CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6935/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240011385020 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240011648349 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della ET il sig.Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento TARI anno 2021 n.419636240011648349 del 26/03/2024 e accertamento TARI 2022 n.
419636240011385020 del 09/04/2024 notificatogli in data 13.7.2024.
Tali provvedimenti di omesso pagamento TARI sono relativi agli immobili siti in Corigliano Indirizzo_ sempre nel Comune di Corigliano.
Il ricorrente deduce come unico motivo d'impugnazione, che in relazione ai due immobile oggetto d'impugnazione (Indirizzo_) non è proprietario per cui non sussiste il presupposto perché sorga l'onere di versare la TARI;
infatti la soget, ha richiesto con altro precedente avviso di accertamento il pagamento per la depurazione e la fornitura idrica dell'immobile sito in Indirizzo_1
.
Infine, ritiene che la pretesa della soget spa è assolutamente infondata e pertanto il ricorso deve essere accolto
Si è costituita la ET deducendo che l'affermazione del ricorrente è infondata di non avere il possesso degli immobili, portando prove documentali specifiche:
per l'immobile sito in Corigliano Indirizzo_ viene prodotto il certificato di residenza e lo stato di famiglia (5 occupanti).
per l'immobile sito in Corigliano Indirizzo_ viene prodotta la visura dell'Albo Avvocati ove il ricorrente ha eletto il domicilio legale
Il giudice all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta a provare che gli immobili siti in Corigliano Indirizzo_i non sono di proprietà o in uso al ricorrente.
Infatti, al contrario la ET ha depositato documentazione (certificato di residenza e stato di famiglia - immobile sito in Corigliano Indirizzo_ occupato da cinque persone), mentre l'immobile sito in Indirizzo_, è utilizzato quale domicilio legale (visura dell'albo nazionale degli avvocati.
Il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6935/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240011385020 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240011648349 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della ET il sig.Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento TARI anno 2021 n.419636240011648349 del 26/03/2024 e accertamento TARI 2022 n.
419636240011385020 del 09/04/2024 notificatogli in data 13.7.2024.
Tali provvedimenti di omesso pagamento TARI sono relativi agli immobili siti in Corigliano Indirizzo_ sempre nel Comune di Corigliano.
Il ricorrente deduce come unico motivo d'impugnazione, che in relazione ai due immobile oggetto d'impugnazione (Indirizzo_) non è proprietario per cui non sussiste il presupposto perché sorga l'onere di versare la TARI;
infatti la soget, ha richiesto con altro precedente avviso di accertamento il pagamento per la depurazione e la fornitura idrica dell'immobile sito in Indirizzo_1
.
Infine, ritiene che la pretesa della soget spa è assolutamente infondata e pertanto il ricorso deve essere accolto
Si è costituita la ET deducendo che l'affermazione del ricorrente è infondata di non avere il possesso degli immobili, portando prove documentali specifiche:
per l'immobile sito in Corigliano Indirizzo_ viene prodotto il certificato di residenza e lo stato di famiglia (5 occupanti).
per l'immobile sito in Corigliano Indirizzo_ viene prodotta la visura dell'Albo Avvocati ove il ricorrente ha eletto il domicilio legale
Il giudice all'udienza dell'11 febbraio 2026 tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta a provare che gli immobili siti in Corigliano Indirizzo_i non sono di proprietà o in uso al ricorrente.
Infatti, al contrario la ET ha depositato documentazione (certificato di residenza e stato di famiglia - immobile sito in Corigliano Indirizzo_ occupato da cinque persone), mentre l'immobile sito in Indirizzo_, è utilizzato quale domicilio legale (visura dell'albo nazionale degli avvocati.
Il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori come per legge.