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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5498/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 24/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Costarica il 07/12/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e ato il 08/10/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli minori e in maniera condivisa, ad genitori i quali eserciteranno Per_3 CP_1 la rispettiva responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione in maniera disgiunta.
DISPONE che detti figli minori mantengano la residenza anagrafica presso la Casa Coniugale/ Familiare di RIVOLI, Via Chieri n. 8/ 2, MA trascorreranno con ciascun genitore tempi di permanenza CP_2
trascorrendo, alternativamente e salvo diversi accordi tra le parti, un'intera settimana Per_4 presso ciascun genitore, dall'uscita di scuola del lunedì, al lunedì mattina successivo, allorquando il genitore che li avrà tenuti con sé li riaccompagnerà a scuola. Inoltre, considerate le Origini della Signora ed affinché i minori possano continuare ad avere un rapporto equilibrato Parte_2 anche con le Famiglie di ciascuno degli odierni ricorrenti, gli stessi stabiliscono concordemente che, durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere (e trascorreranno) con ciascun genitore un periodo di 30 giorni consecutivi, da stabilirsi tra i coniugi entro il mese di febbraio ed, in mancanza, da individuarsi e comunicarsi, a cura del Signor , mentre, durante le vacanze natalizie, Parte_1 ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre (e/o con la madre) dalle ore 16.00 del giorno 23 dicembre alle ore 12.00 del 30 dicembre, ovvero, dalle ore 12.00 del 30 dicembre alle ore 21.30 del giorno 06 gennaio. Sempre ad anni alterni ed alternativamente, il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta, ovvero l'intero periodo delle Vacanze Pasquali;
DA' ATTO che per quanto sopra rappresentato ed in virtù della summenzionata REGOLAMENTAZIONE dei Tempi di Permanenza dei figli presso ciascun genitore, gli odierni ricorrenti RINUNCIANO all'Assegnazione della Casa Coniugale /Familiare che, peraltro, gli stessi dichiarano di voler vendere a Terzi entro e non oltre il 31 dicembre 2027, salvo che, entro e non oltre lo stesso Termine (31 dicembre 2027), il Signor acquisti la Quota di pertinenza della Signora Parte_1 [...]
Parte_2
DA' ATTO che nelle more, però, detta Casa Coniugale/ Familiare sarà abitata dalla Signora
[...] la quale, con la sottoscrizione delle Condizioni di Separazione, si IMPEGNA a Parte_2 sostenere le relative Spese Ordinarie, mentre le Spese Straordinarie e le Rate di Mutuo Ipotecario nel frattempo maturande saranno sostenute da ricorrenti in parti EGUALI; CP_1
DISPONE che parimenti, a fronte della summenzionata REGOLAMENTAZIONE dei Tempi di Permanenza dei figli presso ciascun genitore, di essi dovrà corrispondere all'altro un assegno Pt_3 periodico per il mantenimento dei predetti figli, fermo restando l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere, curare ed educare i figli minori durante la permanenza degli stessi presso ciascuno di essi e pagina 2 di 3 ferma restando l'eguale e paritetica Contribuzione di ciascun genitore nella Spese Scolastiche/ Universitarie, Ordinarie e Straordinarie nonché in relazione alle Spese Mediche non mutuabili e/o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale che si renderanno necessarie per i figli. Inoltre, entrambi i genitori sopporteranno, in egual misura, le Spese Mediche Specialistiche, Scolastiche Straodinarie, Ludiche e Sportive, ove concordate e documentate. E ciò, in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano.
DA' ATTO che, ancora, coerentemente con quanto sopra esposto ed in virtù del Regime di Affidamento Condiviso Perfetto dei figli minori infra previsto, gli odierni ricorrenti dichiarano di voler gestire insieme le Indennità di Frequenza percepita da figli minori poiché ENTRAMBI affetti da Autismo, CP_1 ferma restando la “Destinazione” prevista per i summenzionati emolumenti;
DA' ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DA' ATTO che, per quanto rilevante, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5498/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 24/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Costarica il 07/12/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e ato il 08/10/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ AFFIDA i figli minori e in maniera condivisa, ad genitori i quali eserciteranno Per_3 CP_1 la rispettiva responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione in maniera disgiunta.
DISPONE che detti figli minori mantengano la residenza anagrafica presso la Casa Coniugale/ Familiare di RIVOLI, Via Chieri n. 8/ 2, MA trascorreranno con ciascun genitore tempi di permanenza CP_2
trascorrendo, alternativamente e salvo diversi accordi tra le parti, un'intera settimana Per_4 presso ciascun genitore, dall'uscita di scuola del lunedì, al lunedì mattina successivo, allorquando il genitore che li avrà tenuti con sé li riaccompagnerà a scuola. Inoltre, considerate le Origini della Signora ed affinché i minori possano continuare ad avere un rapporto equilibrato Parte_2 anche con le Famiglie di ciascuno degli odierni ricorrenti, gli stessi stabiliscono concordemente che, durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere (e trascorreranno) con ciascun genitore un periodo di 30 giorni consecutivi, da stabilirsi tra i coniugi entro il mese di febbraio ed, in mancanza, da individuarsi e comunicarsi, a cura del Signor , mentre, durante le vacanze natalizie, Parte_1 ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre (e/o con la madre) dalle ore 16.00 del giorno 23 dicembre alle ore 12.00 del 30 dicembre, ovvero, dalle ore 12.00 del 30 dicembre alle ore 21.30 del giorno 06 gennaio. Sempre ad anni alterni ed alternativamente, il giorno di Pasqua e/o il giorno di Pasquetta, ovvero l'intero periodo delle Vacanze Pasquali;
DA' ATTO che per quanto sopra rappresentato ed in virtù della summenzionata REGOLAMENTAZIONE dei Tempi di Permanenza dei figli presso ciascun genitore, gli odierni ricorrenti RINUNCIANO all'Assegnazione della Casa Coniugale /Familiare che, peraltro, gli stessi dichiarano di voler vendere a Terzi entro e non oltre il 31 dicembre 2027, salvo che, entro e non oltre lo stesso Termine (31 dicembre 2027), il Signor acquisti la Quota di pertinenza della Signora Parte_1 [...]
Parte_2
DA' ATTO che nelle more, però, detta Casa Coniugale/ Familiare sarà abitata dalla Signora
[...] la quale, con la sottoscrizione delle Condizioni di Separazione, si IMPEGNA a Parte_2 sostenere le relative Spese Ordinarie, mentre le Spese Straordinarie e le Rate di Mutuo Ipotecario nel frattempo maturande saranno sostenute da ricorrenti in parti EGUALI; CP_1
DISPONE che parimenti, a fronte della summenzionata REGOLAMENTAZIONE dei Tempi di Permanenza dei figli presso ciascun genitore, di essi dovrà corrispondere all'altro un assegno Pt_3 periodico per il mantenimento dei predetti figli, fermo restando l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere, curare ed educare i figli minori durante la permanenza degli stessi presso ciascuno di essi e pagina 2 di 3 ferma restando l'eguale e paritetica Contribuzione di ciascun genitore nella Spese Scolastiche/ Universitarie, Ordinarie e Straordinarie nonché in relazione alle Spese Mediche non mutuabili e/o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale che si renderanno necessarie per i figli. Inoltre, entrambi i genitori sopporteranno, in egual misura, le Spese Mediche Specialistiche, Scolastiche Straodinarie, Ludiche e Sportive, ove concordate e documentate. E ciò, in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati di Torino del 15 marzo 2016, da ritenersi parte integrante del presente ricorso ed al quale i ricorrenti espressamente si richiamano.
DA' ATTO che, ancora, coerentemente con quanto sopra esposto ed in virtù del Regime di Affidamento Condiviso Perfetto dei figli minori infra previsto, gli odierni ricorrenti dichiarano di voler gestire insieme le Indennità di Frequenza percepita da figli minori poiché ENTRAMBI affetti da Autismo, CP_1 ferma restando la “Destinazione” prevista per i summenzionati emolumenti;
DA' ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, RINUNCIANO reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento;
DA' ATTO che, per quanto rilevante, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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