Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 12364
CASS
Sentenza 31 marzo 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la quale aveva confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Milano per i reati di concorso nella formazione di carte d'identità false, qualificate ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. proc. pen. L'imputato, tramite il proprio difensore, lamentava, in unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. In particolare, si contestava la diversità del fatto storico per cui è intervenuta la condanna (art. 489 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.) rispetto a quello originariamente contestato (artt. 477 e 482 cod. pen.), sostenendo che l'imputato non avesse concorso nella falsità e che la condanna per uso di atto falso, con la sua fotografia apposta, non fosse stata adeguatamente contestata, violando il diritto di difesa e l'art. 423 bis cod. proc. pen. Si deduceva, inoltre, vizio di omessa motivazione e si contestava la confessione dell'imputato circa il delitto di falsificazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo integralmente. In ordine alla dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, tale da configurare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ha precisato che l'indagine non va limitata al mero confronto letterale, ma deve accertare se l'imputato sia venuto nella condizione concreta di difendersi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la riqualificazione della condotta dall'uso di atto falso alla falsificazione materiale, pur in presenza della clausola di cui all'art. 489 cod. pen. che esclude il concorso nella falsità, non abbia integrato un mutamento del fatto rilevante ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., configurandosi una progressione criminosa. Ha sottolineato come la circostanza che sui documenti falsi fosse apposta la fotografia dell'imputato fosse stata contestata fin dall'origine, rendendo la falsificazione prevedibile e non un atto a sorpresa, e che l'imputato avesse avuto modo di difendersi su tali circostanze, anche attraverso dichiarazioni spontanee. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla PG. ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 12364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12364
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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