TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 296
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Sentenza breve 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Offerta controinteressata non esclusa per documento in lingua inglese

    La previsione della produzione di documenti in lingua italiana non è assistita da clausola di esclusione. L'omessa traduzione è una mera irregolarità, non sanabile con soccorso istruttorio solo se il documento è essenziale per l'offerta tecnica. La commissione era in grado di comprendere l'inglese e la parte ricorrente non ha dimostrato che l'esito della procedura sia stato influenzato. La stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la controinteressata per questa sola ragione, violando il principio di tassatività delle esclusioni.

  • Rigettato
    Offerta controinteressata non conforme al capitolato

    Le censure relative all'omessa indicazione o descrizione di riferimenti documentali (punti 2.1.7, 8.9, 8.13, 12.10) sono respinte perché la clausola di esclusione a pena di tale omissione è nulla ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, non rientrando tra le cause tassative di esclusione. Le contestazioni sulla conformità tecnica dei requisiti (punti 8.9, 8.9, 12.9, 4.2, 5.3, 7.3, 10.2, 11.2) sono respinte perché i requisiti contestati non erano qualificati come minimi o essenziali a pena di esclusione, ma erano valutabili ai fini del punteggio tecnico. Inoltre, l'analisi della documentazione ha rivelato che i requisiti erano sostanzialmente soddisfatti o che le differenze erano minime e non configuravano un aliud pro alio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 296
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 296
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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