUP F34E25000010002, così come dei verbali di gara ove sono state considerate soddisfatte le caratteristiche e gli adempimenti richiesti a pena di esclusione;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mi.Co.Medical S.r.l. Unipersonale e dell’Azienda Usl di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OL AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 11 giugno 2025, l’Azienda USL di Bologna (d’ora in poi SL), con determinazione n. 1362, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36 del 2023, per la fornitura di sistemi per la registrazione video poligrafica intensiva prolungata e di apparecchiature ambulatoriali e relativo materiale di consumo occorrenti alla U.O. neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo massimo complessivo comprensivo di attrezzature e materiale di consumo pari a Euro 370.000,00 IVA esclusa, oltre Euro 340,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla procedura di gara hanno partecipato le società EB Neuro S.p.A. a Socio unico (d’ora in poi “EB”) e la società Mi.Co.Medical S.r.l. Unipersonale (d’ora in poi “MI”).
In data 21 novembre 2025, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, è stata individuata quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da MI, con il punteggio finale pari a 97,24/100.
In data 26 novembre 2025 EB ha formulato istanza di accesso agli atti, la cui evasione è stata differita all'aggiudicazione della procedura di gara.
In data 2 dicembre 2025, a seguito delle giustificazioni di cui all'art. 110, d.lgs. n. 36 del 2024, fornite da MI è stata deliberata, con determinazione n. 2737 del 2 dicembre 2025, l'aggiudicazione della procedura aperta PI272734/25 alla predetta società.
In data 3 dicembre 2025 la Stazione appaltante ha comunicato ai concorrenti l’aggiudicazione, pubblicando, in data 23 dicembre 2025, gli atti di gara, integrati, in data 30 dicembre 2025, a norma dell’art. 36, d.lgs. n. 36 del 2023, con la documentazione precedentemente non inviata.
In data 29 dicembre 2025 la società ricorrente ha presentato istanza di riesame in autotutela avverso la determinazione di aggiudicazione della procedura de qua .
In data 30 dicembre 2025, a seguito dell'esame della documentazione inviata a seguito di accesso agli atti, è stata richiesta all’Amministrazione l’ostensione del “Documento 01_Relazione tecnica S. RS NPI.pdf”.
In data 31 dicembre 2025, la Stazione Appaltante ha riscontrato la richiesta di accesso agli atti della ricorrente con comunicazione a portale del seguente tenore: « Si fa seguito alla Vostra nota del 30.12.2025 di pari oggetto per precisare quanto segue: In merito al documento denominato “Documento 01_Relazione tecnica S. RS NPI” risulta facente parte della documentazione inviata nella giornata del 30.12.2025 sotto il titolo “Punto 1 introduzione – relazione su tecnologia offerta.pdf.p7m”: tuttavia si coglie l'occasione per nuovamente inoltrarlo ».
Sempre in data 31 dicembre 2025, la Stazione Appaltante ha inserito nel portale una comunicazione integrativa del seguente tenore: « Si fa seguito alla chiusura della Vostra richiesta di accesso agli atti effettuata in mattinata, per riallegare, per una maggiore completezza si riallega il documento denominato “Punto 5 Depliant brochure manuale d'uso.pdf”, documento laddove sono contenuti i richiami indicati nell’Allegato 1 – questionario tecnico alle specifiche caratteristiche richieste ».
Avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, la società ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il documento “Punto 10 Progetto infrastruttura informatica e integrazione sistemi” per la gran parte, è in lingua inglese, senza traduzione in lingua italiana, in violazione delle disposizioni di cui al disciplinare di gara, non potendo essere esercitato il soccorso istruttorio, trattandosi di documento afferente all’offerta tecnica;
2. l’offerta della controinteressata non risulterebbe conforme al capitolato speciale ed alle specifiche richieste dalla Stazione Appaltante, espressamente a pena di esclusione, in relazione ad una pluralità di punti indicati nel capitolato medesimo.
La società ricorrente ha, quindi, chiesto che sia accertata e dichiarata l'illegittimità della determinazione n. 2737 del 2 dicembre 2025, notificata con comunicazione n. 0147406 del 3 dicembre 2025, e, che, conseguentemente, sia dichiarata l'inefficacia del contratto eventualmente già stipulato, stante l'effettiva possibilità per la ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati nel provvedimento oggetto di impugnazione e, conseguentemente, condannare la Stazione Appaltante ad aggiudicare la fornitura in oggetto in favore della ricorrente EB Neuro S.p.A. a Socio unico, nonché a subentrare nel contratto eventualmente già stipulato.
Si sono costituiti in giudizio SL e MI per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
1. Sul primo motivo di ricorso.
Il par. 13.1. del disciplinare di gara (recante “Regole per la presentazione dell’offerta”) prevede, tra le altre cose, che «tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana».
Secondo EB, poiché MI, nella sua offerta, avrebbe allegato anche un documento (“Punto 10 Progetto infrastruttura informatica e integrazione sistemi”) per gran parte redatto in lingua inglese, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere la società interessata per violazione della lex di gara, ritenendo tale difformità insanabile neppure attraverso il soccorso istruttorio.
Il Collegio non ritiene fondata la censura.
In primo luogo, è dirimente il rilievo per cui la previsione della produzione dei documenti in gara in lingua italiana non sia espressamente assistita da una clausola di esclusione in caso di violazione, né in forza della disciplina di gara, né sul piano normativo.
L’art. 168, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023, citato anche da parte ricorrente nelle proprie difese, infatti, prevede esclusivamente che « i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ».
La produzione di una documentazione in lingua straniera, ovvero l’omessa presentazione della traduzione giurata può, al più, configurare un'ipotesi di mera irregolarità dell'offerta (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6383) che non può portare ad una esclusione dell’offerente, specie laddove sia dimostrato che tutti i componenti della commissione possedevano adeguata conoscenza della lingua inglese ed erano quindi perfettamente in grado di comprendere il testo dei documenti prodotti in quella lingua, ovvero, come nel caso di specie, non sia stato contestato che la Commissione fosse in grado di comprendere il testo in lingua straniera.
Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto, né dimostrato, che la parziale redazione del documento tecnico in lingua inglese abbia influenzato l’esito della procedura.
Del resto, va rilevato come il documento in contestazione si componga di una relazione sull’infrastruttura informativa redatta in italiano, come tale pienamente comprensibile, e solo un allegato specialistico (“Guida tecnica”) redatto in lingua inglese, la padronanza della quale, specialmente nell’ambito tecnico e tecnologico, deve, peraltro, ritenersi ormai rientrante nel bagaglio linguistico richiesto e che si presume sia nella disponibilità di specialisti competenti come coloro che fanno parte delle Commissioni di gara, così come gli operatori economici medesimi.
Pertanto, la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere, per questa sola ragione, ad escludere MI, pena la violazione del principio della tassatività delle ragioni di esclusione (in tal senso, si Tar Lazio, sez. II ter, 3 febbraio 2025, n. 2546).
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di impugnazione.
2.1. L’esame del secondo motivo di ricorso richiede, per l’elevato grado di dettaglio, una previa ricognizione della disciplina di gara (forse, deve osservarsi, essa stessa inutilmente prolissa e analitica, e dunque inevitabilmente foriera di confusione e di incertezze applicative).
2.1.1. L’Allegato A1 al capitolato speciale, recante “Questionario Tecnico”, prevede una tabella nell’ambito della quale, con riguardo alle “Sale videopoligrafiche”, per ciascuna caratteristica tecnica dei «sistemi per la registrazione videopoligrafica intensiva prolungata per pazienti degenti da installare in due stanze distinte», si richiede agli operatori economici di indicare in una colonna “SI/NO” e in una seconda colonna di “DESCRIVERE ed indicare la pagina di riferimento della scheda tecnica e/o del manuale d’uso”, precisando che «è obbligatorio fornire indicazione pena l’ESCLUSIONE dalla procedura».
Lo stesso dicasi per altre caratteristiche tecniche, come il poligrafo portatile, polissonigrafo, ecc.
EB lamenta che, in asserita violazione della predetta disposizione di gara, MI:
a) non avrebbe fornito alcuna indicazione, né descrizione, in relazione al punto 2.1.7, con riguardo alla caratteristica richiesta: “Alimentazione diretta e a batteria, con batteria ricaricabile avente durata di almeno 24 h”.
b) in svariati punti del suindicato “Questionario Tecnico” presentato dalla controinteressata (cfr. da 2.1 a 2.1.6; da 2.1.8 a 2.7; 3.1; 3.4; da 4.1 a 4.8; da 5.1 a 5.11; 5.14; da 7.1.1 a 7.1.7; 7.1.9; 7.3; da 7.5 a 8.2; da 8.5 a 8.8; da 8.10 a .8.12; da 8.16 a 9.6; da 9.9 a 9.15; da 9.17 a 9.21; 9.23; da 10.1 a 11.10; da 12.1 a 12.5; 12.8), MI avrebbe indicato il “Documento 01_Relazione tecnica S. RS NPI.pdf”, che non risulterebbe, però, tra la documentazione dalla stessa prodotta in gara. Secondo EB, la giustificazione data dalla Stazione Appaltante, secondo la quale il “documento denominato “Documento 01_Relazione tecnica S. RS NPI” risulterebbe far parte della documentazione inviata nella giornata del 30.12.2025 sotto il titolo “Punto 1 introduzione – relazione su tecnologia offerta.pdf.p7m””, sarebbe errata in quanto tale ultimo documento avrebbe un contenuto totalmente diverso. Il documento denominato “Punto 5 Depliant brochure manuale d'uso.pdf” sarebbe poi comunque diverso da quello indicato da MI, con riferimento alle caratteristiche di cui ai punti contestati, risultando invece essere stato correttamente indicato nella compilazione del quadro 6.1 del medesimo Allegato A1 Questionario Tecnico;
c) nei punti 8.9, 8.13 e 12.10 non sarebbe stata fornita nessuna indicazione, asseritamente richiesta a pena di esclusione, della documentazione in cui è contenuta la caratteristica tecnica di volta in volta richiesta;
d) al punto 8.9, recante “Possibilità di espansione fino 40 canali AC o DC con isolamento BF”, sebbene sia stato dichiarato che “i canali offerti sono già 40”, al precedente punto 8.8 MI ha dichiarato “Ingressi testina a 38 ch”, con conseguente contraddizione rispetto alla caratteristica dichiarata al punto 8.9;
e) nei punti 4.2, 5.3, 7.3, 10.2 e 11.2, a fronte della richiesta di “Monitor LCD, almeno da 32”, sarebbe stato descritto e fornito da MI un Monitor a 31”, avente, quindi, caratteristiche inferiori a quelle richieste in sede di capitolato di gara, asseritamente a pena di esclusione;
f) al punto 12.9, recante “Possibilità di acquisizione immagine paziente mediante telecamera a colori sincrona al tracciato con microfono incorporato”, MI avrebbe indicato la risposta “SI” ma, nella descrizione, ha precisato che « Il sistema può essere aggiornato per l'esecuzione di acquisizione VideoEEG sincrone al tracciato e con registrazione tramite microfono incorporato », sì che, secondo EB, il sistema fornito dalla controinteressata non risulterebbe conforme alle caratteristiche richieste dal capitolato di gara, essendo solo dotato dell'opzione di espansione sulla base di costi aggiuntivi di aggiornamento.
2.2. Occorre a questo punto esaminare punto per punto le singole censure dedotte da parte ricorrente.
2.2.1. Può principiarsi a partire dalle censure sopra descritte sub a) e c), che possono essere esaminate congiuntamente vertendo, sostanzialmente, su una questione di natura formale simile, attinente all’assenza di un riferimento documentale.
L’art. 16, del disciplinare di gara, recante “OFFERTA TECNICA”, prevede che « l’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti », per quanto in questa sede di interesse:
4) Questionario Tecnico Allegato A.1: « La ditta dovrà presentare l’Allegato A1 – questionario compilato in ogni sua parte, ove siano riportati le caratteristiche del prodotto offerto con indicato il riferimento ai depliant/brochure/manuale d’uso ove è riscontrabile l’evidenza del requisito ».
5) Depliant/Brochure/manuale d’uso « La ditta dovrà presentare depliant/brochure/manuale d’uso ove è riscontrabile l’evidenza del requisito e schede tecniche e certificazioni del materiale di consumo» .
A quanto precede, va correlata la sopra richiamata espressa previsione, contenuta nell’Allegato A1, nella quale si precisa l’obbligatorietà di “DESCRIVERE ed indicare la pagina di riferimento della scheda tecnica e/o del manuale d’uso” “pena l’ESCLUSIONE dalla procedura».
La lettera della lex di gara pare essere chiara nel senso di prevedere l’esclusione tutte le volte in cui manchi la descrizione della caratteristica posseduta (pur indicando “SI” nella colonna atta a dar conto della sussistenza della stessa) e/o l’indicazione del documento di riferimento.
In tal senso, non è condivisibile l’affermazione di SL laddove afferma che l’art. 16 del disciplinare «riserva espressamente l’effetto espulsivo alla sola ipotesi in cui il questionario non venga incluso nell’offerta, fattispecie del tutto diversa quella di un errore materiale commesso nella sua compilazione».
Dalla chiara lettera della lex di gara, infatti, emerge come l’indicazione documentale di riferimento fosse espressamente richiesta a pena di esclusione. Scelta, questa, forse di eccessivo rigore, ma senz’altro evincibile dalla lettera della legge di gara e come tale interamente imputabile all’amministrazione procedente, che non può, ora, ex post sostenere una lettura “semplificatrice” (ancorché più razionale) dei propri stessi atti (fatta salva la valutazione, di cui si dirà qui in prosieguo, della conformità di una siffatta clausola di gara, irragionevolmente severa, rispetto al quadro normativo stabilito dal vigente codice dei contratti pubblici).
Ciò posto, nel caso dell’offerta di MI, nell’Allegato A1, con riguardo alla caratteristica di cui al punto:
- 2.1.7: non è stato descritto o indicato nulla;
- 8.9: è stato solo indicato che “i canali offerti sono già 40”, ma non vi è alcuna indicazione del documento di riferimento;
- 8.13: vi è la descrizione (« PC con Intel i5/11400 2,6 GHz CPU o superiore, 32 GB RAM, Doppio HD: SSD 500 Gb e storage da 2 TB, scheda grafica integrata con acceleratore, Masterizzatore CD/DVD-RW,esterbo scheda audio integrata, Tastiera, mouse ottico, Sistema Operativo: Microsoft »), ma non l’indicazione del documento di riferimento;
- 12.10: vi è la descrizione (« I dati acquisiti possono essere trasferiti mediante utilizzo di cavo dedicato o mediante l'estrazione dei dati da SD card, tramite apposito lettore di carte incluso in offerta »), ma non l’indicazione del documento di riferimento.
Quindi, la causa di esclusione risulta nei fatti integrata.
Ciò, d’altronde, impone al Collegio la necessità di interrogarsi - compulsato in tal senso dalle stesse difese dall’SL (si veda pag. 6 della memoria difensiva) e della società controinteressata (pag. 8 della memoria difensiva) - sulla validità di una tale clausola di esclusione di natura chiaramente non sostanziale, ma meramente formale: l’omessa indicazione o descrizione richieste, infatti, non attiene strettamente alle caratteristiche tecniche del bene offerto e non esclude, quindi, automaticamente la sussistenza del relativo requisito tecnico e la sua evincibilità dalla documentazione offerta in gara.
Parte ricorrente, al riguardo, nei motivi di ricorso, non ha messo espressamente in dubbio la sussistenza delle caratteristiche tecniche in esame (ad eccezione di quella di cui al punto 8.9, nei termini di cui si dirà più avanti), né ha contestato la loro non evincibilità dalla documentazione di gara complessivamente offerta da MI.
Non è, quindi, invocabile, con riguardo alle due specifiche contestazioni qui in esame, il principio secondo il quale « l'esclusione dalla gara di un'impresa autrice di un'offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809) » (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7296).
La natura meramente formale della causa di esclusione, comporta, invece, l’applicazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale « le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte ».
Posto che la causa di esclusione qui esaminata non rientra nell’ambito delle previsioni tassative degli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 36 del 2023, ne consegue la nullità della previsione di gara che impone a pena di esclusione di “descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda tecnica e/o del manuale d’uso”.
Va sottolineato come il principio dell’autovincolo e della fiducia, in un caso come quello in esame, non possano che recedere di fronte alla chiara previsione di legge volta evidentemente a favorire il pieno rispetto del principio di concorrenza e, per quanto possibile, del principio del risultato, impedendo alle Stazioni Appaltanti, in sede di redazione della lex di gara, di porre degli ostacoli meramente formali potenzialmente controproducenti rispetto alla tutela dell’interesse pubblico primario perseguito mediante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.
Ciò non toglie ovviamente - ma si tratta di un argomento che non incide sulla valutazione di legittimità degli atti della procedura – che l’Amministrazione dovrebbe essere molto cauta e ponderata nello stabilire clausole di esclusione come quella in esame, per ragioni cioè meramente documentali o formali, senza un connotato “sostanziale”, dall’applicazione delle stesse potendo sorgere, come nel caso di specie, contenziosi controproducenti per il buon andamento della P.a.
Pertanto, le previsioni a pena di esclusione in contestazione devono considerarsi tamquam non essent , e le censure dedotte da parte ricorrente devono essere respinte.
2.2.2. Con riferimento alla censura sub b) che precede, oltre a valere quanto sopra detto, occorre anche sottolineare come parte ricorrente al di fuori delle ulteriori tre contestazioni (sub d, e ed f) che si esamineranno di seguito, non abbia lamentato la carenza dei requisiti indicati come presenti da MI, e, soprattutto, non ha chiaramente censurato, con uno specifico e puntuale motivo al riguardo, che quei requisiti non sono rinvenibili, non solo nel documento “Punto 5 Depliant brochure manuale d'uso.pdf”, ma nemmeno nell’ulteriore documentazione prodotta in gara dalla società controinteressata.
Sotto altro profilo, per un verso, il disciplinare e il capitolato non sanzionavano con l’esclusione l’erronea indicazione documentale, ma la mancata indicazione tout court o la mancata compilazione dell’allegato in relazione alla specifica caratteristica tecnica; per altro verso, l’art. 16 del disciplinare “puniva” la mancata produzione di documentazione ( depliant/brochure/manuale d’uso) idonea a dare dimostrazione dell’esistenza del requisito.
Se, con riferimento al primo dei due aspetti che precedono, si è detto che la clausola escludente di cui al combinato disposto dell’art. 16 del disciplinare e dell’Allegato A1 deve ritenersi nulla, con riguardo al secondo profilo, è vero che la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dei requisiti dell’offerta tecnica può giustificare l’esclusione dell’operatore economico (qualora così facendo quest’ultimo non abbia dimostrato un requisito minimo) o una decurtazione del punteggio (laddove la mancata comprova di un elemento dell’offerta rilevi solo per la valutazione della stessa), ma per far valere tale doglianza occorre una specifica e tempestiva censura che nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto solo per le questioni sub d), e) ed f) di cui si dirà a breve.
EB, in tal senso, avrebbe dovuto dedurre chiaramente che tutte o parte dele caratteristiche indicate sub b) - con particolare riguardo a quelle previste come minime (se ve ne sono) dalla lex di gara - non emergono da alcun documento prodotto da MI in sede di procedura.
Pertanto, quand’anche fosse censurabile la condotta di MI nell’indicare in modo impreciso la documentazione di riferimento, da un lato, e la scarsa chiarezza da parte della stessa Stazione appaltante nell’ambito delle risposte offerte a EB nel corso delle interlocuzioni post gara – citate brevemente nella parte in fatto che precede -, in mancanza di una precisa doglianza in ordine all’assenza, sul piano sostanziale, delle caratteristiche del prodotto offerto, la contestazione dedotta da parte ricorrente non può essere accolta.
2.2.3. Venendo, quindi, alle contestazioni sub d), e) ed f), EB lamenta l’omessa esclusione di MI, in quanto la relativa offerta tecnica non rispetterebbe i seguenti requisiti, asseritamente “di minima”, rispettivamente:
d) Possibilità di espansione fino 40 canali AC o DC con isolamento BF;
e) Monitor LCD, almeno da 32”;
f) Possibilità di acquisizione immagine paziente mediante telecamera a colori sincrona al tracciato con microfono incorporato.
Tanto l’Amministrazione, quanto la società controinteressata, contestano, anzitutto, la natura “di minima” del requisito tecnico in questione: lo si desumerebbe sia dal fatto che nella lex di gara non si rinviene la dicitura espressa “a pena di esclusione”, sia in quanto si tratterebbe di specifiche tecniche sulle quali la Commissione giudicatrice era chiamata a effettuare le proprie valutazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Al riguardo, l’art. 18.1. del disciplinare di gara (recante “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”) prevede che il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione ivi specificati, tra i quali risultano quelli relativi alle “caratteristiche tecniche oggetto di valutazione” che, sostanzialmente, riprendono, per macrocategorie, quanto previsto negli allegati A e A1 (Unità di acquisizione elettroencefalografica e poligrafica; stanze videopoligrafia; specifiche postazione di controllo in sala regia e SW di gestione; specifiche postazione di editing e refertazione e SW di analisi; specifiche polisonnigrafo; specifiche poligrafo; specifiche poligrafo portatile; specifiche elettromiografo; specifiche Holter; materiale di consumo offerto).
Quindi, in tesi, la mancanza di uno dei requisiti indicati da EB avrebbe potuto determinare una decurtazione di punteggio, ma non l’esclusione della controinteressata.
A tal proposito, va rammentato che, secondo l’insegnamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, « la difformità dell'offerta alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un aliud pro alio e giustificare, pertanto, l'esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva; nondimeno l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività (intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità) delle cause di esclusione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 12 agosto 2024, n. 7102) » (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8443).
Nel caso di specie, la lex specialis di gara non prevedeva né dei requisiti tecnici espressamente a pena di esclusione, né qualificava puntualmente come “minime” una o più delle caratteristiche tecniche indicate.
L’art. 5 del disciplinare di gara, recante “Caratteristiche della fornitura”, infatti, si limitava a prevedere che: « Le caratteristiche tecniche sono descritte in maggior dettaglio nell’Allegato A- “Caratteristiche tecniche” e nell’Allegato A1-Questionario tecnico”. I dispositivi offerti devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali descritti nell’Allegato A e nell’Allegato A1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale ».
Nel caso di specie, l’Allegato A e l’Allegato A1 indicano una serie estremamente dettagliata di caratteristiche tecniche, senza che per nessuna di esse (o quantomeno con riguardo a quelle contestate da EB) venga esplicitamente indicata la natura di “minima” o essenziale o “a pena di esclusione”.
Questo dato già porta a dubitare di poter attribuire, aprioristicamente, natura essenziale a ciascuna caratteristica tecnica indicata, anche perché ciò che l’art. 5 del disciplinare di gara vuole salvaguardare è, evidentemente, la rispondenza, nel complesso, dei “requisiti tecnici e funzionali” dei prodotti offerti dagli operatori economici.
Quanto precede è tanto più condivisibile in quanto, come rilevato sia dall’SL, che da MI, la presenza o meno delle caratteristiche tecniche e la qualità delle stesse erano oggetto di specifica valutazione nel merito delle offerte tecniche ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Procedendo quindi, all’esame una ad una delle caratteristiche contestate da parte ricorrente, al fine di comprendere se, in concreto, si tratti di elementi “essenziali” tali da configurare un aliud pro alio della fornitura in caso di loro assenza, si può rilevare che:
- per quanto concerne la « Possibilità di espansione fino 40 canali AC o DC con isolamento BF », si tratta di una caratteristica “migliorativa”, ma “eventuale” (il riferimento alla “possibilità” sembra denotare proprio una non necessarietà assoluta della caratteristica), la cui presenza è sicuramente apprezzabile ai fini di un punteggio tecnico maggiore, ma non così essenziale da determinare, in assenza, un aliud pro alio ;
- la medesima argomentazione vale per la « Possibilità di acquisizione immagine paziente mediante telecamera a colori sincrona al tracciato con microfono incorporato », trattandosi, certamente, di una caratteristica funzionale, e tale da giustificare, se presente, un punteggio tecnico maggiore, ma la cui assenza non appare così decisiva di per sé da determinare un aliud pro alio ;
- per quanto concerne, poi, il Monitor LCD, almeno da 32”, sebbene venga in rilievo una previsione che sembra imporre un “limite minimo” (“non inferiore a”) è anche vero che si tratta di elemento dell’offerta che di per sé considerato non è qualificante a tal punto da giustificare l’esclusione dell’operatore economico nel caso il prodotto offerto presenti un Monitor avente un numero di pollici inferiore, specie laddove la differenza sia minima (nel caso di specie, quand’anche il Monitor fornitor da MI avesse effettivamente 31” pollici, come censurato da EB, si tratterebbe di una differenza di 1 solo pollice) e tale da non pregiudicare in concreto la “funzionalità” del sistema.
Fermo restando, quindi, che l’assenza di uno solo dei tre elementi suindicati, da solo considerato, non potrebbe determinare l’esclusione dell’operatore economico, trattandosi, come detto, non già di requisiti tecnici minimi, ma di caratteristiche tecniche valutabili ai fini del punteggio, agli effetti di una possibile efficacia escludente potrebbe rilevare, al più, l’assenza contestuale di tutte e tre le suddette caratteristiche, laddove venga censurata e dimostrata l’integrazione di un aliud pro alio , come indicato dalla giurisprudenza.
Nel caso di specie, per un verso, tale censura non è stata specificamente dedotta da EB, per altro verso, esaminando la documentazione prodotta in giudizio, le tre caratteristiche in questione non possono dirsi mancanti.
Infatti:
- con riguardo alla contestazione sub d) (punto 8.9 dell’Allegato A1), il fatto che nell’Allegato A1 MI abbia indicato “40 canali” non confligge con il fatto che nel documento “punto 5 depliant brochure e manuale d’uso” e nel precedente punto 8.8 si indichi, come elemento dell’offerta, l’”amplificatore WEE1200 a 38 canali” con “Ingressi testina a 38 ch”. Rileva, infatti, l’ulteriore precisazione contenuta in entrambi i documenti citati ovvero: « 25 EEG, 4 Extra,14 bipolari (7 canali), 4 DC, connettori SpO2 e CO2 ». A tal proposito, ai 29 canali monopolari (29 per elettroencefalografia e 4 ausiliari o extra) vanno sommati i 7 canali (14 “bipolari”), e i 4 ingressi a corrente continua DC (il requisito 8.9 dell’Allegato A1 precisava l’alternatività tra canali AC e DC), per complessivi 40 canali;
- con riguardo alla contestazione sub e), MI ha offerto un monitor modello EIZO FlexScan EV3450XC, facendo riferimento, nei punti dell’Allegato A1 censurati da EB, ad uno «schermo curvo Ultrawide a 31”», il ché contrasterebbe con la richiesta di «Monitor LCD almeno da 32”». D’altronde, esaminando proprio il documento “punto 5 depliant brochure e manuale d’uso”, se, da un lato, risulta la dicitura (a pag. 40) «Lo schermo curvo Ultrawide a 31” nel formato 21:9 e risoluzione UWQHD (3440x1440 pixel) offre immagini cristalline e tanto spazio per affiancare più applicazioni e schermate», poi riportata da MI nell’Allegato A1, e sostanzialmente recepita nel verbale 4 dalla Commissione di gara (laddove si fa riferimento ai 31”), è importante rilevare come a pag. 41 e 42 del medesimo documento venga precisato che quello offerto è un Monitor curvo Ultrawide a 34,1” e formato 21:9, risoluzione 3440x1440 pixel (109 ppi) per immagini di estrema nitidezza e leggibilità; in tal senso, la scheda tecnica del prodotto offerto indica chiaramente che il Monitor offerto presenta 34.1 pollici, e anche ammettendo una contraddizione tecnica, al più l’SL avrebbe potuto chiedere un chiarimento in ordine al requisito in questione, senza che, però, se ne possa in questa sede desumere certamente l’assenza;
- con riguardo alla contestazione sub f), il capitolato richiede la « Possibilità di acquisizione immagine paziente mediante telecamera a colori sincrona al tracciato con microfono incorporato », e MI ha indicato nel modulo dell’Allegato A1, che « il sistema può essere aggiornato per l'esecuzione di acquisizione VideoEEG sincrone al tracciato e con registrazione tramite microfono incorporato »; sicchè, secondo EB, la mera “implementabilità” del sistema non sarebbe sufficiente a ritenere integrato il requisito in esame. Il Collegio ritiene, in senso contrario, che, in mancanza di elementi che escludano la rilevanza della semplice “implementabilità”, il concetto di “possibilità” deve ritenersi abbracciare anche la capacità di aggiornamento o integrazione del sistema, venendo in rilievo comunque una soluzione idonea a garantire la funzionalità di quest’ultimo, in ossequio al principio del risultato. In tal senso, si conviene con l’Amministrazione laddove sottolinea che « quando l’Amministrazione ha inteso riferirsi ad una funzione già attiva e non solo "possibile”, ha chiesto inequivocabilmente un “sistema di acquisizione immagine paziente” (si vedano i punti 2.2, 3.1, 7.2, 8.14 – doc. 6) e non una mera “possibilità di acquisizione” ». Si tratta di una prescrizione tecnica “elastica” nel senso che ammette una declinazione concreta che abbraccia sia la sussistenza “immediata” dell’acquisizione di immagini con la modalità indicata, sia la capacità del sistema di ottenere una implementazione. Ciò evidentemente, non senza conseguenze sul piano della valutazione dell’offerta tecnica e sul piano della “costruzione dell’offerta economica”. Sotto il primo profilo, parte ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni in ordine ai punteggi attribuiti all’offerta tecnica di MI (il ché avrebbe comunque reso necessaria una valutazione preliminare di idoneità della censura a superare il c.d. “principio di resistenza”); inoltre, va rilevato come la Commissione di gara, con riferimento al (macro) criterio “Specifiche Holter”, abbia attribuito a quest’ultimo 2,4 punti su 3, alla ricorrente riconoscendo, invece, il massimo del punteggio previsto, pari a 3 punti su 3, proprio valorizzando l’assenza “immediata” in offerta e la possibilità del prodotto di MI di essere aggiornato a tal fine; sotto il secondo profilo, invece, EB non ha censurato un’incongruenza dell’offerta economica per mancata valorizzazione della non immediatezza della caratteristica de quo .
Pertanto, anche i motivi sopra esaminati devono essere respinti.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | OL EN |
IL SEGRETARIO